Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.951 del 13/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3298-2016 proposto da:

SOLAGRITAL SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA YSER 8, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO MARTELLINI, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO MAZZUOLI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 166/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 27/10/2015 R.G.N. 60/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2021 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA’, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’avvocato VITTORIO MARTELLINI per delega verbale dell’avvocato STEFANO MAZZUOLI;

udito l’avvocato ANTONINO SGROI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Campobasso ha confermato la decisione di primo grado che, in accoglimento dell’opposizione dell’INPS a decreto ingiuntivo, aveva escluso il diritto a ripetere, nei confronti dell’Istituto, le somme versate a titolo di contributi per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2006, in ragione dell’esenzione totale prevista dalla L. n. 991 del 1952, art. 8, e per effetto della pronuncia della Corte Cost. n. 370 del 1985.

2. La Corte territoriale ha richiamato il precedente di questa Corte n. 19420 del 2013 e ritenuto che, in tema di agevolazioni e benefici contributivi previsti per le imprese e i datori di lavoro aventi sede ed operanti nei comuni montani, la L. n. 991 del 1952, art. 8, dovesse considerarsi implicitamente abrogato, anche in considerazione del fatto che il legislatore, a partire dalla L. n. 67 del 1988, aveva abbandonato la previsione di un regime generalizzato di totale esenzione contributiva. Pertanto, in conformità al D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, art. 1, comma 3, lett. d), il suddetto art. 8 non poteva essere incluso tra le disposizioni specificamente indicate da “mantenere in vigore” e la ricomprensione dello stesso nell’Allegato 1 – voce n. 1266 -della L. n. 991 del 1952 doveva considerarsi tamquam non esset.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società in epigrafe sulla base di un unico motivo.

4. L’Inps ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con l’unico e articolato motivo di ricorso è dedotta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 991 del 1952, art. 8, della L. n. 1102 del 1971, art. 12, u.c., del D.L. n. 942 del 1977, artt. 7 e 8, del D.L. n. 402 del 1981, art. 13, così come modificato dalla L. di conversione n. 537 del 1981, della L. n. 67 del 1988, art. 9, comma 5, del D.L. n. 112 del 2008, art. 24, del D.Lgs. n. 212 del 2010 nonché del D.Lgs. n. 179 del 2009, art. 1.

6. Parte ricorrente assume una motivazione assente e/o insufficiente sui punti essenziali della controversia e comunque reputa errata la sentenza impugnata in punto di interpretazione della normativa di riferimento; in particolare, contesta l’affermazione di intervenuta abrogazione della disposizione contenuta nella L. n. 991 del 1952, art. 8, sostituita dalla L. n. 67 del 1988, art. 9, comma 5.

7. In via prioritaria, va esclusa la nullità della sentenza per carenza motivazionale.

8. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui affinché sia integrato il vizio di mancanza o apparenza della motivazione -agli effetti di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 – occorre che la motivazione della sentenza manchi del tutto, vuoi nel senso grafico vuoi nel senso logico ovvero allorché la motivazione, pur formalmente esistente, sia talmente contraddittoria da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum (in argomento, v. Cass., sez. un., nn. 8053 e 19881 del 2014; tra le pronunce delle sezioni semplici, ex plurimis, Cass. n. 24151 del 2019).

9. Una tale evenienza va esclusa nel caso di specie ove sono chiaramente espresse le ragioni della decisione. La Corte territoriale, in risposta alla tesi rappresentata dall’appellante che proponeva la perdurante vigenza dell’art. 8 cit., ha richiamato il principio di diritto espresso da Cass. n. 19420 del 2013 e, in conformità dello stesso, ha giudicato implicitamente abrogata la disposizione in oggetto.

10. L’interpretazione seguita può essere condivisibile o meno ma non è censurabile sul piano della chiarezza motivazionale.

11. I rilievi ulteriori mossi alla sentenza hanno, invece, già trovato puntuale risposta e confutazione nel precedente di questa Corte n. 25574 del 2019, al quale il Collegio intende assicurare continuità.

12. In particolare, si è osservato come la sentenza della Corte Costituzionale n. 182 del 2018, intervenuta nelle more del giudizio, abbia dichiarato, per violazione dell’art. 76 Cost., l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 179 del 2009, art. 1, nella parte in cui ha statuito, alla voce n. 1266 dell’Allegato 1, l’indispensabile permanenza in vigore della L. n. 991 del 1952, art. 8.

13. La questione di costituzionalità ha tratto origine dalla circostanza che la L. n. 246 del 2005, art. 14, ha previsto, ai commi da 12 a 24, un procedimento finalizzato alla riduzione della normativa vigente secondo una successione di fasi. La prima, della durata di due anni, per il conferimento di una delega al Governo finalizzata alla individuazione delle disposizioni legislative statali effettivamente vigenti nelle quali si ravvisassero incongruenze ed antinomie (comma 12); la successiva fase (comma 14) per l’adozione, nel successivo biennio, da parte del Governo di decreti legislativi volti all’individuazione delle disposizioni legislative statali, pubblicate prima del 1 gennaio 1970, delle quali apparisse indispensabile la permanenza in vigore, a tal fine indicando, anche, una serie di principi e criteri direttivi tra cui l’esclusione (dal salvataggio) delle disposizioni oggetto di “abrogazione tacita o implicita”; al termine di dette fasi, si è prevista l’abrogazione di tutte le disposizioni non salvate e pubblicate prima del 1970. Dovevano essere mantenute in vigore, oltre a quelle indicate nei citati decreti legislativi, anche leggi e disposizioni comprese in una serie di categorie contenute nella stessa legge delega.

15. L’individuazione delle disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1 gennaio 1970, escluse dal meccanismo di abrogazione, è stata attuata tramite il D.Lgs. 10 dicembre 2009, n. 179, che si compone di un solo articolo e due allegati. Il secondo allegato contiene, in particolare, 861 atti sottratti al meccanismo di abrogazione disposto dalla L. n. 246 del 2005.

16. La L. n. 69 del 2009, art. 4 (di modifica della L. n. 246 del 2005, art. 14) ha, poi, sostanzialmente previsto che l’effetto di abrogazione automatica delle disposizioni non salvate si determinasse l’anno successivo a quello di scadenza della delega.

16. Tra le disposizioni “salvate” rientra anche la L. n. 991 del 1952, art. 8, relativo appunto all’esenzione dei contributi agricoli relativi a lavoratori operanti in territori montani oggetto di causa, che, tuttavia, risultava già oggetto di tacita abrogazione al momento in cui è entrato in vigore il D.Lgs. n. 179 del 2009.

17. Nel senso dell’abrogazione tacita, questa Corte di cassazione si era espressa, come ricordato dalla sentenza impugnata, con pronuncia n. 19420 del 2013 e l’orientamento si è consolidato con successive sentenze (Cass. n. 26488 del 2018; Cass. nn. 1500 e 1501 del 2019).

18. La Corte Costituzionale n. 182 del 2018, sopra richiamata, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, art. 1 (recante “Disposizioni legislative statali anteriori al 1 gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma della L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14”), nella parte in cui dichiara, alla voce n. 1266 dell’Allegato 1, l’indispensabile permanenza in vigore della L. 25 luglio 1952, n. 991, art. 8 (Provvedimenti in favore dei territori montani), quanto all’esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura.

19. Come rilevato dal Giudice delle leggi, al momento dell’adozione del D.Lgs. “salvaleggi”, la L. n. 991 del 1952, art. 8, era già stato oggetto di abrogazione implicita, sicché la norma del D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, art. 1, che lo esclude dalla portata dell’effetto abrogativo di cui alla L. n. 246 del 2005, art. 14, comma 14 ter, è stata ritenuta in contrasto con la medesima legge, art. 14, comma 14, lett. a), e, conseguentemente, viziata, per eccesso di delega, da ciò conseguendo la declaratoria di illegittimità costituzionale.

20. In conclusione, la pronuncia di incostituzionalità ha estromesso dal sistema normativo una disposizione priva di reale contenuto. In tal modo, risulta confermato il principio espresso da Cass. n. 19420 del 2013 cit., secondo cui “in tema di agevolazioni e benefici contributivi previsti per le imprese e i datori di lavoro aventi sede ed operanti nei comuni montani, la L. 25 luglio 1952, n. 991, art. 8, – già implicitamente abrogato per la parte relativa alle agevolazioni fiscali prima dal D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 58 e 68 e, poi, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 9, e non più richiamato dal legislatore, per quel che riguarda i benefici contributivi in favore delle zone montane, a partire dalla L. 11 marzo 1988, n. 67, che ha fatto riferimento solo alla definizione di territori montani contenuta nel D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9 – deve considerarsi implicitamente abrogato, tanto più che la previsione di un regime generalizzato di totale esenzione contributiva è stato abbandonato dal legislatore, a partire dalla cit. L. n. 67 del 1988”.

21. La sentenza impugnata, già informata all’interpretazione ermeneutica di legittimità orientata nel senso dell’abrogazione tacita, risulta, dunque, immune dai rilievi mossi.

22. Il ricorso va rigettato.

23. Le spese, invece, si compensano integralmente in ragione del fatto che tanto la pronuncia del Giudice delle Leggi quanto l’ulteriore contributo chiarificatore di questa Corte sono intervenuti in epoca successiva al deposito del ricorso.

24. Sussistono, invece, in ragione dell’esito del ricorso, i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, del doppio contributo, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022

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