LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3434-2021 proposto da:
S.C., rappresentata e difesa dall’avv. ANTONIO ANGELO SCARANO;
– ricorrente-
contro
P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI MEO, rappresentato e difeso dall’avvocato ELENA PEPE;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MASSA, depositata il 17/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stato proposto ricorso straordinario proposto contro decreto reso in sede di reclamo contro il provvedimento che ha accordato a S.C., chiamata all’eredità di P.C.A., un termine per l’accettazione, ex art. 481 c.c. e art. 749 c.p.c.. Il termine è stato concesso su istanza di P.F., il quale aveva giustificato la richiesta con il proprio interesse a riavere la disponibilità di un immobile occupato da de cuius.
La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso.
P.F. ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Il ricorso è inammissibile. L’art. 481 c.c. disciplina actio interrogatoria: chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all’eredità. Sono interessati, oltre ai chiamati in subordine o i chiamati ulteriori, i legatari e i creditori sia del chiamato, sia i creditori ereditari, tutti interessati a essere soddisfatti dall’erede, una volta che l’eredità sia stata accettata.
Contro l’ordinanza è concesso reclamo, mentre l’ordinanza emessa in sede di reclamo, in quanto priva – di regola – di contenuto decisorio, di norma non è ricorribile per cassazione (cfr. Cass. n. 5958/1988). Infatti, il provvedimento, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva attesa la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell’art. 742 c.p.c. (Cass. n. 20132/2014). Tale norma, infatti, concernente la revocabilità e modificabilità dei provvedimenti ivi considerati, si applica, in forza della successiva norma dell’art. 742-bis c.p.c., anche alle ordinanze di fissazione dei termini in materia successoria emanate a norma dell’art. 749 c.p.c. (Cass. n. 751/1970).
I precedenti di questa Corte, di segno diverso, con i quali è stata talvolta riconosciuta l’ammissibilità del ricorso straordinario in materia, si riferivano a ipotesi diverse da quella in esame, nelle quali, in sede di reclamo, era stato revocato il termine concesso ai sensi dell’art. 749 c.p.c., con la conseguente inefficacia dell’accettazione di eredità (Cass. n. 4897/1987; cfr. altresì, in ordine alla revoca della proroga del termine assegnato ex art. 500 c.c., Cass. n. 1521/2005).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese.
Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022