LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4908-2021 proposto da:
D.F., rappresentata e difesa dall’avv. FILOMENA D’ADDARIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il 10/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stato proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza della Corte d’appello di Lecce, la quale ha confermato il rigetto dell’istanza di liquidazione dei compensi, avanzata dal difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio.
Nella specie è avvenuto che l’appello, proposto dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, è stato dichiarato improcedibile, con sentenza poi cassata con rinvio dalla Suprema Corte.
Richiesta la liquidazione del compensi da parte del difensore, l’istanza è stata rigettata con provvedimento confermato in sede di opposizione, avendo rilevato il giudice d’ufficio la mancata definizione del giudizio di rinvio.
Si sostiene, con il ricorso, che il giudice avrebbe dovuto verificare, tramite richiesta di informazioni, i presupposti della liquidazione (primo motivo) e comunque sottoporre alla parti la questione, rilevata d’ufficio (secondo motivo): se l’avesse fatto la ricorrente avrebbe documentato la definizione del giudizio.
Il ricorso è fondato.
Vengono in considerazione i seguenti principi:
a) In tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione “può” contenuta in tale norma essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere “causa cognita”, senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull’onere della prova (Cass. n. 23133/2021).
b) L’omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d’ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cd. “della terza via” o “a sorpresa”) per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla già menzionata questione fosse stato tempestivamente attivato (Cass. n. 11308/2020).
Consegue da quanto sopra che la Corte d’appello, allorché ha rilevato che non risultava la definizione del procedimento, avrebbe dovuto chiedere informazioni o comunque sottoporre alle parti la questione, rilevata d’ufficio. Si impone pertanto la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata; rinvia alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022