Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.95 del 04/01/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32173-2019 proposto da:

E.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO CAMPANELLA 21, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO MAZZEO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE SALOMONE;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 12/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

CHE:

1.- E.B. è cittadino del ***** da cui ha raccontato di essere fuggito in seguito ad una vicenda di carattere personale: morto il padre, la madre ha sposato lo zio paterno che gli era avverso, non vedeva di buon occhio che lui aiutasse la madre nei campi, e cosi ha iniziato a vessarlo fino a costringerlo a fuggire.

2.- Impugna una decisione del Tribunale di Napoli che non ha creduto a questo racconto. Ha comunque escluso pericoli in caso di rimpatrio, sia dovuti a situazioni di conflitto armato, ritenuti inesistenti in *****, sia a violazione di diritti umani, tali da fondare ragioni umanitarie di protezione.

3. Il ricorso è basato su tre motivi, l’ultimo dei quali articolato in tre censure. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

5. Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 13 del 2017, art. 35 bis.

Si duole il ricorrente del fatto che il Tribunale ha basato il giudizio senza la videoregistrazione dell’audizione fatta davanti alla Commissione territoriale, che non è stata trasmessa, e questo avrebbe dovuto imporre al Tribunale di provvedere ad una audizione propria. Lamenta dunque la inattendibilità di una decisione priva di riferimenti alla videoregistrazione.

Il motivo essenzialmente dunque lamenta l’insufficienza di una decisione non basata su videoregistrazione di un’audizione fatta altrove e non allegata.

Ma è infondato.

Il Tribunale dà atto che all’udienza del 10.9.2019 ricorrente è stato ascoltato, ha reso dichiarazioni ulteriori rispetto a quelle videoregistrate davanti alla Commissione, circostanza ammessa peraltro dallo stesso ricorrente a pagina 6, dove si ammette l’audizione davanti al Tribunale – e dà atto altresì che è stato acquisito il verbale delle dichiarazioni rese davanti all’organo amministrativo.

6.-Il secondo motivo non indica espressamente una violazione di legge, ma assume una “erronea interpretazione delle dichiarazioni rese innanzi al Tribunale”.

Parrebbe che il motivo contenga una duplice censura: in primo luogo del giudizio sulla verosimiglianza del racconto, ed in secondo luogo sulla applicazione retroattiva, quanto alla protezione umanitaria della L. n. 132 del 2018.

In entrambi i casi si tratta di un motivo inammissibile.

Quanto alla credibilità, esso consiste nella apodittica riaffermazione del racconto senza però opporre ragioni contrarie all’accertamento, ben motivato, del Tribunale sulle contraddizioni e lacune della narrazione svolta dal ricorrente.

Quanto invece alla applicazione della legge sopravvenuta, l’inammissibilità deriva dal fatto che la decisione impugnata non fa alcun riferimento, non ritiene affatto di applicare al caso in questione la L. del 2018.

7.-Il terzo motivo contiene anche esso più censure non indicate in rubrica, ma riassumibili nella tesi secondo cui il Tribunale non ha fatto una adeguata valutazione della situazione del paese di origine, anche con riferimento alla protezione umanitaria, posto che non si è avvalso di fonti adeguate (COI) o attendibili.

Il motivo è infondato.

Alle pagine 8 e 9 il Tribunale esamina la situazione del *****, e sulla base di fonti ivi citate, aggiornate ed attendibili, esclude che possa ritenersi un paese afflitto da guerra civile o conflitto armato generalizzato, o che si diano violazioni sistematiche dei diritti umani: dunque una duplice valutazione della situazione del ***** fatta sia ai fini della protezione sussidiaria che di quella umanitaria, a fronte della quale le censure sono del tutto assertive.

8.-Il ricorso va dunque rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472