Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.950 del 13/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18452-2021 proposto da:

E.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 281, presso lo studio dell’avvocato ANDREA COLANTONI, rappresentata e difesa dagli avvocati MICHELE PETRELLA, FEDERICO DALLA VERITA;

– ricorrente –

E.R.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di RAVENNA, depositata il 31/05/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stato proposto ricorso per regolamento di competenza da Susanna Errani avverso l’ordinanza del Tribunale di Ravenna del 31 maggio 2021, resa nel giudizio promosso dalla medesima nei confronti del fratello E.R., in relazione alla successione del comune genitore E.D.. In tale giudizio fu chiesto l’accertamento della simulazione di atti di trasferimento, apparentemente onerosi, intercorsi fra il de cuius e il fratello, in quanto dissimulavano donazioni lesive della legittima dell’attrice e, in conseguenza di tale accertamento, fu domandata la riduzione delle liberalità dissimulate; in subordine fu chiesto di accertare, in relazione a quei medesimi atti, la fattispecie del negozio misto con donazione.

Il Tribunale di Verona ha disposto la sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ravvisando un nesso di pregiudizialità fra l’oggetto della causa dinanzi ad esso pendente e altra controversia promossa per la divisione dell’eredità relitta del medesimo Deo E., decisa in secondo grado con sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2750/2020, impugnata in cassazione con ricorso iscritto al n. RG 11143/2021, non ancora definito.

Il ricorso per regolamento è proposto sulla base di tre motivi: il primo denuncia la nullità dell’ordinanza, in quanto assunta dal giudice istruttore, pur essendo la causa di competenza del tribunale in composizione collegale; il secondo denuncia il difetto di motivazione del provvedimento, in quanto non sono state indicate le questioni pregiudiziali oggetto del diverso giudizio; il terzo motivo, con il quale si deduce che il giudice avrebbe erroneamente ravvisato un nesso di pregiudizialità fra le due cause; il quarto motivo, con il quale la ricorrente denuncia l’errore di diritto commesso dal giudice, nell’avere disposto la sospensione necessaria con riferimento a un giudizio, asserito pregiudicante, definito con pronuncia di merito oggetto di impugnazione pendente.

Si impone in via prioritaria, in applicazione del principio della ragione più liquida (Cass. n. 14039/2021; n. 10839/2019; n. 9671/2918), l’esame del quarto motivo, che è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, in materia, hanno stabilito il seguente principio: “in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell’art. 336 c.p.c., comma 2” (Cass., S.U., n. 21736/2017). L’accoglimento del quarto motivo comporta l’assorbimento dei restanti motivi, non solo del primo e del secondo, che censurano la validità del provvedimento sotto il profilo della competenza e della motivazione, ma anche del terzo motivo, con il quale si nega la sussistenza del nesso di pregiudizialità idoneo a giustificare la sospensione; infatti, trattasi di aspetto che dovrà essere considerato dal giudice del merito, se e quando egli ritenga di adottare un provvedimento discrezionale di sospensione in forza dell’art. 337 c.p.c., tenuto conto del generale sfavor per le ipotesi sospensive (v. per tutte Cass., S.U., 14670/2003 e successive conformi.

Le parti, pertanto, debbono essere rimesse dinanzi al Tribunale di Ravenna per la prosecuzione del giudizio.

Spese al merito.

P.Q.M.

accoglie il quarto motivo; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa l’ordinanza in relazione al motivo accolto; rimette le parti dinanzi al Tribunale di Ravenna con termine di legge per la riassunzione. Spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022

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