Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.918 del 13/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3819-2019 proposto da:

C.M.R., P.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI PIGORINI n. 6 INT. 7, presso lo studio dell’avvocato ANGELA SAULLE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE RACALBUTO;

– ricorrenti –

contro

ANAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA, 213, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MAIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI LIGUORI;

– controricorrente –

contro

GRUPPO FONDIARIA SAI SPA, G.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1554/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 25/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

che:

1.-Il ***** l’automobile con a bordo G.D., quale trasportato, esce di strada ed urta contro un cordolo di cemento.

G.D., che riporta lievi danni alla persona, cita in giudizio la Fondiaria, quale società designata per le vittime della strada e l’Anas, notificando altresì la citazione al conducente della vettura, P.F..

La tesi di G. è che la vettura su cui viaggiava è uscita di strada a causa di una pozzanghera sul manto stradale nonché per il fatto che un veicolo che viaggiava in senso opposto aveva sollevato spruzzi di acqua sul parabrezza impedendo la visuale al conducente.

Sia la Fondiaria che Anas si sono costituiti in giudizio, ed è intervenuta volontariamente ad adiuvandum C.M.R., proprietaria del veicolo. Queste tre parti – conducente, proprietario e terzo trasportato – sono assistite, in primo grado, da difensori diversi.

Merita dunque segnalare che la causa ha un unico attore, che è il terzo trasportato che non svolge domanda nei confronti di conducente e proprietario bensì nei confronti di terzi, Anas e Fondiaria.

2.- Il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato la domanda, sul rilievo che non v’era prova alcuna di un altro veicolo antagonista, che l’Anas non aveva obblighi di manutenzione di quella strada, che l’incidente era dovuto a colpa del conducente per eccesso di velocità.

3.- G., P. e C., ossia terzo trasportato, conducente e proprietaria del veicolo hanno quindi proposto appello, rappresentati e difesi da un unico difensore, circostanza che al giudice di secondo grado è apparsa come indicativa di un conflitto di interessi, inducendolo a dichiarare inammissibile l’appello. Ricorrono conducente ( P.) e proprietaria del veicolo ( C.) con quattro motivi, di cui Anas, costituita con controricorso, chiede il rigetto.

CONSIDERATO

che:

4.- Il collegio, all’esito della camera di consiglio ha ritenuto necessario che il ricorso sia trattato in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022

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