LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16067-2021 proposto da:
T.M., elettivamente domiciliato in Roma, piazza della Radio 12, presso lo studio dell’avvocato ANDREA FERRARI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
SALLUSTIO S.R.L. 13548731002, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO, 15, presso lo studio dell’avvocato PIETRO DAVIDE SARTI, che la rappresenta e difende;
– resistente –
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, CONDOMINIO *****, FALLIMENTO ***** S.R.L. N. 580/2019;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 2236/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 05/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. Giacalone Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Margherita T. ha proposto opposizione di terzo ai sensi dell’art. 619 c.p.c. al Tribunale di Roma contro l’esecuzione immobiliare promossa dalla Sallustio S.r.l. contro ***** S.r.l. (all’epoca ancora in bonis). L’opponente si è affermata proprietaria per usucapione dell’immobile pignorato; ha fatto presente di avere proposto, dinanzi al medesimo tribunale, autonomo giudizio per l’accertamento dell’acquisto per usucapione. Rigettata l’istanza di sospensione dell’esecuzione, il giudizio di opposizione è proseguito per la fase di merito. Nel frattempo, la domanda di usucapione, autonomamente proposta, è stata rigettata e contro la sentenza la T. ha proposto appello. Deducendo la pendenza del giudizio in fase di impugnazione, la T. ha chiesto al giudice della causa di opposizione di sospendere il giudizio, sino all’esito del giudizio di appello, ritenendo questo ultimo pregiudiziale rispetto all’esito del merito. Nella istanza ha fatto presente che la procedura era stata sospesa ex art. 624 c.p.c. su istanza congiunta del creditore procedente (leggasi Sallustio) e del Fallimento *****. Il Tribunale ha rigettata l’istanza di sospensione, non avendo ravvisato i presupposti richiesti a tal fine dall’art. 337 c.p.c., comma 2.
Contro il diniego della sospensione la T. ha proposto regolamento di competenza, con il quale si duole di tale decisione, sostenendo che il processo avrebbe dovuto essere invece sospeso.
La Sallustio s.r.l. ha depositato memoria difensiva.
Il ricorso è inammissibile. Come puntualmente rilevato dal PM nelle sua requisitoria e come evidenziato anche dalle difese dei resistenti, costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui (cfr. Cass. n. 22784/2015) il regolamento necessario di competenza è ammesso soltanto contro l’ordinanza che dichiara, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la sospensione del processo, e non contro il provvedimento che la neghi, poiché la formulazione letterale dell’art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale, prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento sospensivo che incide significativamente sui tempi di definizione del processo (Cass. n. 31694/2019). Questa Corte ha anche dissipato dubbi sulla legittimità costituzionale di tale previsione, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., evidenziando che la proponibilità del regolamento di competenza avverso il provvedimento che dichiara la sospensione si fonda sull’esigenza di assicurare un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecare un irrimediabile pregiudizio alla parte che ne contesta la fondatezza, mentre, nell’ipotesi di rigetto della richiesta di sospensione, l’illegittimità del provvedimento può utilmente dedursi con l’impugnazione della sentenza resa all’esito del processo e, ove ritenuta sussistente, determina la riforma o la cassazione della sentenza resa in violazione delle norme sulla sospensione necessaria (Cass. n. 6174/2005; n. 1010/1997; n. 15843/2000; n. 13126/2003).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese.
Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022