Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.983 del 13/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31585/2020 R.G., proposto da:

B.M. E BE.MO., rappresentate e difese in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio eletto in Roma, Via di Valle Alessandra, n. 30, presso l’avv. Roberto Perghem.

– ricorrente –

contro

D.P.S..

– intimata –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 26.10.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3.12.2021 dal Consigliere Dott. Fortunato Giuseppe.

FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Gli avv.ti Be.Mo. e B.M. hanno proposto domanda di liquidazione del compenso per il patrocinio svolto in favore di D.P.S. in una pluralità di procedimenti civili, per un importo complessivo di Euro 44.355,38.

La convenuta si è costituita, contestando la congruità delle somme richieste e instando affinché fosse riconosciuto il giusto compenso in base alle attività svolte.

Esaurita l’istruttoria, il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda, poiché introdotta con il rito del procedimento sommario ordinario disciplinato dagli artt. 702 bis e s.s. c.p.c. pur non rientrando tra quelle, a decisione monocratica, previste dall’art. 702 ter c.p.c., comma 2, rilevando che, nel vigore del decreto di semplificazione dei riti civili, l’azione per la liquidazione dei compensi, di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28 può esser proposta solo con il rito speciale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14.

La cassazione dell’ordinanza è chiesta dagli avv.ti Be.Mo. e B.M. con ricorso affidato ad un unico motivo.

d.P.S. è intimata.

In prossimità dell’adunanza camerale le ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che il tribunale, avendo rilevato che la causa aveva ad oggetto il compenso per attività giudiziali civile ma che era stata proposta in base alla disciplina del rito sommario ordinario, anziché in base alla disciplina processuale del citato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, avrebbe dovuto disporre il mutamento del rito e non già dichiarare inammissibile la domanda.

Il ricorso è inammissibile.

Si è detto che il tribunale ha dichiarato l’inammissibilità della domanda, rilevando che la causa era stata proposta con il rito sommario di cui agli artt. 702 bis e s.s. c.p.c. e che, trattandosi di controversia concernente la spettanza del compenso del difensore per il patrocinio civile la controversia non rientrava tra quelle contemplate dall’art. 702 bis c.p.c. (cause a decisione collegiale), dovendo trovare applicazione il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14.

La pronuncia di inammissibilità è stata, dunque, adottata ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., comma 2, senza disporre il mutamento del rito da sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c. a sommario speciale (D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14) e in forma di ordinanza che, sebbene dichiarata espressamente non impugnabile, non è però ricorribile in cassazione, trattandosi di provvedimento che non statuisce in modo definitivo su un diritto soggettivo e che non impedisce la riproposizione della domanda secondo il rito correttamente applicabile.

La decisione difetta in sostanza del carattere della definitività e non lede irrimediabilmente i diritti della ricorrente, sicché non è impugnabile con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost..

Questa Corte ha già ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 ter c.p.c., comma 2, ha natura meramente processuale, non pregiudica un nuovo esercizio dell’azione e non modifica in alcun modo la situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio (Cass. 15860/2013).

Il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., è invece ammesso soltanto contro provvedimenti connotati dagli indefettibili caratteri della definitività e della decisorietà, vale a dire contro quei provvedimenti non altrimenti impugnabili e che siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di diritto sostanziale (cfr. Cass. 17053/2011; Cass. 17211/2010).

Non può quindi invocarsi, a sostegno dell’ammissibilità del ricorso, il principio espresso da Cass. 18331/2019, in quanto, diversamente dal caso esaminato da detta pronuncia, non è configurabile alcuna decadenza dalla facoltà di adire nuovamente il giudice secondo le regole processuali del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, e non si pone un problema di salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, come infondatamente sostenuto dalle ricorrenti, non essendo infine sollecitato neppure il sindacato sulla statuizione relativa alle spese del giudizio di merito.

Il ricorso è quindi inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimata svolto difese.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022

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