Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.971 del 13/01/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16674-2020 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO 6, presso lo studio dell’avvocato ORESTE MORCAVALLO, che lo rappresenta e difende

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di mandataria di Castello Finance Srl, nonché di mandataria di Intesa San Paolo Spa, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIO CESARE 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GRILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRA VILLECCO

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 336/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 03/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso in atti N.A. impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Catanzaro, respingendone il gravame, ha confermato il rigetto delle domande del medesimo volte a far accertare la falsità della sottoscrizione apposta dal proprio dante causa N.A.M. su un atto fideiussorio e a far pronunciare la revocazione del decreto ingiuntivo adottato sulla base del predetto atto fideiussorio e ne chiede la cassazione sulla base di due motivi di ricorso, illustrati pure con memoria, ai quali resiste l’intimata con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso, in guisa del quale il ricorrente, censurando il capo della decisione impugnata che ha ribadito il difetto di legittimazione passiva dell’intimata in quanto citata in proprio e non nella sua veste di procuratrice dell’ente creditore, lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo poiché il decidente non avrebbe correttamente accertato la veste del soggetto che agisce in nome e per conto dell’ente, ciò anche in considerazione dell’effetto sanante che si lega all’avvenuta costituzione in giudizio dell’intimata, è affetto da pregiudiziale inammissibilità evidenziabile segnatamente sotto il profilo dell’estraneità della censura al parametro normativo evocato, noto essendo alla stregua della lezione nomofilattica dispensata con riferimento al dettato vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che per fatto decisivo deve intendersi il fatto storico avente portata costitutiva, modificativa od estintiva della pretesa o al più i fatti secondari influenti sulla medesima, di modo che si sottrae al vizio denunciato la sentenza che, come quella qui in esame il fatto – ovvero la legittimazione passiva dell’intimata – abbia esaminato.

3. Il secondo motivo di ricorso, giusta il quale il ricorrente, censurando il capo della decisione impugnata che ha denegato la chiesta revocazione del decreto ingiuntivo sul duplice rilievo del difetto di specificità del relativo motivo di appello e del difetto di precostituzione della prova della falsità, lamenta la violazione dell’art. 395 c.p.c. poiché la denunciata falsità dell’atto fideiussorio non era stata contestata in modo rigoroso e specifico e perché vi era stato il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul medesimo, è parimenti inammissibile, vuoi perché la determinazione d’appello sul punto si rivela pleonastica in ragione dell’assorbenza che riflette il rilevato difetto di legittimità passiva dell’intimata, vuoi ancora per la palese estraneità delle argomentazioni sviluppate dal motivo rispetto alle enunciate rationes decidendi.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Spese alla soccombenza. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 5100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 22 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472