Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.941 del 13/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35712/19 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore (valentinasassano.pec.ordineavvocatitorino.it), difeso dall’avvocato Valentina Sassano, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Cagliari 15.10.2019 n. 2983;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18 novembre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. M.M., cittadino bengalese, ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Cagliari 15 ottobre 2019 n. 2983, con cui venne rigettata la sua domanda di concessione della protezione internazionale o, in subordine, di rilascio del permesso di soggiorno per motivi.

2. Il Ministero dell’Interno non ha notificato controricorso, ma solo depositato un “atto di costituzione”, al fine di partecipare all’eventuale pubblica udienza.

3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile per difetto di procura, come correttamente eccepito dalla parte controricorrente.

La procura conferita all’avvocato Valentina Sassano è infatti redatta su un foglio autonomo, materialmente congiunto al ricorso, e privo di qualsiasi riferimento a quest’ultimo.

In esso si legge: “il sottoscritto M.M. (…) delega l’avv. Valentina Sassano a rappresentarlo e difenderlo, nel presente procedimento, in ogni sua fase grado, compresa quella di esecuzione e di composizione, all’uopo conferendo loro (sic) ogni più ampia facoltà di legge, ivi incluse quelle di chiamare terzi in causa, di proporre domande riconvenzionali, di conciliare e transigere la controversia, di rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunzia agli atti, di incassare somme, di farsi all’occorrenza sostituire da altri procuratori in udienza ed eleggere domicilio”.

La procura prosegue con l’elezione di domicilio la dichiarazione di avvenuta informazione sulla procedura di mediazione e di negoziazione assistita.

1.1. Procure siffatte sono state già, e ripetutamente, ritenute da questa Corte prive del requisito della specialità e quindi nulle.

Da un lato, infatti, non consentono di individuare con certezza il provvedimento impugnato (nel caso di specie si parla unicamente di “presente procedimento”); dall’altro la procura contiene previsioni (come l’attribuzione della facoltà di “chiamare in causa terzi”) incompatibili col giudizio di legittimità (ex multis, in tal senso, Sez. 1 -, Ordinanza n. 15211 del 16/07/2020, Rv. 658251 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 7137 del 13/03/2020, Rv. 657556 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020, Rv. 657063 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2342 del 03/02/2020, Rv. 656643 – 01).

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022

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