Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.923 del 13/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3129-2021 proposto da:

D.C.V., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO LUIGI IACOMINO, e dall’Avvocato TOMMASO TROISE, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FERRANDINA, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE CRISTALLI, per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA n. 331/2020 del GIUDICE DI PACE DI MATERA, depositata il 23/6/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

D.C.V., con ricorso notificato in data 21/1/2021, ha chiesto la cassazione della sentenza con la quale il giudice di pace di Matera aveva rigettato l’opposizione che lo stesso aveva proposto avverso l’ordinanza ingiunzione emessa ai suoi danni dal prefetto di Materia in data 24/10/2019.

Il Comune di Ferrandina ha resistito con controricorso e depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile. La sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, non e’, infatti, impugnabile con il ricorso per cassazione ma solo con l’appello (com. disp. degli artt. 6 e 7, in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 2, comma 1), il quale, peraltro, per le cause di valore non superiore ad Euro 1.100,00, non è sottoposto alle limitazioni di cui all’art. 339 c.p.c., comma 3, poiché non è applicabile l’art. 113 c.p.c., comma 2, (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 12, in fine, e art. 7, comma 10, in fine) e non e’, quindi, possibile una pronuncia secondo equità (Cass. n. 26613 del 2018).

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

3. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Seconda Civile – 2, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022

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