LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2119/2020 R.G., proposto da:
P.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Michele Speranza, con studio in Napoli, ove elettivamente domiciliato (p.e.c.: michelesperanza.avvocatinapoli.legalmail.it), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
– ricorrente –
contro
il raggruppamento temporaneo di imprese tra: 1) l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (già “EQUITALIA SUD S.p.A.”), con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore; 2) la “GE.SE.T.
ITALIA S.p.A.”, con sede in ***** (NA), in persona dell’amministratore unico pro tempore; 3) la “OTTOGAS S.r.l.”, con sede in *****, in persona dell’amministratore unico pro tempore;
con sede in *****, in persona del responsabile della gestione pro tempore, in virtù di procura speciale a mezzo di rogito redatto dal Notaio D.L.M. da Roma il *****, rep. n. *****, nella qualità di concessionario del servizio di gestione ordinaria e straordinaria, riscossione volontaria e coattiva della TARSU e della TIA per Napoli e Provincia di Napoli, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Voccia De Felice, con studio in Salerno, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Leopoldo Brindisi, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
– controricorrente –
nonché
il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 22 maggio 2019 n. 4342/20/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16 novembre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
RILEVATO
che:
P.P. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 22 maggio 2019 n. 4342/20/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per la TARSU/TIA relativa agli anni 2010, 2011 e 2012, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal medesimo nei confronti del raggruppamento temporaneo di imprese tra l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (già “EQUITALIA SUD S.p.A.”), la “GE.SE.T. ITALIA S.p.A.” e la “OTTOGAS S.r.l.”, nella qualità predetta, e del Comune di Napoli. La Commissione Tributaria Regionale ha pronunziato l’absolutio ab instantia sul presupposto della tardiva proposizione dell’appello dopo la scadenza del termine lungo di impugnazione. Il raggruppamento temporaneo di imprese tra l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (già “EQUITALIA SUD S.p.A.”), la”GE.SE.T. ITALIA S.p.A.”ela”OTTOGAS S.r.l.”, nella qualità predetta, si è costituito con controricorso, mentre il Comune di Napoli è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti costituite con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, commi 9 e 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, del regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti del Comune di Napoli, art. 6 e art. 7, comma 2, approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale l’1 agosto 2017, n. 67, con riferimento al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3, e all’art. 327 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che la domanda di definizione agevolata della controversia era stata tardivamente presentata (il *****) dopo il decorso della sospensione semestrale dei termini di impugnazione (anche incidentale) in scadenza dal ***** al *****.
2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, commi 9 e 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, dal regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti del Comune di Napoli, art. 6 e art. 7, comma 2, approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale l’1 agosto 2017, n. 67, con riferimento al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3, e all’art. 327 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto la tardività dell’appello notificato il 28 settembre 2018 senza tener conto della sospensione straordinaria per sei mesi dei termini di impugnazione (anche incidentale) in scadenza dal ***** al *****.
Ritenuto che:
1. Entrambi i motivi – la cui stretta ed intima connessione (per la comune attinenza agli effetti processuali della definizione agevolata delle controversie tributarie D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ex artt. 11, commi 9 e 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96) suggerisce l’esame congiunto – sono fondati.
1.1 In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell’accesso al beneficio è necessaria la domanda del contribuente, trattandosi di scelta insindacabile dell’interessato, mentre ai fini della proposizione del ricorso, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione (in via principale o incidentale) ovvero per riassumere la causa a seguito di rinvio, prevista dal citato art. 11, comma 9, opera automaticamente, purché la lite rientri tra quelle definibili e il termine spiri tra il 24 aprile 2017 e il ***** (tra le tante: Cass., Sez. 6-5, 7 maggio 2019, n. 11913; Cass., Sez. 5, 19 novembre 2019, n. 29997; Cass., Sez. 5, 11 febbraio 2020, n. 3333; Cass., Sez. 5, 25 febbraio 2020, n. 5109; Cass., Sez. 6-5, 25 febbraio 2021, n. 1650; Cass., Sez. 6-5, 16 marzo 2021, nn. 7344 e 7345; Cass., Sez. 6-5, 26 marzo 2021, nn. 8580, 8581 e 8582; Cass., Sez. 6-5, 4 maggio 2021, n. 11677).
1.2 Tanto è stato espressamente riconosciuto anche dalla Circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate il 28 luglio 2017, n. 22/E, (“Definizione agevolata delle controversie tributarie del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96”), nella quale (paragrafo 8) si legge, per l’appunto, che “se la lite rientra tra quelle definibili, è automaticamente sospeso per sei mesi il termine – breve o lungo – per impugnare, in via principale o incidentale, le pronunce, quello per riassumere la causa a seguito di rinvio e quello per proporre il controricorso innanzi alla Corte di cassazione, purché spiranti nel periodo ricompreso tra il 24 aprile 2017 ed il *****”. Per cui, “la sospensione è rilevabile d’ufficio dal giudice e opera senza necessità che le parti facciano richiesta”.
1.3 Peraltro, il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, dispone che l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali, che il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite e che, nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo.
1.4 Secondo la Circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate il 28 luglio 2017, n. 22/E: “Occorre tenere presente che la possibilità di “derogare” alla perentorietà dei termini di impugnazione della sentenza è prevista dal comma 10, solo a beneficio del contribuente, il quale può impugnare la sentenza a sé sfavorevole, unitamente al diniego della definizione, entro 60 giorni dalla notifica di quest’ultimo”.
Per cui, “la circostanza che il termine ultimo per la notifica dell’eventuale diniego della definizione sia fissato al 31 luglio 2018, mentre i termini per l’impugnazione delle sentenze, per effetto della sospensione automatica, vanno a scadere nell’arco di tempo che va dal 24 ottobre 2017 al 30 marzo 2018, comporta che gli Uffici, in presenza di sentenza sfavorevole, si attivino con priorità per esaminare la regolarità e validità della definizione, così da assicurare in via prudenziale, nell’eventualità in cui intendano opporre un diniego, il rispetto dei termini per l’impugnazione della sentenza e scongiurare il passaggio in giudicato della stessa”.
1.5 Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, commi 9 e 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, è stato recepito dall’art. 6, commi 1 e 2 (“1. Il Comune notifica l’eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2018. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. 2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego di definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo”) e dall’art. 7, comma 2 (“2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al *****”), del regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti del Comune di Napoli, approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale 11 agosto 2017, n. 67, in attuazione del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale ha attribuito a ciascun ente territoriale di stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle citate disposizioni alle controversie attribuite alla cognizione della giurisdizione tributaria in cui sia parte il medesimo ente.
1.6 Ne consegue che, considerando rautomaticità” della sospensione straordinaria, la presentazione dell’istanza di definizione agevolata in pendenza del termine di impugnazione (con l’addizione di sei mesi rispetto alla scadenza fisiologica) consente al contribuente di beneficiare di un ulteriore differimento per la proposizione dell’appello fino a sessanta giorni dopo la notifica del provvedimento di diniego.
1.7 Nella specie, il giudice di merito ha contravvenuto ai principi enunciati, avendo erroneamente ritenuto che la presentazione della domanda di definizione agevolata (il *****) oltre la fisiologica scadenza del termine lungo di impugnazione comportasse la tardività dell’appello, senza tener conto:
– che il termine lungo di proposizione – stante la pubblicazione della sentenza impugnata il 15 febbraio 2017 – era venuto a scadenza fisiologica il *****, nel periodo di automatica operatività (tra il ***** ed il *****) della sospensione prevista dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, col quale la sospensione ordinaria L. 7 ottobre 1969, n. 742, ex art. 1 (“Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”) (nel testo novellato, da ultimo, dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 2014, n. 162), per il periodo feriale dall’1 agosto 2017 al 31 agosto 2017, non era cumulabile per i periodi di sovrapposizione temporale dei rispettivi intervalli di durata (in termini: Cass., Sez. 6-5, 26 marzo 2021, n. 8581; Cass., Sez. 5, 12 maggio 2021, n. 12488; Cass., Sez. 6-5, 7 ottobre 2021, n. 30397);
– che la domanda di definizione agevolata era stata presentata dal contribuente il *****, in pendenza del termine prolungato di impugnazione, il quale veniva a scadenza il 15 marzo 2018;
– che la domanda di definizione agevolata era stata rigettata dall’amministrazione finanziaria il 31 luglio 2018, per cui il termine per la proposizione dell’appello – insieme alla contestuale impugnazione del diniego – veniva a scadenza non prima dell’1 ottobre 2018 (coincidente con il sessantesimo giorno dall’adozione del provvedimento di rigetto);
– che, pertanto, l’appello notificato all’ente impositore ed all’agente della riscossione il 28 settembre 2018 era tempestivo.
2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022