Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.937 del 13/01/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35331/19 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore (elena.tordela.avvocatiavellinopec.it), difeso dall’avvocato Elena Tordela, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli 30.10.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18 novembre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. C.L., cittadino gambiano, ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Napoli 30 ottobre 2019 n. 8033, con cui venne rigettata la sua domanda di concessione della protezione internazionale o, in subordine, di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Tribunale, premessa un’ampia esposizione dei principi generali che regolano la materia, nonché la ritenuta irretroattività del D.L. n. 113 del 2018, ritenne che il richiedente non avesse dedotto a fondamento della domanda fatti che integrassero gli estremi di una “persecuzione”, per i fini di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007; che, in ogni caso, il suo racconto era estremamente generico lacunoso; che il ricorrente non aveva compiuto alcuna ragionevole sforzo per circostanziare il proprio racconto; che egli inoltre non aveva cooperato allo svolgimento dell’istruttoria sulla domanda di protezione, non comparendo all’udienza fissata dal Tribunale.

Il Tribunale ha poi aggiunto che nel Paese di provenienza del richiedente non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, e che nella specie non ricorreva alcun serio motivo di carattere umanitario idoneo a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari: né dal punto di vista oggettivo, né dal punto di vista soggettivo.

2. Il decreto è stato impugnato per cassazione da C.L. con ricorso fondato su sette motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha notificato controricorso, ma solo depositato un “atto di costituzione”, al fine di partecipare all’eventuale pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la sua totale estraneità rispetto alle rationes decidendi sottese dal decreto impugnato.

2. I primi quattro motivi di ricorso, infatti, non costituiscono censure mosse avverso il decreto impugnato, ma altrettante istanze affinché questa Corte sollevi incidente di costituzionalità con riferimento a varie norme processuali.

E tuttavia:

-) le prime due istanze in tal senso (pagine 2-4 del ricorso) sono manifestamente irrilevanti, dal momento che il ricorrente chiede che questa Corte dubiti della legittimità costituzionale di norme (sul termine per impugnare e sulla data di conferimento della procura alle liti) che, per sua stessa ammissione, nel caso di specie’ sono state osservate, sicché nessun vantaggio e nessun pregiudizio potrebbe derivare al ricorrente dall’affermazione o dalla esclusione della incostituzionalità delle norme suddette;

-) la terza istanza in tal senso (pagine 5-9 del ricorso) è manifestamente irrilevante: il Tribunale, infatti, con statuizione non censurata ha rilevato come l’odierno ricorrente senza giustificato motivo non comparve all’udienza a tale scopo fissata; è dunque arduo comprendere come possa oggi il ricorrente dolersi che, merce’ le norme sul rito camerale, sarebbe stato “violato il suo diritto a presenziare all’udienza camerale”;

-) con la quarta istanza (pagine 9-11 del ricorso) il ricorrente chiede a questa Corte di dubitare della legittimità costituzionale delle norme che hanno eliminato l’appellabilità delle decisioni di primo grado in materia di protezione internazionale: ed anche tale istanza è manifestamente irrilevante, in quanto essa si sarebbe dovuta proporre al giudice dell’appello, proponendo deliberatamente il gravame non consentito dalla legge, al precipuo fine di sollecitare una valutazione di costituzionalità delle norme che lo impediscono. A questa Corte, per contro, è inibito dubitare della legittimità costituzionale delle norme che vietano l’appello: per l’ovvia ragione che, non dovendo fare applicazione di esse, mancherebbe il requisito della “rilevanza” della questione di legittimità costituzionale, richiesto dalla L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, comma 2, sul funzionamento della Corte costituzionale.

3. Il quinto motivo, col quale il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale di Napoli avrebbe “rigettato la richiesta di fissazione dell’udienza in Camera di consiglio” è manifestamente inammissibile per totale incoerenza col contenuto del decreto impugnato, avendo il Tribunale per contro affermato che, dopo aver fissato l’udienza, il ricorrente non comparve.

4. Il sesto motivo impugna il rigetto della domanda di protezione internazionale, ma prescinde del tutto dalle ragioni per le quali quel rigetto venne pronunciato: e cioè la genericità del racconto posto dal richiedente a fondamento della domanda, e la sua ritenuta mancata cooperazione all’accertamento dei fatti.

Anche questo motivo dunque è manifestamente inammissibile per estraneità alla ratio decidendi sottesa dal provvedimento impugnato.

5. Con l’ultimo motivo, infine, è impugnato il decreto del Tribunale di Napoli nella parte in cui ha rigettato la domanda di protezione internazionale per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Tuttavia anche in questo caso il ricorrente si limita a contrapporre generiche asserzioni alle analitiche considerazioni compiute dal Tribunale circa l’inesistenza in Gambia d’una situazione di conflitto armato, formulando in tal modo una censura inammissibile in quanto puramente assertiva.

5. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472