Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.97 del 04/01/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33746/2019 proposto da:

H.O.C., elettivamente domiciliato in Roma Via Vigliena 9, presso lo studio dell’avvocato Alessandro Malara, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ilaria Di Punzio;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

RITENUTO

Che:

1.- H.O.C. è cittadino della *****. Ha raccontato di essere fuggito dal suo Paese poiché, morto il padre, ed apertasi la successione, gli zii paterni hanno preteso di impossessarsi dell’eredità, minacciando il ricorrente ed anche tentando di ucciderlo, episodio, quest’ultimo, di cui egli porta ancora segni di ferite.

2.- Il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di protezione internazionale, ritenendo che la ragione dell’espatrio non costituisce motivo di persecuzione che consenta protezione internazionale; che non v’e’ in ***** una situazione di conflitto armato generalizzato; che infine non v’e’ pericolo, in caso di rimpatrio, di lesione di diritti umani.

3.- Il ricorso è basato su due motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO

Che:

5.- Il primo motivo denuncia violazione della L. 251 del 2007, artt. 3 e 5.

Il ricorrente, sostanzialmente, a parte la descrizione astratta delle norme in tema di protezione internazionale, lamenta che non si è tenuto conto della difficoltà di farsi tutelare dalla giustizia in casi come il suo: fatto, questo, decisivo per riconoscere la protezione, anche in caso in cui la minaccia proviene da un soggetto privato.

Il motivo è infondato.

Invero, se pure è rilevante l’osservazione che la protezione internazionale presuppone che il ricorrente non riesca ad ottenere tutela dalle forze dell’ordine o dalla giustizia del suo paese, è altresì necessario che egli dimostri di avervi fatto ricorso, o alleghi tale circostanza, che, nella fattispecie, non risulta neanche allegata nella fase di merito.

6.- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5.

Il ricorrente contesta alla decisione impugnata di non aver compiuto la valutazione comparativa necessaria a decidere in ordine alla protezione umanitaria, e di non aver considerato la situazione del paese di origine, né le sue condizioni di salute.

Il motivo è infondato.

Quanto a queste ultime, non v’e’ alcuna allegazione circa il fatto di aver posto al Tribunale la questione, della quale si lamenta, per l’appunto, omesso esame. Per il resto i giudici di merito hanno tenuto conto della integrazione del ricorrente in Italia, ritenendola di per sé non sufficiente, qualora la situazione del paese di origine non comporti violazione di diritti umani, che in base a fonti attendibili, e citate, è stata dal Tribunale esclusa.

7.- Il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472