LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14486-2021 proposto da:
FIDITAL REVISIONE SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato EDOARDO ANDREOLI;
– ricorrente –
contro
GRUPPO INDUSTRIALE TOSONI SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO CAMPEIS;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 16/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE;
letta la relazione del Procuratore Generale Dott. Finocchi Ghersi Renato, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Verona, sezione fallimentare, ha ordinato la sospensione del giudizio di opposizione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria Tosoni S.p.A., con il quale era stato escluso dal passivo il credito di Fidital Revisioni S.r.l., a seguito di eccezione di inadempimento sollevata dai Commissari. La sospensione è stata giustificata in base al rilievo che Tosoni aveva proposto azione di responsabilità nei confronti di Fidital S.p.A. dinanzi al Tribunale di Verona – Sezione specializzata in materia di impresa, sulla base dei medesimi fatti giustificativi dell’eccezione.
Contro l’ordinanza di sospensione la Fidital ha proposto regolamento di competenza. Gruppo Industriale Tosoni S.P.A in Amministrazione Straordinaria ha resistito; il PG ha chiesto l’accoglimento del ricorso; le parti hanno depositato memorie.
Il regolamento è fondato. La domanda di accertamento di un credito o di condanna al pagamento contro il fallito è inammissibile o improcedibile, in quanto soggetta al rito speciale ed esclusivo previsto dagli artt. 93 e s.s. L. Fall., restando esclusa la possibilità di sospendere il giudizio di opposizione allo stato passivo, nel caso in cui sia pendente altro giudizio in sede ordinaria per l’accertamento del medesimo credito verso la società in bonis, poi fallita (v., tra le tante, Cass. n. 5255/2017; 25674/2015, n. 7967/2008, sez. un. 21499 e 23077/2004; n. 2990/2020).
Questa Corte, sulla scia di questo principio, in una caso nel quale la curatela aveva promosso una causa di responsabilità nei confronti di chi aveva chiesto l’ammissione al passivo, ha chiarito che, in una siffatta ipotesi, “non ricorrono i presupposti né dell’ammissione con riserva (consentita solo nei casi tassativamente indicati nell’art. 96, comma 2, L. Fall.), né della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. (incompatibile con il giudizio di accertamento dei crediti in sede fallimentare) (…)”.
Nella memoria l’Amministrazione straordinaria sostiene che, in relazione alla causa promossa dalla Tosoni, ci sarebbe una competenza esclusiva della Sezione specializzata, idonea a escludere che le questioni, sollevate con l’eccezione di incompetenza, potessero risolversi in sede di verifica. L’obiezione non apporta argomento alla tesi della resistente, perché varrebbe pur sempre il principio che la sospensione dovrebbe riguardare comunque la causa promossa in sede ordinaria, non quella che si svolge in sede fallimentare (Cass. S.U., n. 21499/2004; n. 73/2010).
P.Q.M.
La Corte cassa l’ordinanza di sospensione impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Verona, Sezione fallimentare. Spese al merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022