LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2729-2021 proposto da:
V.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONINO DE PACE, per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI REGGIO CALABRIA;
– intimata –
avverso la SENTENZA n. 635/2020 del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA, depositata il 25/6/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dai Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
V.A. ha proposto appello nei confronti della sentenza con la quale il giudice di pace di Reggio Calabria aveva rigettato l’opposizione presenta dallo stesso avverso l’ordinanza che gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro. 1.050,00, a titolo di sanzione amministrativa, per aver violato la L. n. 386 del 1990, art. 1.
Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello sul rilievo che il gravame era stato proposto in una controversia di valore inferiore ad Euro 1.100,00 e, come tale, decisa per legge secondo equità, con la conseguenza che, a norma dell’art. 339 c.p.c., l’appello è inammissibile se non per le specifiche ipotesi di deroga ivi previste.
V.A., con ricorso notificato il 18/1/2021, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza.
La Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto l’inammissibilità dell’appello sul rilievo che il gravame era stato proposto in una controversia di valore inferiore ad Euro 1.100,00 e, come tale, decisa per legge secondo equità, con la conseguenza che, a norma dell’art. 339 c.p.c., l’appello è inammissibile se non per le specifiche ipotesi di deroga ivi previste, senza, tuttavia, considerare che, nel giudizio in questione, non trova applicazione l’art. 113 c.p.c., comma 2.
2. Il motivo è fondato, con assorbimento degli altri. La sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, e’, infatti, soggetta ad appello che, pur se si tratta di cause di valore non superiore ad Euro 1.100,00, non è sottoposto alle limitazioni di cui all’art. 339 c.p.c., comma 3, poiché, per espressa disposizione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 12, non è applicabile l’art. 113 c.p.c., comma 2, e non e’, quindi, possibile una pronuncia secondo equità (cfr. Cass. n. 26613 del 2018 che, sia pur con riguardo alla normativa previgente, sul punto però non mutata, ha cassato la pronuncia con la quale il giudice del gravame aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello in quanto non proposto per i motivi contemplati dall’art. 339 c.p.c., comma 3, erroneamente ritenendo, come ha fatto la sentenza qui impugnata, che l’opposizione rientrasse tra quelle da decidersi secondo equità in quanto relativa a sanzione per l’emissione di assegno bancario senza provvista dell’importo di Euro 1.047,00).
2. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Reggio Calabria che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Reggio Calabria che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Seconda Civile – 2, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022