LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3175-2021 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 123, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stato proposto ricorso per cassazione contro provvedimento che, in accoglimento dell’opposizione proposta da professionista in materia di patrocinio a spese dello Stato, ha aumentato l’importo liquidato dal giudice del procedimento, in considerazione del valore indeterminabile della causa.
Il ricorso, proposto dal Ministero della Giustizia, è affidato a un unico motivo, con il quale si censura la decisione, sostenendo che il giudice avrebbe ritenuto erroneamente che, per le causa di valore indeterminabile, lo scaglione di riferimento dovesse essere necessariamente quello per le causa di valore superiore a Euro 26.000,00. Si sostiene che la tariffa non stabilisce un criterio rigido, ma lascia al giudice la possibilità di liquidare anche sulla base dello scaglione previsto per le causa di valore inferiore al suddetto importo di Euro 26.000,00, qualora ciò risulti giustificato nel caso concreto, tenuto conto della modesta complessità della causa.
L.M. ha resistito con controricorso.
La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta Sezione Civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso.
Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria.
Il ricorso è inammissibile. Il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, prevede, al comma 6: “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza pe lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a Euro 520.000,00". La previsione va intesa, conformemente alla sua lettera, nel senso che, ove la causa debba essere considerata di valore indeterminabile, trovano applicazione appunto i parametri previsti per le cause di valore non inferiore ad Euro 26.000,00 e non superiore ad Euro 260.000,00, come disposto dal citato D.M. n. 55 del 2014, art. 5, commi 5 e 6 (Cass. n. 22330/2020; n. 4844/2019; n. 24076/2019). Di valore non inferiore a 26.000 Euro vuol dire i 26.000 Euro rappresentano il valore da cui partire per individuare lo scaglione applicabile” (Cass. n. 18671/20189). Questa Corte ha chiarito che “L’inciso di regola contenuto nella disposizione – non sembra affatto stabilire – già sul piano letterale – un valore base inderogabile che non ammetta l’applicazione dello scaglione inferiore, né fissa una soglia passibile solo di eventuali correzioni migliorative per il difensore (nel senso che il valore minimo resterebbe in ogni caso fissato in Euro 26.000,00). Salvo a svalutare del tutto la formula normativa, ad essa va assegnato il significato di individuare uno scaglione cui il giudice deve in genere attenersi, ad eccezione dei casi in cui sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto “all’oggetto e alla complessità della controversia” (come, ad es., nelle ipotesi in cui si controverta di immobili di modestissima entità, ma non sussistano elementi per stabilirne il valore ai sensi dell’art. 15 c.p.c.). Da tale prospettiva si è affermato che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra Euro 5201,00-26000,00 (cfr., in motivazione, Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019; in senso contrario Cass. 16671/2018). Il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, non impedisce – dunque – al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri “di regola” predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni della decisione (Cass. 11887/2019) (…)” (Cass. n. 38466/2021) Nella specie, pacifico trattarsi di cause patrocinate di valore indeterminabile, il giudice nella liquidazione ha fatto corretta applicazione del principio enunciato dal D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, utilizzando proprio il relativo scaglione ai fini della liquidazione del compenso.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ognuno del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022