Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.925 del 13/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14587-2021 proposto da:

B.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato DANIELE SIMONATO, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.P., rappresentato e difeso dall’Avvocato EDUARDO D’AVINO, per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ORDINANZA della CORTE D’APPELLO DI TRENTO depositata il 19/3/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con l’ordinanza in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso con il quale, in data 18/11/2020, l’avv. F.P. aveva chiesto, a norma della L. n. 794 del 1942, art. 28, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la liquidazione dei compensi maturati per le prestazioni professionali da lui rese in favore dell’ing. B.G. in un procedimento penale pendente innanzi alla procura della Repubblica di *****, ed ha integralmente compensato le spese di lite tra le parti.

La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto, innanzitutto, che, secondo l’univoca giurisprudenza di legittimità, lo speciale procedimento previsto dalla L. n. 794 del 1942, art. 28, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, è applicabile esclusivamente ai procedimenti civili e alle attività professionali ad essi relative, restando esclusa invece l’attività professionale svolta nel processo penale, ed, in secondo luogo, che “la natura particolare della… controversia, le implicazioni trasversali con altri soggetti, la giurisprudenza non del tutto chiara sull’estensione dell’applicabilità del rito speciale in questione anche alle prestazioni compiute in ambito penale in seguito alla novella legislativa del 2011 e l’arresto della controversia… alla prima udienza con una pronuncia di mero rito, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite (art. 92 c.p.c.)”.

B.G., con ricorso notificato il 18/5/2021, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione dell’ordinanza.

F.P. ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., e art. 92 c.p.c., comma 2, e dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dopo aver dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dall’avv. F., ha disposto la compensazione delle spese del giudizio senza, tuttavia, considerare che, a norma dell’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese può essere disposta unicamente nelle ipotesi, non sussistenti nel caso in esame, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti nonché, per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018, di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e di assoluta incertezza che presentino la stessa o una maggiore gravità rispetto a quelle espressamente previste.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e comunque al di sotto del cd. minimo costituzionale, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha disposto la compensazione delle spese di lite motivando tale decisione con argomenti, come “la natura particolare della… controversia”, “le implicazioni trasversali con altri soggetti”, “la giurisprudenza non del tutto chiara sull’estensione dell’applicabilità del rito speciale in questione anche alle prestazioni compiute in ambito penale in seguito alla novella legislativa del 2011” e “l’arresto della controversia… alla prima udienza con una pronuncia di mero rito”, meramente apparenti o inesistenti, stante la loro eccessiva genericità ed il richiamo a criteri non previsti dalla legge.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 276 c.p.c., comma 2, e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, con motivazione illogica e contraddittoria, ha disposto la compensazione delle spese di lite motivando tale decisione per “le implicazioni trasversali con altri soggetti”, che presuppone l’esame e la decisione nel merito, e “l’arresto della controversia… alla prima udienza con una pronuncia di mero rito”, che riguarda invece la declaratoria d’inammissibilità del ricorso. D’altra parte, ha aggiunto il ricorrente, il riferimento alla “giurisprudenza non del tutto chiara sull’estensione dell’applicabilità del rito speciale in questione anche alle prestazioni compiute in ambito penale in seguito alla novella legislativa del 2011” si pone in insanabile contrasto con quanto affermato nella stessa ordinanza circa l’univocità della giurisprudenza nell’affermazione secondo cui lo speciale procedimento previsto dalla L. n. 794 del 1942, art. 28, e dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, fosse applicabile esclusivamente ai procedimenti civili e alle relative attività professionali.

4.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati, nei termini che seguono.

4.2. L’art. 91 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, conv. dalla L. n. 162 del 2014, – applicabile ratione temporis in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto dopo il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione – così come modificato dalla sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018, che ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui tale norma non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, “anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”) legittima, invero, la compensazione delle spese di lite, ove non sussista reciproca soccombenza, soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2.

4.3. La sussistenza di tali presupposti, peraltro, è rimessa all’accertamento in fatto del giudice di merito ed e’, quindi, suscettibile di sindacato in sede di legittimità nei limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè, tra l’altro, per l’anomalia motivazionale che si risolve nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014).

4.4. Nel caso in esame, la Corte ritiene che l’accertamento svolto dal giudice di merito in ordine alla sussistenza dei presupposti della disposta compensazione risulti, in effetti, motivato in termini meramente tautologici. La corte d’appello, invero, ha ritenuto di disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti invocando, a sostegno di tale statuizione, “la natura particolare della… controversia, le implicazioni trasversali con altri soggetti, la giurisprudenza non del tutto chiara sull’estensione dell’applicabilità del rito speciale in questione anche alle prestazioni compiute in ambito penale in seguito alla novella legislativa del 2011 e l’arresto della controversia… alla prima udienza con una pronuncia di mero rito, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite (art. 92 c.p.c.)”. Si tratta, tuttavia, di una motivazione apparente e, come tale, inesistente, non avendo l’ordinanza in alcun modo illustrato né quali siano “le implicazioni trasversali con altri soggetti”, né le ragioni per cui “la giurisprudenza”, che pure era stata ritenuta univoca nell’escludere che lo speciale procedimento previsto dalla L. n. 794 del 1942,m art. 28, e dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, potesse trovare applicazione per l’attività professionale svolta in un processo penale, non sia stata “del tutto chiara sull’estensione dell’applicabilità del rito speciale in questione anche alle prestazioni compiute in ambito penale in seguito alla novella legislativa del 2011”, né, infine, in che cosa sia consistita “la natura particolare della… controversia” e le ragioni per cui ciò potesse, in definitiva, giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite.

4.5. Esclusa, infine, la correttezza del riferimento all’arresto della controversia… alla prima udienza con una pronuncia di mero rito”, essendo noto che la compensazione delle spese processuali non può essere correttamente fondata sulla natura meramente processuale della pronuncia cui accedono (cfr. Cass. n. 16037 del 2014), l’ordinanza impugnata dev’essere, in definitive, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Trento che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa con rinvio l’ordinanza impugnata, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Trento che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022

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