LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 35579/19 proposto da:
P.M., elettivamente domiciliato a Sassari, v. Umberto I n. 72, difeso dagli avv.ti Giuseppe Onorato, e Maria Paola Cabitza, in virtù di procura speciale apposta in margine al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di Cagliari 4.10.2019 n. 2869;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18 novembre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
FATTI DI CAUSA
1. P.M., cittadino senegalese, ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Cagliari 4 ottobre 2019 n. 2869, con cui venne rigettata la sua domanda di concessione della protezione internazionale o, in subordine, di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
2. Il Ministero dell’Interno non ha notificato controricorso, ma solo depositato un “atto di costituzione”, al fine di partecipare all’eventuale pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, in applicazione del principio c.d. della ragione più liquida, va dichiarato inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6.
Con l’unico motivo, infatti, il ricorrente lamenta in sostanza che il Tribunale avrebbe errato nell’individuare la città e la regione di sua provenienza.
Il ricorrente, tuttavia, in violazione degli oneri imposti dalla norma appena ricordata, trascura completamente di indicare:
-) da quale atto risulti la propria provenienza, quando sia stato acquisito al giudizio e come sia stato indicizzato negli atti di parte;
-) per quale ragione l’errore sulla individuazione della provenienza del ricorrente sarebbe decisivo;
-) per quale ragione il suddetto errore integri gli estremi di un error in iudicando censurabile in Cassazione, e non un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.
Indicazioni, quelle appena elencate, necessarie ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, per esporre la rilevanza e la decisività dell’errore che si assume commesso dal giudice di merito.
Ed infatti la circostanza che il richiedente asilo provenga da questa o quella città, ambedue site all’interno del medesimo stato, potrebbe teoricamente rilevare soltanto se in una di esse, ma non nell’altra, sussista una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato: circostanza che tuttavia l’odierno ricorrente, come già rilevato, si astiene dall’esporre.
In ogni caso, l’errore commesso dal giudice di merito nella individuazione della provenienza dell’odierno ricorrente è un errore che, per usare le parole della legge, deve “fondarsi” necessariamente su un qualche documento prodotto agli atti di causa (art. 366 c.p.c., n. 6): ma anche in questo caso il ricorrente, in violazione dell’onere imposto dalla norma appena ricordata, si astiene dall’indicare in quale fase processuale sia stato prodotto il suddetto documento, e a quale fascicolo si trovi allegato.
2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.
PQM
la Corte di Cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022