LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 29371-2020 proposto da:
RISTORANTE LA BAITA dei FRATELLI M. & C. S.A.S. di D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, alla via CAIO MARIO, n. 27, presso lo studio dell’avvocato CHIARA SRUBEK TOMASSY, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO STEFANELLI;
– ricorrente –
contro
T.F., domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA CACCESE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1028/2020 della CORTE d’APPELLO di BRESCIA, depositata l’01/10/2020;
udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTO E DIRITTO
La Baita dei Fratelli M. & C. S.A.S. di D.G. convenne in giudizio, dinanzi il Tribunale di Brescia, il notaio T.F. in quanto questi, nell’autenticare e rogare un contratto di cessione di credito Iva da altra società, non l’avrebbe informata che il credito verso l’erario non poteva essere portato in detrazione.
La domanda venne rigettata in entrambi i gradi del giudizio, ma in appello la Corte di Brescia afferma che la condotta del notaio T. non è esente da responsabilità, in quanto il credito Iva non poteva formare oggetto di cessione.
Avverso la decisione di appello ricorre con un unico complesso motivo la Baita s.a.s. per violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1218,1223,2236 c.c..
La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui all’art. 375 c.p.c..
La sola ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio ritiene che il ricorso prospetta questione di diritto di particolare rilevanza, della quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza.
PQM
Rimette la causa alla pubblica udienza e la rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione sesta civile 3, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022