Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.919 del 13/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 36201-2019 proposto da:

L.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI PIGORINI 6, presso lo studio dell’avvocato ANGELA SAULLE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE RACALBUTO;

– ricorrente –

contro

L.S.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI SALVAGGIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1040/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 12/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

che:

1.- L.S.G., qui ricorrente, ha agito in giudizio nei confronti di L.S.A., suo figlio, cui, secondo lui, aveva concesso in comodato un immobile, e di cui ha dunque preteso la restituzione, oltre al risarcimento da occupazione indebita.

Il figlio, nel costituirsi in giudizio e contestare la domanda, ha eccepito di avere usucapito il bene.

2.- Il Tribunale di Agrigento ha riconosciuto un rapporto di comodato, ha negato di conseguenza l’usucapione, ed ha disposto il rilascio trascorsi due mesi dalla notifica della sentenza.

La Corte di Appello di Palermo ha riformato questa decisione, accertando una comproprietà sull’immobile di entrambe le parti e cosi, da un lato, ha negato l’usucapione, dall’altro, ha negato diritto all’attore di agire per la risoluzione del comodato.

3.- L.S.G. ricorre con cinque motivi. V’e’ costituzione con controricorso di L.S.A..

CONSIDERATO

che:

5.- Il collegio, all’esito della camera di consiglio ha ritenuto che il ricorso debba essere trattato in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022

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