LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3142-2021 proposto da:
P.J.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G DI BARTOLO 22, presso lo studio dell’avvocato DANIELA CONTE, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO PUGLIESE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE;
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositata il 09/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stato proposto ricorso per cassazione contro ordinanza del tribunale che ha dichiarato inammissibile l’opposizione contro revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto ordinata dal giudice investito della decisione della causa con il provvedimento di rigetto della domanda.
Il ricorso è affidato a un unico motivo, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con il quale si censura tale ratio decidendi, essendo l’opposizione certamente ammissibile anche nel caso in cui la revoca sia stata disposta con la pronuncia che definisce il giudizio, anziché con il separato decreto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136.
La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso.
Il ricorso è fondato. La tesi sostenuta con il provvedimento impugnato, secondo cui le ragioni di doglianza contro la statuizione di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, in quanto assunta con la sentenza che ha definito il merito della causa, doveva proporsi con l’impugnazione della sentenza e non con l’opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, è in contrasto con la giurisprudenza della Corte, per la quale “L’adozione del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la pronuncia che definisce il giudizio di merito, anziché con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non ne comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, dovendosi escludere che quel provvedimento sia impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione” (Cass., 16117/2020; n. 10487/2020).
Si impone pertanto la cassazione del provvedimento, con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia, che deciderà l’opposizione in persona di diverso magistrato e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata; rinvia al Tribunale di Vibo Valentia in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022