Al docente coordinatore provinciale per l'educazione fisica spetta il compenso per le ore settimanali oltre le 18 e nel limite massimo di sei a settimana, in quanto il parametro legale delle 18 ore si applica sia per l'attività di docenza ordinaria sia come base per il calcolo delle ore eccedenti.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n. 978 del 13/01/2022
CONSIDERATO
che:
1. Con unico motivo di ricorso il MIUR lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 30 del c.c.n.l. scuola 2006-2009; del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, comma 5.
In estrema sintesi, il MIUR lamenta l’erroneità della pronunzia della Corte territoriale nella parte in cui afferma che il docente, coordinatore provinciale per l’educazione fisica, distaccato/comandato presso l’ufficio scolastico provinciale conserverebbe il proprio orario di lavoro (18 settimanali), nonostante l’inserimento in un ufficio in cui tutti svolgono, invece, l’orario proprio dei dipendenti amministrativi (pari a 36 ore settimanali).
Deduce, quindi, il mancato svolgimento di ore “eccedenti”, risultando dagli statini paga in atti lo svolgimento da parte del lavoratore di 36 ore settimanali, ovvero l’orario di lavoro assimilato a quello del personale in servizio presso l’ufficio di destinazione.
2. Il ricorso è infondato.
Prima di esaminare, nel dettaglio la specifica questione posta all’attenzione della Corte nel caso di specie, giova partire dall’esame della norma fonte del compenso, l’art. 87 c.c.n.l. 2006-2009 del comparto scuola, potendo già da detta disposizione contrattuale trarsi elementi dirimenti ai fini della risoluzione della controversia.
Ebbene, al comma 1, viene previsto che il personale insegnante di educazione fisica, nell’ambito del c.d. POF (che può riguardare anche i paramorfismi fisici degli studenti), può effettuare, oltre le 18 ore settimanali, altre 6 ore, al fine di avviare gli allievi alla pratica sportiva e nell’ambito del progetto e del piano dell’offerta formativa di cui innanzi.
Al comma 2 della norma innanzi citata, si prevedono le modalità di erogazione del compenso di cui innanzi disponendo che “il compenso in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorato del 10% prevista dall’art. 70 del c.c.n. l, del 4 agosto 1995, ovvero in modo forfettario e riguardare solo docenti di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio nell’istituzione scolastica”.
Il testo è chiaro e prevede il pagamento delle ore settimanali ulteriori svolte dai docenti di educazione fisica nell’ambito del POF, secondo una modalità alternativa: la misura oraria maggiorata nei termini di cui innanzi o quella forfettaria.
Il compenso per cui è causa, tuttavia, non è quello da erogarsi ai docenti di educazione fisica per lo svolgimento di ore ulteriori rispetto alle 18 settimanali di insegnamento, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, ma quello previsto dal comma 3 della norma in esame che disciplina il compenso per la diversa figura dei docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica, disponendo che ad essi vada erogato, per le ore eccedenti le 18 settimanali, e sempre entro il limite massimo di 6 ore a settimana, un emolumento calcolato con la maggiorazione prevista al comma 2 dell’art. 87.
Appare utile riportare il dato testuale del comma 3 dell’art. 87 cit:
“Ai docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica è erogato, nel limite orario settimanale del precedente comma 1”.
Il comma 1 della medesima disposizione prevede:
“Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino ad un massimo di 6 ore settimanali, del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva, vanno individuate ed erogate nell’ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti”.
Tanto premesso, occorre anche rilevare che la contrattazione collettiva (c.c.n.l. 2006 – 2009), pur in presenza di una disposizione (D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 307) che già prevedeva che il docente coordinatore “può essere dispensato in tutto o in parte dall’insegnamento”, non ha dato rilievo alla conformazione assunta dalla prestazione lavorativa del docente quale coordinatore nel caso in cui intervenga l’esonero, anche se totale, circostanza quest’ultima che oggettivamente esclude l’attività di docenza.
L’indicazione contenuta nel comma 1 dell’art. 87 c.c.n.l. di 18 ore settimanali del personale insegnante di educazione fisica, è indicazione di 18 ore di docenza come si evince dalla lettura congiunta del citato art. 87 e dell’art. 28 (attività di insegnamento), comma 5, del medesimo c.c.n.l.
Di talché, per dare sistematicità al quadro normativo negoziale (artt. 28, comma 5, art. 87 e art. 145 del c.c.n.l. 2006 – 2009) ed effettività alla disposizione contrattuale dell’art. 87, 1 e 3 comma cit., occorre rilevare che mentre per il docente in ruolo senza esonero, le 18 ore settimanali di docenza, richiamate nell’art. 87, comma 1, del c.c.n.l. 2006-2009, indicano anche l’oggetto della prestazione lavorativa ordinaria (fermo restando le ulteriori attività complementari), oltre la quale computare le ore di attività accedenti, per il coordinatore, allorché la prestazione lavorativa si conformi legalmente in maniera diversa – in ragione dell’esonero da quella propria del docente, le 18 ore lavorative indicano comunque il parametro legale al raggiungimento del quale è attribuito per lo svolgimento di ulteriori ore in eccedenza (nel massimo di 6 settimanali) il compenso in questione.
Tale interpretazione è coerente con l’art. 145 del c.c.n.l. che stabilisce che il periodo trascorso dal personale della scuola e delle istituzioni educative in posizione di (…) esonero (…), è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola anche ai fini dell’accesso al trattamento economico previsto dal capo VIII in cui è inserito anche l’art. 87, cit.
Quindi, allorché venga disposto l’esonero dall’attività di docenza, anche se l’esonero conforma oggettivamente in modo diverso il contenuto della prestazione lavorativa del docente coordinatore per l’educazione fisica, la presenza dell’esonero non esclude comunque il carattere accessorio delle ore lavorate in eccedenza rispetto al quantum stabilito (18 ore), come parametro legale, dal c.c.n.l..
Pertanto, anche in presenza di una prestazione lavorativa resa per obiettivi o per progetti, compatibile con l’esonero dalla docenza, ai fini della corresponsione del compenso in questione, assume rilievo, insomma, come parametro legale, il dato orario della prestazione lavorativa ordinaria del docente, e l’attestazione puntuale dello svolgimento di ore in eccedenza rispetto allo stesso.
In tal senso, depone il rilievo che l’art. 87 del c.c.n.l. cit. non opera alcuna differenziazione in relazione alla sussistenza o meno dell’esonero dalla docenza e non attribuisce rilevanza alla concreta conformazione della prestazione lavorativa del coordinatore.
In ogni caso, atteso l’indefettibilità del termine delle 18 ore o come oggetto della prestazione lavorativa ordinaria o come parametro legale per le ore eccedenti, non può essere revocato in dubbio che il compenso per cui è causa spetti per le ore settimanali oltre le 18 e nel limite massimo di sei a settimana.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
All’inammissibilità del ricorso non segue la soccombenza nelle spese, non avendo parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 21 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022