Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.976 del 13/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SARRACINO Antonella Filomena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso n. 8222/2016 proposto da:

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA, (CF.

*****), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso, ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.

– ricorrente –

contro

A.L. (C. F. *****), rappresentato e difeso dall’avv.to Carlo Cremonini elettivamente domiciliato in Roma, via L. Nievo n. 61 presso lo studio dell’avv.to Valentino Gentile.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 871/2015 della Corte di Appello di Firenze depositata il 10.12.2015, R.G. n. 59/2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.12.2021 dal Dott.ssa Sarracino Antonella Filomena;

RILEVATO

che:

La Corte di Appello di Firenze, per quanto ancora rileva, confermando la sentenza di primo grado, accertava il diritto di A.L. di percepire per le ore di lavoro prestate, ulteriori rispetto alla diciottesima settimanale, il compenso retributivo orario maggiorato percentualmente secondo quanto previsto dall’art. 87 c.c.n.l. 2006-2009 in relazione al suo incarico di coordinatore provinciale per l’educazione fisica, il tutto per dodici mensilità annue, con condanna generica alla corresponsione.

Evidenziava che per la posizione dei docenti coordinatori per l’educazione fisica è prevista l’erogazione del compenso ai sensi del comma 3 del citato art. 87, che individua una sola modalità di erogazione: la maggiorazione prevista, ai sensi del medesimo art. 87 (per le ore eccedenti le 18 settimanali e nel limite massimo di 6 ore a settimana).

Nel proprio percorso argomentativo, quindi, la Corte territoriale esclude l’applicabilità alla suddetta figura professionale della corresponsione dell’emolumento secondo la modalità alternativa della maggiorazione o della forfettizzazione, di cui al comma 2 dell’art. 87 del c.c.n.l. citato che riguarda la diversa figura ed ipotesi dei docenti di educazione fisica, impegnati nel progetto, in servizio nell’istituzione scolastica.

Infine il giudice di seconde cure ha ritenuto il compenso spettante anche per il periodo delle ferie, negando la natura aggiuntiva dell’incarico.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il MIUR con tre motivi.

Tempestivamente e ritualmente notificato il ricorso, resisteva A.L. con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso il MIUR lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 87, c.c.n.l. scuola 2006-2009, del D.L. n. 78 del 2010, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene che le modalità di commisurazione del compenso, previste per gli insegnanti di educazione fisica al comma 2 dell’art. 87 (forfettaria o misura oraria maggiorata), trovano applicazione anche con riferimento ai coordinatori provinciali, atteso che l’utilizzo dell’espressione “con la maggiorazione prevista dal presente articolo” non è univocamente riferibile al solo criterio relativo alla misura oraria.

Invoca a fondamento dell’assunto anche il D.L. n. 78 del 2010, art. 4, conv. in L. n. 122 del 2010, deducendo che solo la determinazione forfettaria dell’emolumento consente il rispetto del limite quantitativo complessivo stabilito dalla contrattazione collettiva.

Evidenzia come alla determinazione di detto trattamento si sia addivenuti con l’Accordo Nazionale del 18.11.2009 e con la successiva Intesa del 18 maggio 2010, con l’individuazione delle risorse per il finanziamento di tali attività e l’individuazione dei criteri per la ripartizione, senza che assuma rilievo, ai fini dell’esclusione, l’esonero dall’attività di insegnamento, vieppiù in considerazione del rilievo che l’art. 4 dell’Intesa innanzi ricordata definisce i criteri di computo delle quote di finanziamento da attribuire a ciascuna scuola per le attività complementari di educazione fisica, con quota aggiuntiva da assegnare alle “scuole di titolarità dei docenti coordinatori provinciali”, sicché anche detto compenso grava sui fondi correlati ai POF (piani dell’offerta formativa).

Viene quindi lamentata la violazione dell’art. 1362 c.c. da parte della Corte di Appello di Firenze nella parte in cui ha ritenuto che per la remunerazione delle ore aggiuntive sia utilizzabile il solo criterio della maggiorazione e non anche quello della forfettizzazione.

2. Con il secondo motivo viene prospettata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 87, comma 4, lett. d) e 33 del c.c.n.l. 2006-2009, del D.L. n. 78 del 2010, art. 4, comma 4 octies, e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si deduce che l’attività svolta dai docenti coordinatori provinciali sia da qualificarsi come aggiuntiva e non ordinaria e che gli emolumenti per le ore aggiuntive costituiscano competenze accessorie.

Afferma che la competenza in detta materia – quella della contrattazione accessoria, cui va ascritto il compenso per i coordinatori provinciali – spetta alla contrattazione integrativa, in virtù dall’esegesi dell’art. 4, lett. d del c.c.n.l. 2006-2009, nonché dall’art. 33 del medesimo contratto collettivo che richiama l’art. 37 del c.c.n.l. del 31 agosto 1999.

Insiste nel motivo asserendo la piena compatibilità della ricostruzione operata con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40.

3. Con il terzo motivo, in via gradata, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 87, comma 3, e 13 del c.c.n.l. del 2006-2009 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 3.

Rileva parte ricorrente che poiché l’orario settimanale anche del docente coordinatore resta di 18 ore settimanali, la remunerazione delle ore aggiuntive nella misura richiesta non potrà che essere riconosciuta per i soli periodi effettivamente lavorati, mentre non spetta durante le ferie.

4. Il primi due motivi da trattare congiuntamente stante l’intima connessione sono infondati.

Nel pubblico impiego privatizzato vale il principio per cui la contrattazione collettiva si svolge nelle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali.

Il dato normativo (art. 40, comma 3 quinquies nella formulazione vigente “ratio temporis” in virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2009) è del seguente tenore:

“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposte dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi dell’art. 1339 c.c. e art. 1419 c.c, comma 2”.

In estrema sintesi, in coerenza con la lettera, ma anche con la “ratio” della norma innanzi richiamata, si rileva come essa abiliti la contrattazione collettiva integrativa a fornire una disciplina solo nelle materie delegate dai contratti nazionali o nei limiti da questi stabiliti.

Giova allora partire dall’esame della norma fonte del compenso, il più volte ricordato art. 87 c.c.n.l. 2006-2009 del comparto scuola.

Ebbene, al comma 1, viene previsto che il personale insegnante di educazione fisica, nell’ambito del c.d. POF (che può riguardare anche i paramorfismi fisici degli studenti), può effettuare, oltre le 18 ore settimanali, altre 6 ore, al fine di avviare gli allievi alla pratica sportiva e nell’ambito del progetto e del piano dell’offerta formativa.

Al comma 2 della norma innanzi citata, si prevedono le modalità di erogazione del compenso disponendo che esso “può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorato del 10% prevista dall’art. 70 del c.c.n.l. del 4 agosto 1995, ovvero in modo forfettario e riguardare solo i docenti di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio nell’istituzione scolastica”.

Il testo è chiaro e prevede il pagamento delle ore settimanali ulteriori svolte dai docenti di educazione fisica nell’ambito del POF, secondo una modalità alternativa: la misura oraria maggiorata nei termini di cui innanzi o quella forfettaria.

Il compenso per cui è causa, tuttavia, non è quello da erogarsi ai docenti di educazione fisica per lo svolgimento di ore ulteriori rispetto alle 18 settimanali di insegnamento, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, ma quello previsto dal comma 3 della norma in esame che disciplina il trattamento economico per la diversa figura dei docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica, disponendo che ad essi vada erogato, per le ore eccedenti le 18 settimanali, e sempre entro il limite massimo di 6 ore a settimana, un compenso calcolato con la maggiorazione prevista al comma 2 dell’art. 87.

E’ evidente, quindi, che per i coordinatori provinciali viene disposta, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, una sola modalità di quantificazione del compenso con esclusione di quella forfettizzata, prevista, invece, per gli insegnanti di educazione fisica.

Secondo quanto già ritenuto da questa Corte nelle pronunzie n. 19441/2018, n. 16843/2019, n. 17639/2019, insomma, è sia il dato testuale che quello sistematico delle disposizioni contenute nell’art. 87 citato che rendono evidente che le parti collettive hanno voluto tracciare una linea di demarcazione nelle modalità di computo del compenso per le ore eccedenti le 18 settimanali a seconda che esse siano svolte dai docenti (rectius: da coloro che svolgano l’attività di insegnamento nell’istituzione scolastica nell’alveo del cd. POF), prevedendo per detta ipotesi la modalità di compenso alternativa (maggiorazione del 10% ovvero forfettaria), o da coloro che rivestono l’incarico di coordinatori provinciali, per i quali, invece, è prevista la sola applicazione della maggiorazione.

La scelta di una modalità di pagamento del compenso delle ore aggiuntive, con maggiorazione, con esclusione della possibilità di un pagamento in via forfettaria, rinviene la sua ratio anche nella considerazione che le ore eccedenti le 18 settimanali svolte dai coordinatori provinciali non trovano causa nell’ambito del POF e del progetto delle singole istituzioni scolastiche.

Insomma è anche la differenza della posizione, del ruolo e delle funzioni dei coordinatori provinciali che impedisce la forfettizzazione del compenso, predicabile solo quando vi sia un progetto della istituzione scolastica di riferimento.

Avuto riguardo ai coordinatori provinciali, mancando un POF di riferimento, la valorizzazione delle ore eccedenti non può che effettuarsi attraverso la maggiorazione del trattamento economico orario nei termini innanzi già indicati (secondo la previsione del comma 2 dell’art. 87, richiamato espressamente in parte qua dal comma 3).

La ricostruzione normativa effettuata rende evidente che l’espressione “con la maggiorazione prevista nel presente articolo” (cfr. comma 3 dell’art. 87 cit.) – a differenza di quanto dedotto in ricorso – non può riferirsi anche al criterio forfettario di cui al comma 2.

Del resto, la diversa modalità di computo del compenso trova causa nella diversità di posizione dei coordinatori provinciali che non svolgono (o svolgono solo in parte) funzioni di docenza e la cui attività e’, quindi, estranea al piano dell’offerta formativa e ai progetti della singola istituzione scolastica.

Nemmeno giova all’asserita competenza della contrattazione integrativa, in materia di compenso dei coordinatori provinciali per l’educazione fisica, l’art. 4 del c.c.n.l. 2006-2009: esso individua le materie delegate alla contrattazione decentrata (nazionale, regionale, direzione scolastica) finalizzata ad incrementare la qualità del servizio e dell’offerta formativa scolastica, sostenendo i processi di innovazione in atto anche attraverso la valorizzazione delle professionalità coinvolte. Tuttavia, a differenza di quanto dedotto in ricorso, la lettera della norma non contempla affatto fra le materie devolute alla contrattazione integrativa la regolamentazione del compenso del lavoro eccedente le 18 settimanali prestato dai coordinatori provinciali per l’educazione fisica.

Inconferente anche il richiamo al D.L. n. 78 del 2010, art. 4, comma 4-octies, convertito con L. n. 122 del 2010.

La norma prevede che “Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, all’inizio di ogni anno viene stabilita per ciascuna istituzione scolastica una dotazione finanziaria a valere sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie dovute al personale di cui al comma 4-septies ed iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, entro i cui limiti le medesime istituzioni programmano le conseguenti attività. La predetta dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei predetti limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa”.

La lettera della disposizione ne rende palese l’oggetto, vale a dire le c.d. competenze accessorie previste per il personale scolastico retribuito con i fondi di istituto e cioè le funzioni strumentali, incarichi specifici ATA, attività aggiuntive per ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi, ovvero attività complementari, come coordinatori di classe, di dipartimento, riconducibili all’art. 88 del c.c.n.l. del 2006, laddove alcun cenno è fatto, invece, alla materia del compenso del coordinatore provinciale per l’educazione fisica.

Trattasi, in breve, di tutte quelle somme che hanno la loro origine nei progetti di istituto e nella relativa regolamentazione dei fondi.

Inoltre, e ancor più a monte, questa disciplina è volta a favorire la modernizzazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazione, sicché nella parte in cui prevede che “la dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei predetti limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa”, lungi dall’estendere le competenze della contrattazione integrativa ad altri ambiti, alla stessa rinvia solo per valorizzare gli accordi sindacali intervenuti in sede periferica al fine della programmazione delle attività delle singole istituzioni scolastiche, nei limiti segnati dalla dotazioni finanziarie.

A tanto si aggiunga, sempre riguardo ai coordinatori provinciali di educazione fisica, che è del tutto improprio il richiamo alle dotazioni finanziarie stanziate per ciascuna istituzione scolastica, in quanto il coordinatore provinciale non fa capo ad una singola scuola (di qui anche l’impossibilità di ricondurre al c.d. POF l’attività ed i compiti che essi svolgono).

Il coordinatore provinciale, infatti, esprime proposte, pareri, consulenze nei riguardi del provveditore agli studi e dell’amministrazione centrale per tutto ciò che attiene al coordinamento dei servizi periferici in materia di educazione fisica (cfr. per il tratto definitorio, sul piano delle fonti primarie, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 307).

Ne consegue che anche per tale motivo il compenso dallo stesso percepito non può rinvenirsi nella dotazione finanziaria d’istituto.

Infondato è altresì il percorso argomentativo della parte ricorrente, laddove sostiene che la correttezza della modalità di calcolo forfettaria troverebbe riscontro nella contrattazione collettiva integrativa, in virtù della previsione dell’art. 30 del c.c.n.l. scuola 2006-2009.

Detta norma si limita semplicemente a disporre che le attività aggiuntive e le ore eccedenti d’insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali ed integrative, vigenti all’entrata in vigore della c.c.n.l. comparto scuola 20062009.

Da nessuno dei dati normativi innanzi ricordati può desumersi quindi che, con riferimento al c.c.n.l. 2006-2009, alla contrattazione collettiva integrativa sia stata delegata la disciplina delle attività aggiuntive e delle ore eccedenti d’insegnamento (in tal senso si vedano anche le già richiamate pronunzie della Corte).

Dal citato art. 30 del c.c.n.l. 2006-2009, quindi, a differenza di quanto dedotto in ricorso, si evince -a contrario – la volontà di non delegare alla contrattazione integrativa i compensi di cui innanzi, lasciando salve solo le disposizioni già in essere.

Ne’ sono conferenti, quanto alla posizione dei coordinatori provinciali di educazione fisica, i richiami agli artt. 33, 37 del c.c.n.l. del 31 agosto 1999: l’art. 33 si riferisce al diverso emolumento della indennità di direzione e l’art. 37 alle funzioni strumentali al cd. POF.

Del pari non disciplina il compenso qui in rilievo l’art. 33 del c.c.n.l. 2006-2009 che concerne le “funzioni strumentali” al piano dell’offerta formativa, nelle quali non può ascriversi la figura in esame che, per le ragioni innanzi indicate, non opera all’interno del POF o del progetto formativo scolastico.

La carenza di un ambito di competenza nella suddetta materia da parte della contrattazione integrativa elide in radice ogni ulteriore approfondimento circa dette disposizioni della contrattazione collettiva richiamate e poste a fondamento della pretesa.

4. Il terzo motivo è fondato e va accolto.

La questione, come si è anticipato, attiene al diritto per i coordinatori provinciali a percepire il compenso anche durante le ferie. In armonia con il quadro normativo innanzi illustrato e con quanto si è già osservato la risposta non può che essere negativa.

Occorre, in via preliminare a tal riguardo rilevare che la contrattazione collettiva (c.c.n.l. 2006 – 2009), pur in presenza di una disposizione (D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 307) che già prevedeva che il docente coordinatore “può essere dispensato in tutto o in parte dall’insegnamento”, non ha dato rilievo alla conformazione assunta dalla prestazione lavorativa del docente quale coordinatore nel caso in cui intervenga l’esonero, anche se totale, circostanza quest’ultima che oggettivamente esclude l’attività di docenza.

L’indicazione contenuta nel comma 1 dell’art. 87 c.c.n.l. di 18 ore settimanali del personale insegnante di educazione fisica, è indicazione di 18 ore di docenza come si evince dalla lettura congiunta del citato art. 87 e dell’art. 28 (attività di insegnamento), comma 5, del medesimo c.c.n.l.

Di talché, per dare sistematicità al quadro normativo negoziale (artt. 28, comma 5, art. 87 e art. 145 del c.c.n.l. 2006 – 2009) ed effettività alla disposizione contrattuale dell’art. 87, 1 e 3 comma cit., va osservato che mentre per il docente in ruolo senza esonero, le 18 ore settimanali di docenza, richiamate nell’art. 87, comma 1, del c.c.n.l. 2006-2009, indicano anche l’oggetto della prestazione lavorativa ordinaria (fermo restando le ulteriori attività complementari), oltre la quale computare le ore di attività accedenti, per il coordinatore, allorché la prestazione lavorativa si conformi legalmente in maniera diversa – in ragione dell’esonero da quella propria del docente, le 18 ore indicano comunque il parametro legale al raggiungimento del quale è attribuito per lo svolgimento di ulteriori ore in eccedenza (nel massimo di 6 settimanali) il compenso in questione.

Tale interpretazione è coerente con l’art. 145 del c.c.n.l. che stabilisce che il periodo trascorso dal personale della scuola e delle istituzioni educative in posizione di (…) esonero (…), è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola ai fini dell’accesso al trattamento economico previsto dal capo VIII in cui è inserito anche l’art. 87, cit..

Quindi, allorché venga disposto l’esonero dall’attività di docenza, anche se l’esonero conforma oggettivamente in modo diverso il contenuto della prestazione lavorativa del docente coordinatore per l’educazione fisica, non può escludersi il carattere accessorio delle ore lavorate in eccedenza rispetto al quantum stabilito (18 ore), come parametro legale, dal c.c.n.l.

Pertanto, anche in presenza di una prestazione lavorativa resa per obiettivi o per progetti, compatibile con l’esonero dalla docenza, ai fini della corresponsione del compenso in questione, assume rilievo, insomma, come parametro legale, il dato orario della prestazione lavorativa ordinaria del docente, e l’attestazione puntuale dello svolgimento di ore in eccedenza rispetto allo stesso.

In tal senso, depone il rilievo che l’art. 87 del c.c.n.l. cit. non opera alcuna differenziazione in relazione alla sussistenza o meno dell’esonero dalla docenza e non attribuisce rilevanza alla concreta conformazione della prestazione lavorativa del coordinatore.

Quindi, seppur rientra nella retribuzione, al compenso per le ore aggiuntive e le attività eccedenti (qual è quello qui in discussione) manca il carattere fisso e continuativo (art. 77, comma 3, del c.c.n.l. 2006-2009) attesa la necessità, ai fini dell’erogazione, alla luce di quanto innanzi illustrato in relazione al primo motivo, dell’effettivo svolgimento delle ore eccedenti le 18 (e nel massimo di 6 a settimana) ai fini del diritto al compenso.

Del resto va pure rimarcato che il c.c.n.l. 2006-2009, all’art. 13, stabilisce che il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo gli spetta la normale retribuzione, escluse le indennità per le prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

Nella specie il compenso per le ore eccedenti non costituisce normale retribuzione, poiché, essendo ancorato al dato dell’eccedenza rispetto alle 18 ore di docenza oggetto della prestazione lavorativa, o in ogni caso al parametro legale delle 18 ore previsto dalla contrattazione collettiva (per il caso di esonero dall’attività di insegnamento), ha carattere accessorio, ed è connesso alla effettiva prestazione lavorativa, anche considerato che si è esclusa, mancando la delega alla contrattazione decentrata, la possibilità di compenso attraverso la modalità forfettaria.

Insomma, dal combinato disposto dell’art. 77 e 87 del c.c.n.l. comparto scuola 2006-2009, emerge che il compenso del quale si discorre è un trattamento, agganciato allo svolgimento della prestazione lavorativa per ore ulteriori rispetto alle diciotto previste dalla contrattazione collettiva (e con il tetto massimo di sei ore settimanali).

E’ solo con riferimento all’effettivo svolgimento di dette ore aggiuntive (rispetto alle diciotto) che va erogata la maggiorazione nel compenso ai sensi del comma 2 dell’art. 87 (maggiorazione del 10%).

Trattasi quindi, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di appello, di ore eccedenti ed ulteriori rispetto al parametro legale di cui al citato art. 87 c.c.n.l.; va quindi esclusa la corresponsione automatica del compenso per ciascun mese cui fa riferimento il citato art. 13 della contrattazione collettiva per individuare la retribuzione a corrispondersi durante le ferie, atteso che la maggiorazione è dovuta in relazione alle sole ore settimanali effettivamente svolte, ulteriori rispetto al parametro legale di cui all’art. 87 della contrattazione collettiva.

Il ricorso va “in parte qua” accolto e, decidendo nel merito, non essendo necessari, in ragione della prospettazione delle parti, ulteriori accertamenti di fatto, va rigettata la domanda dell’attore di percepire il compenso previsto dall’art. 87, comma 3, del c.c.n.l. scuola 2006-2009 nel periodo di ferie.

Ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 1, vanno liquidate anche le spese dei gradi di merito, come in dispositivo.

PQM

accoglie il terzo motivo, rigettati i primi due, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dell’attore di percepire nel periodo di ferie il compenso di cui all’art. 87, comma 3, del c.c.n.l. scuola del 2006-2009;

condanna il Ministero ricorrente alla rifusione delle spese dei gradi di merito che si liquidano nella stessa misura già determinata nelle rispettive sentenze di merito, nonché delle spese del giudizio di legittimità nella misura di 2/3, compensato il restante terzo, spese di 2/3 liquidate in Euro 132,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 21 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022

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