LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 14939-2020 proposto da:
T.L., domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLA CORSETTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 23681/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/12/2019;
udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTO E DIRITTO
T.L. impugna la sentenza del Tribunale di Roma che ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza del giudice dell’esecuzione di estinzione della procedura esecutiva, in quanto si verteva in tema di intervento del creditore in procedura di espropriazione presso terzi, in contrasto con le disposizioni introdotte dal D.L. 8 aprile 2013, n. 35, art. 6, comma 6, conv. con modif. in L. 6 giugno 2013, n. 64.
La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui all’art. 375 c.p.c..
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio ritiene che il ricorso prospetta questione di diritto di particolare rilevanza, della quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
Rimette il ricorso alla pubblica udienza e lo rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022