LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5224-2021 proposto da:
F. OLII S.P.A. e F.P., rappresentati e difesi dall’Avvocato MARCO BELLINGACCI, per procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
PROVINCIA DI PERUGIA, rappresentata e difesa dall’Avvocato CARLO CALVIERI, per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 307/2020 della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA, depositata il 3/7/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
La corte d’appello, con pronuncia in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello che F.P. e la s.p.a. F. Olii avevano proposto avverso la sentenza con la quale il tribunale aveva rigettato l’opposizione degli stessi nei confronti dell’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Provincia di Perugia in data 25/7/2008.
La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che l’appello, in quanto proposto con ricorso depositato in data 13/2/2019 ma notificato soltanto in data 3/4/2019, era inammissibile essendo decorso, a fronte di una sentenza depositata il 13/7/2018 e tenuto conto anche della sospensione feriale, il termine di decadenza previsto dall’art. 327 c.p.c..
F.P. e la s.p.a. F. Olii, con ricorso notificato il 3/2/2021, hanno chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.
La Provincia di Perugia ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancanza di attestazione e/o asseverazione di conformità né nel file per immagine con cui la procura è allegata alla notifica, né nel file attestante la relata di notifica, ove si fa esclusiva menzione dell’allegazione della procura senza attestarne la conformità all’originale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, intanto, è ammissibile. La procura speciale, infatti, essendo stata apposta a margine del ricorso per cassazione, è stata, come tale, notificata, in via telematica, nelle forme previste dalla L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, unitamente all’atto cui accede, secondo le norme ad esso relative, così come stabilite nell’art. 3 bis cit., compresa la necessità dell’attestazione, ad opera dell’avvocato che procede alla notifica (L. n. 53 cit., art. 6, comma 1), della conformità della copia del ricorso all’originale cartaceo (art. 3 bis, comma 2, cit.), e del relativo messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna (L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1 bis). Tuttavia, il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione (ivi compresa, come detto, la procura in quanto apposta a margine dello stesso) predisposto in originale telematico e notificato a mezzo pec, senza attestazione di conformità del difensore ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità qualora il controricorrente, com’e’ accaduto nel caso in esame, non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2, (Cass. SU n. 22438 del 2018). Nel giudizio di cassazione, cui (ad eccezione delle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012), non è stato ancora esteso il processo telematico, e’, del resto, necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dalla L. n. 53 del 1994, art. 6, e art. 9. commi 1 bis e 1 ter, (Cass. SU n. 10266 del 2018) e non e’, dunque, applicabile il diverso principio, invocato dalla controricorrente risultante da Cass. n. 12850 del 2019 (e cioè l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida e tempestiva procura nel caso in cui la procura alle liti, conferita su supporto cartaceo e copiata per immagine su supporto informatico e, quindi, trasmessa per via telematica unitamente alla notifica del ricorso per cassazione, risulti priva, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3, e del D.P.R. n. 123 del 2001, art. 10, dell’asseverazione di conformità all’originale mediante sottoscrizione del procuratore con firma digitale), dal momento che i richiamati riferimenti normativi riguardano la diversa ipotesi in cui il difensore si costituisca in giudizio attraverso strumenti informatici: ciò che, come visto, nel giudizio di legittimità non è ancora consentito allo stato della vigente legislazione, non essendo ad esso ancora esteso il processo civile telematico. Nell’attuale contesto (di costituzione in giudizio mediante deposito di fascicolo cartaceo) deve, dunque, ritenersi che l’attestazione cartacea di conformità all’originale (pure in atti in cartaceo) della procura alle liti notificata via pec unitamente al ricorso determini non già una causa d’inammissibilità per nullità della notificazione ma una mera irregolarità non invalidante, sanata dal tempestivo deposito del ricorso e della procura in originale analogico, corredati dall’attestazione mancante (Cass. SU n. 29175 del 2020): fermo restando, peraltro, che la mancanza di tale attestazione, determinando al più la nullità della notifica (L. n. 53 cit., art. 11), risulta sanata, come nel caso in esame, dalla notifica del controricorso da parte del resistente, per intervenuto conseguimento dello scopo.
2. Con l’unico motivo articolato, i ricorrenti, lamentando la violazione dell’art. 327 c.p.c., e della L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’appello, proposto con ricorso depositato in data 13/2/2019 ma notificato soltanto in data 3/4/2019, era inammissibile essendo decorso, a fronte di una sentenza depositata il 13/7/2018 e tenuto conto anche della sospensione feriale, il termine di decadenza previsto dall’art. 327 c.p.c., omettendo, tuttavia, di considerare che il giudizio definito dalla sentenza appellata era iniziato con ricorso proposto il 27/8/2008, ben prima, quindi, dell’entrata in vigore e della L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, che ha ridotto da un anno a sei mesi il termine previsto dall’art. 327 c.p.c., con la conseguenza che tale sentenza poteva essere impugnata nel termine lungo di un anno e, quindi, entro il 13/7/2019.
3. Il motivo è fondato. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che, ai fini dell’operatività del termine semestrale di decadenza dall’impugnazione (previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, ed applicabile – ai sensi della stessa L., art. 58, – ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore), l’instaurazione del giudizio” va individuata con riferimento alla data di introduzione del giudizio di merito, coincidente, per i giudizi che iniziano con atto di citazione, col momento della “notificazione” di quest’atto, a differenza di quelli introdotti con ricorso, per i quali rileva la data del deposito dello stesso, davanti al giudice di primo grado (Cass. n. 17928 del 2020, in motiv.).
4. Nel caso in esame, è la stessa controricorrente ad aver ammesso che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato depositato il 27/8/2008. La sentenza del tribunale, pertanto, rimasta incontestatamente non notificata, poteva essere impugnata con l’appello entro il termine di un anno dal suo deposito, avvenuto il 13/7/2018, oltre alla sospensione feriale dal 1 agosto al 31 agosto (L. n. 742 del 1969, art. 1, nel testo applicabile ai sensi del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, commi 1 e 3, conv. con modif. dalla L. n. 162 del 2014).
5. La corte d’appello, quindi, lì dove ha ritenuto la tardività dell’appello pur a fronte di un atto d’impugnazione proposto con ricorso depositato il 13/2/2019 e notificato il 3/4/2019, e cioè entro il termine di un anno dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto il 13/7/2018, non si è attenuta ai principi esposti e dev’essere, come tale, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Perugia che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Perugia che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022