Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.962 del 13/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9825-2021 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE MANGLI N. 29, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MASTRONARDI, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE ALLAMPRESE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 27/03/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

D.G., parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in una controversia civile, ha proposto ricorso per cassazione contro ordinanza del Tribunale di Foggia, che ha accolto l’opposizione proposta dall’attuale ricorrente contro la statuizione di revoca del beneficio ordinata dal medesimo ufficio giudiziario.

Il ricorso è proposto sulla base di un unico motivo, con il quale deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, con riferimento “all’omessa liquidazione e condanna del Ministero della Giustizia alla rifusione statuizione sulle spese di lite del giudizio di opposizione”.

Il Ministero della Giustizia si costituito ai fini della eventuale partecipazione alla discussione all’udienza, in ipotesi che questa fosse fissata.

La causa, su conforme proposta del relatore, è stata fissata per l’adunanza camerale dinanzi alla sesta sezione civile della Corte.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso è fondato, avendo il Tribunale omesso di provvedere sulle spese dell’opposizione, nonostante l’accoglimento della stessa opposizione.

Viene in considerazione il seguente principio di diritto: “Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui all’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., commi 1 e 2, relative alla “responsabilità delle parti per le spese”” (Cass. n. 7072/2018; n. 27247/2011.

In accoglimento del ricorso, pertanto, l’ordinanza deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Foggia in diversa composizione che provvederà sulle spese dell’opposizione e regolerà le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia al Tribunale di Foggia in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022

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