Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.912 del 13/01/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30122-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL COLOSSEO 10/A, presso lo studio dell’avvocato FIORA GIANNI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1477/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RITENUTO

che:

1. L.E., proprietaria di unità immobiliare sita in Roma, ha impugnato, dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, l’avviso di accertamento catastale che, ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, ha modificato il classamento dello stesso bene, con conseguente aumento della rendita catastale.

La CTP ha accolto il ricorso, ritenendo non motivato l’avviso impugnato.

La sentenza di primo grado è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza di cui all’epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’appello, in quanto la sua notifica a mezzo posta era stata eseguita tramite il servizio privato fornito dalla Nexive s.p.a. prima del 10.9.2017, data di entrata in vigore della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 57, ed era quindi da considerarsi inesistente.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandolo a due motivi.

La contribuente si è costituita con controricorso ed ha successivamente depositato memoria adesiva alla proposta del relatore.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Con ordinanza interlocutoria è stata disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio d’appello ed all’esito la nuova proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, art. 1, comma 2, lett. o), entrato in vigore il 30 aprile 2011.

Assume infatti la ricorrente Agenzia che sarebbe valida la notifica dell’appello, effettuata a mezzo di un operatore postale privato.

2.Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c..

Assume infatti la ricorrente Agenzia che l’eventuale invalidità della notifica dell’appello sarebbe stata comunque sanata dalla costituzione degli appellati nel giudizio di secondo grado.

3.1 due motivi sono connessi e vanno trattati congiuntamente.

In materia di validità della notificazione degli atti processuali eseguita tramite operatori postali privati sono di recente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, che hanno affermato il seguente principio:

“In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017. La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 299 del 10/01/2020).

Nello stesso senso, con specifico riferimento alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio tributario, è stato ribadito che ” In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 1, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il D.Lgs. n. 58 del 2011, e quella portata dalla L. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell’agente notificatore, è riservata, nel regime del D.Lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del “servizio postale universale” e, nel successivo regime della L. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale.” (Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 25521 del 12/11/2020; cfr. altresì Cass., Sez. 6 5, Ordinanza n. 2299 del 31/01/2020).

Alla luce del principio espresso dalla predetta pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, nel caso di specie la notifica dell’appello tributario eseguita (così come risulta dalla stessa sentenza impugnata, non contestata sul punto dalla ricorrente) tramite spedizione, a mezzo posta e servendosi di un operatore di posta privata, prima dell’entrata in vigore della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 57, è nulla e non inesistente, e, sotto il profilo della rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte appellata, potrebbe ritenersi sanata dalla costituzione di quest’ ultima nel giudizio di secondo grado.

Tuttavia, per le ragioni già esposte, ai fini della verifica, doverosa anche d’ufficio, della tempestività dello stesso appello, la notifica de qua è priva di certezza legale della data di consegna del ricorso all’operatore postale privato e l’effetto sanante della costituzione della parte appellata a tal fine non impedisce la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione. Acquisito, per effetto di precedente ordinanza interlocutoria, il fascicolo di merito, in considerazione della natura processuale della relativa questione, ai fini della valutazione della tempestività dell’appello non è emersa la prova che quest’ultimo sia pervenuto alla destinataria prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado.

Pertanto, sia pur integrando con quanto sinora argomentato la ratio decidendi della sentenza resa dalla CTR, deve ritenersi lo stesso appello inammissibile, con conseguente rigetto del ricorso erariale.

Le spese del giudizio di legittimità si compensano, in ragione del recente definitivo consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale in materia.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472