Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.938 del 13/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35542/19 proposto da:

U.A., elettivamente domiciliato a Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difeso dall’avvocato Carlo Pinna Parpaglia, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Cagliari 8.10.2019 n. 2939;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18 novembre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. U.A., cittadino ghanese, ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Cagliari 8 ottobre 2019 n. 2939, con cui venne rigettata la sua domanda di concessione della protezione internazionale o, in subordine, di rilascio del permesso di soggiorno per motivi.

2. Il Ministero dell’Interno non ha notificato controricorso, ma solo depositato un “atto di costituzione”, al fine di partecipare all’eventuale pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto del contenuto delle due censure in cui si articola il ricorso, dal momento che questo va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, per la pressoché totale omissione della indicazione dei fatti di causa dello svolgimento del processo.

Il ricorrente, infatti, ha trascurato di indicare con chiarezza quali fatti dedusse a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, né tali circostanze sono desumibili per secundam dalla illustrazione dei motivi di ricorso.

Questa Corte infatti ha ripetutamente affermato che il ricorso per cassazione deve essere redatto in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, e l’inosservanza di tale dovere, imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, rende inammissibile il ricorso (ex multis, Sez. 5 -, Sentenza n. 8425 del 30/04/2020, Rv. 658196 – 01; Sez. 5 -, Ordinanza n. 8009 del 21/03/2019, Rv. 653337 – 01; Sez. 5 -, Sentenza n. 29093 del 13/11/2018, Rv. 651277 – 01).

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022

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