LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36277/2019 proposto da:
B.A., domiciliato in ROMA, elett.te domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ASSUNTA FICO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto R.G. n. 4183/2018 emesso dal TRIBUNALE DI CATANZARO depositato in data 28/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
che:
con decreto reso in data 28/6/2019, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la domanda proposta da B.A. per il riconoscimento, in contraddittorio con il Ministero dell’Interno, dello status di rifugiato o delle protezioni complementari;
avverso detto provvedimento, B.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;
il Ministero dell’Interno non ha svolto difese in questa sede;
con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di Cassazione, B.A. ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
CONSIDERATO
che:
il processo dev’essere dichiarato estinto per rinuncia;
infatti, con dichiarazione datata 23/8/2021, regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell’udienza pubblica), il ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritto (unitamente al proprio difensore);
si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinare l’effetto dell’estinzione del processo;
non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..
PQM
Dichiara estinto il processo.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022