LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29326-2019 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legii;
– ricorrente –
D.D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, V. EMILIA 81, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CARLO PARENTE ZAMPARELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Angelo Corsi;
– controricorrente e ricorrente Incidentale –
avverso la sentenza n. 560/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata l’11/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. D.D.R. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze, il Ministero della salute, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla contrazione del virus dell’epatite HBV e HCV a causa di un’emotrasfusione con sangue infetto avvenuta il ***** a seguito di un intervento chirurgico per coxartrosi.
Si costituì in giudizio il Ministero convenuto, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale accolse la domanda e condannò il Ministero al risarcimento dei danni liquidati nella somma di Euro 73.821, con obbligo di detrazione delle somme percepite dall’attore, ai sensi della L. n. 210 del 1992, fino alla data di deposito della sentenza. La liquidazione avvenne assumendo come parametro l’età del danneggiato alla data della domanda di indennizzo (47 anni).
2. La pronuncia è stata impugnata dal Ministero della salute in via principale e dal D.D. in via incidentale.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza dell’11 marzo 2019, in parziale riforma della decisione del Tribunale ed in accoglimento di entrambe le impugnazioni, ha ricalcolato il risarcimento del danno assumendo come parametro l’età del danneggiato al momento del sinistro (25 anni) ed ha anche ricalcolato col criterio della capitalizzazione, ai fini della c.d. compensatio lucri cum damno, tutte le somme percepite e da percepire in futuro dal D.D..
La sentenza ha perciò rideterminato il credito residuo del danneggiato nella somma di Euro 51.706,11, regolando le spese dei due gradi di giudizio.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze ricorre il Ministero della salute con atto affidato ad un unico motivo.
Resiste D.D.R. con controricorso contenente un motivo di ricorso incidentale.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e la parte controricorrente ha depositato una memoria fuori termine.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2056 e 2697 c.c., dei principi della L. n. 210 del 1992, e degli artt. 112, 115 e 116 codice di rito civile.
La censura si appunta sul fatto che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente assunto come parametro l’età del danneggiato al momento del sinistro (25 anni) anziché quella dello stesso al momento della richiesta amministrativa dell’indennizzo (47 anni). Ciò sarebbe tanto più rilevante in quanto il danneggiato aveva ammesso di non aver avuto alcun sintomo fino al 1999, cioè per circa venti anni dopo la trasfusione, per cui sarebbe evidente l’erroneità del criterio di liquidazione seguito.
2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c., contestando la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la c.d. compensatio lucri cum damno tra il risarcimento liquidato e l’indennità percepita ai sensi della L. n. 210 del 1992.
Osserva il D.D. che tale compensazione deve essere eccepita dalla parte avversa, nella specie il Ministero, e deve essere anche provata, nel senso che l’eccipiente deve dimostrare con precisione l’entità delle somme versate, nel rispetto dei termini processuali di decadenza. Nella specie, il Ministero aveva in primo grado richiesto soltanto l’applicazione della compensazione senza addurre prove specifiche sul punto; mentre la documentazione esaminata dalla Corte d’appello, attestante l’effettiva entità dei versamenti, era stata prodotta soltanto nel giudizio di secondo grado, per cui non se ne sarebbe dovuto tenere conto.
3. Ritiene il Collegio che la complessità delle questioni proposte nei due ricorsi impongano la decisione nella pubblica udienza.
PQM
La Corte dispone il rinvio della trattazione del ricorso alla pubblica udienza presso la Terza Sezione Civile.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 5 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022