Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.964 del 13/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2578-2021 proposto da:

P.V.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, C/O DOTT. T., presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO MARCIALIS, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLA VALENTINO;

– ricorrente –

contro

P.S., P.A., P.I., P.G., elettivamente domiciliati in ROMA, V. CAMILLA 7, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA CINELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato ENRICO PENAGLIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 497/2020 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 06/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Si discute nel caso di specie della successione legittima di F.L.; in assenza di discendenti sono stati chiamati alla successione i figli dei fratelli premorti F.A. e F.G.. Una dei figli di F.G. ( P.R.) era deceduta prima che si aprisse la successione; si discuteva del diritto dei figli di lei di concorrere nella successione di F.L., diritto negato dal primo giudice e riconosciuto dalla Corte d’appello.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.V.E., affidato a un unico motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme in materia di rappresentazione. Questa opera in favore dei figli o fratelli del de cuius e non in favore degli ulteriori discendenti, conseguendone da ciò che, essendo P.R. premorta quando si è aperta la successione di F.L., i figli di lei non potevano succedere al posto della madre.

P.S., P.A., P.I., P.G. (originari attori quali figli di P.R.) hanno resistito con controricorso.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del medesimo.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso è infondato. La corte d’appello, con la sentenza impugnata, ha riconosciuto il diritto degli ulteriori discendenti di F.A., sorella del de cuius F.L., a questo premorta, di succedere a loro volta, in base al rilievo che la rappresentazione opera all’infinito. La stessa corte di merito ha posto in luce che la problematica, sollevata con l’impugnazione, riguardante l’operatività della rappresentazione in favore dei nipoti, attiene alla successione testamentaria, nel caso in cui il de cuius abbia istituito un nipote ex filio o ex fratre. Diversamente, secondo la corte d’appello, nella successione legittima, il problema non sussiste, perché tutti gli ulteriori discendenti sono chiamati pur sempre nel luogo del primo chiamato, fratello o figlio del de cuius che non volle o non pote’ accettare.

La tesi fatta propria dalla sentenza oggetto del ricorso è corretta. Cass. n. 28480/2009, richiamata nella memoria, considera l’ipotesi, possibile solo nella successione testamentaria, che il designato nel testamento non sia figlio o fratello, ma un discendente ulteriore. L’ipotesi non si può verificare nella successione legittima, nel cui ambito il “rappresentato” è senza eccezioni il figlio o il fratello del de cuius, senza che abbia la minima rilevanza la circostanza, su cui si fonda il ricorso per negare infondatamente l’operatività dell’istituto in favore dei figli di P.R., che quest’ultima, figlia della sorella premorta del de cuiu, era morta prima che si aprisse la successione. Ex art. 469 c.c., comma 1, la rappresentazione opera all’infinito.

L’assunto del ricorrente, ancora ripreso con la memoria, secondo cui il rappresentato non sarebbe F.A., ma P.R., “che non era né figlia né sorella del de cuius, ma nipote (figlia di sorella), per cui non poteva operare la rappresentazione in favore dei suoi figli (i sigg.ri P.)”, è frutto di un palese equivoco. Il rappresentato rimane pur sempre la sorella premorta del de cuius F.A..

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022

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