LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21288-2019 proposto da:
ANAS S.P.A. AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
F.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ODERISI DA GUBBIO 31, presso lo studio dell’avvocato ASSUNTA BORZACCHIELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE TRUPPE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7300/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/01/2019 R.G.N. 3262/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
PREMESSO Che:
1. con sentenza 15 gennaio 2019, la Corte d’appello di Napoli accertava la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra F.S.A. e Anas s.p.a. a decorrere dal 18 dicembre 2001, condannando la società al pagamento, in favore del primo, di un’indennità risarcitoria pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto: così riformando la sentenza di primo grado, che ne aveva invece rigettato la domanda;
2. a motivo della decisione, essa riteneva, contrariamente al Tribunale, la nullità del termine apposto ai plurimi contratti a tempo determinato conclusi tra le parti nel periodo dal 18 dicembre 2001 all’8 marzo 2010 (l’ultimo part-time), per la mancata indicazione del fatto eziologicamente collegato alla stipulazione a termine e alla durata del rapporto lavorativo, comportante la conversione del rapporto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato e pieno: a ciò non ostando il divieto posto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, essendo il rapporto di lavoro del personale di ANAS (trasformata da azienda in ente pubblico economico per effetto del D.Lgs. n. 143 del 1994) regolato dalla disciplina di diritto privato e dalla contrattazione collettiva;
3. in applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, la Corte territoriale condannava il datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, dell’indennità omnicomprensiva liquidata nella misura suindicata, tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’azienda e della durata complessiva del rapporto di lavoro, in considerazione della successione dei plurimi contratti;
4. con atto notificato il 3 luglio 2019, ANAS s.p.a. ricorreva per cassazione con due motivi, cui il lavoratore resisteva con controricorso;
5. le parti conciliavano la controversia in sede sindacale con verbale in data 22 aprile 2021, dal quale risulta in particolare la rinuncia della società, accettata dal lavoratore, al ricorso per cassazione proposto, con la pattuizione tra loro della compensazione delle spese di lite.
CONSIDERATO
Che:
1. sulla base del suindicato verbale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza assunzione di alcun provvedimento sulle spese di giudizio tra le parti: dandosi semplicemente atto della manifestata volontà delle stesse in tale senso, a norma dell’art. 92 c.p.c., u.c.;
2. neppure sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022