Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.928 del 13/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Primo Presidente f.f. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 984/2021 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIER PAOLO POGGI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BORGHI, PROVINCIA DI FORLI’ CESENA, REGIONE EMILIA ROMAGNA, P.L.;

– intimati –

per revocazione dell’ordinanza n. 24102/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 30/10/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

FATTI DI CAUSA

Le Sezioni Unite, con ordinanza n. 24102 del 30 ottobre 2020, hanno dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da G.M. avverso la sentenza n. 1723 del 2018 pronunciata dal Consiglio di Stato nel giudizio amministrativo che lo opponeva al Comune di Borghi.

Con l’impugnata ordinanza le Sezioni Unite hanno rilevato che, poiché la predetta sentenza era stata pubblicata il 19 marzo 2018, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione non poteva che essere quello semestrale di cui all’art. 92, comma 3, cod. proc. amm., non trattandosi di un termine “in corso” alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 2, all. 3). Ciò comportava che, poiché la procedura notificatoria del ricorso per cassazione era stata attivata nei confronti del Comune di Borghi soltanto il 16 aprile 2019 – evidentemente assumendo come termine quello annuale, prorogato in considerazione della sospensione feriale – a quella data il termine era irrimediabilmente decorso.

Avverso questa sentenza il G. propone ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 e art. 391 bis c.p.c., notificato al Comune di Borghi, il quale non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, l’istanza di riunione del ricorso dev’essere rigettata, essendo riferita ad altro ricorso (rg. 12974/2019) avente ad oggetto istanza di revocazione di una diversa ordinanza delle Sezioni Unite (n. 27413 del 2020).

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando “infondata lettura della data per calcolare il termine di impugnazione”, denuncia l’erronea applicazione del termine semestrale di cui all’art. 92, comma 3, cod. proc. amm., avendo le Sezioni Unite omesso di considerare che il ricorso dichiarato inammissibile riguardava un giudizio che era stato incardinato (dinanzi al giudice amministrativo) prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, (4 luglio 2009), sicché doveva ritenersi ancora vigente per l’impugnazione il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., non essendo applicabile il termine semestrale introdotto dalla modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17.

Il motivo è inammissibile.

Esso deduce non già un errore di fatto – inteso come falsa percezione della realtà o svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa – bensì una errata interpretazione e applicazione di norme processuali, in tema di individuazione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, vale a dire un errore di giudizio, integrante un asserito (e inesistente) “error iuris”, che è estraneo all’ambito applicativo dell’istituto della revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

Ed infatti, la censura si risolve in una impropria critica del principio di diritto applicato nell’ordinanza impugnata, secondo il quale, in tema di impugnazioni delle sentenze del Consiglio di Stato, l’art. 2 dell’allegato 3 del codice del processo amministrativo, recante le disposizioni transitorie, prevede l’ultrattività della disciplina previgente – ivi compreso il termine lungo di un anno per proporre ricorso per cassazione – esclusivamente per i termini che sono in corso alla data della sua entrata in vigore; senza possibilità di invocare l’art. 327 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, essendo esclusivamente applicabili le norme di settore che regolano le impugnazioni delle sentenze del giudice amministrativo (in tal senso le richiamate Cass. SU n. 11575 e 26255 del 2018, che hanno dichiarato inammissibili, per tardività, i ricorsi per cassazione proposti avverso sentenze del Consiglio di Stato, essendo al momento del deposito dei provvedimenti già entrato in vigore l’art. 92, comma 3, cod. proc. amm. ed il conseguente termine lungo di sei mesi).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omesso rilievo della inammissibilità del controricorso del Comune di Borghi sia perché tardivamente notificato il 27 maggio 2019, a fronte del deposito del ricorso il 3 maggio 2019, sia perché “difforme dalle modalità di compilazione previste dall’art. 370 c.p.c.”, con conseguente ingiustizia della condanna e della mancata compensazione delle spese.

La prima censura è manifestamente infondata.

Il ricorso per cassazione di G., cui si riferisce la sentenza revocanda, è stato notificato il 16 aprile 2019 e depositato il 3 maggio 2019; il controricorso del Comune di Borghi è stato notificato il 27 maggio 2019 e depositato il 12 giugno 2019. Se è vero che dal 3 maggio 2019 (data di deposito del ricorso) al 27 maggio 2019 (data di notifica del controricorso) siano decorsi più di venti giorni, il controricorso del Comune di Borghi era tempestivo.

Ed infatti il termine di venti giorni previsto dall’art. 370 c.p.c. per la notifica del controricorso deve essere computato non dalla data in cui il ricorso è stato effettivamente depositato in Cancelleria, ma “dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso”, vale a dire dalla scadenza del termine finale a disposizione del ricorrente, che nella specie era il 6 maggio 2019 (ventesimo giorno dal 16 aprile 2019). Il termine quindi scadeva il 26 maggio 2019 di domenica (ventesimo giorno dal 6 maggio) e, di conseguenza, il controricorso tempestivamente è stato notificato il lunedì 27 maggio 2019 e anche depositato (il 12 giugno 2019).

La seconda censura è inammissibile, non indicando nemmeno in astratto un errore percettivo rilevante ai fini della revocazione, limitandosi a lamentare l’inadeguatezza contenutistica del controricorso nella illustrazione delle ragioni a sostegno della eccezione di inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è rigettato. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Comune di Borghi svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022

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