LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 38722/19 proposto da:
B.R., elettivamente domiciliato a Roma, via principe Eugenio n. 15, difeso dall’avvocato Marco Michele Picciani, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di Cagliari 10.8.2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18 novembre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
FATTI DI CAUSA
1. B.R., cittadino bengalese, ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Cagliari 10 agosto 2019, con cui venne rigettata la sua domanda di concessione della protezione internazionale o, in subordine, di rilascio del permesso di soggiorno per motivi.
2. Il Ministero dell’Interno non ha notificato controricorso, ma solo depositato un “atto di costituzione”, al fine di partecipare all’eventuale pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile per tardività.
Il provvedimento impugnato, infatti, pubblicato il 10 agosto 2019, è stato comunicato al difensore del grado di merito dell’odierno ricorrente, avvocato Alberto Russo, in data 3 settembre 2019, come da informazione scritta acquisita ex officio da questa corte presso la Cancelleria del Tribunale di Cagliari.
Il ricorso, tuttavia, è stato notificato a mezzo posta elettronica in data 4 dicembre 2019, e dunque assai oltre lo spirare del termine di 30 giorni stabilito del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13.
2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.
PQM
la Corte di Cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022