LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angel – Maria –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16577 del ruolo generale dell’anno 2015 proposto da:
C.O.S.T.A. Bruzia s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberta Gambelli per procura speciale in calce al ricorso, presso il cui studio in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 107, è elettivamente domiciliata;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 1402/4/2014, depositata in data 24 giugno 2014;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 settembre 2021 dal Consigliere Giancarlo Triscari;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Basile Tommaso, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del quarto e quinto motivo ed il rigetto dei restanti motivi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Basile Tommaso, che ha chiesto l’accoglimento del quarto e quinto motivo di ricorso ed il rigetto dei restanti motivi;
udito per la ricorrente l’Avv. Roberta Gambelli e per l’Agenzia delle entrate l’Avvocato generale dello Stato Alfonso Peluso.
FATTI DI CAUSA
Dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a C.O.S.T.A. Bruzia s.r.l. un avviso di irrogazione delle sanzioni relativa ad Iva anno 1983; la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la contribuente aveva proposto appello, lamentando che non era stata fatta applicazione del giudicato esterno consistente nel fatto che sia in primo che in secondo grado era stato accolto il ricorso proposto dalla società controllata Arianna 80 s.r.l. avverso l’annullamento dell’avviso di irrogazione delle sanzioni per non avere presentato, nell’ambito della disciplina dell’iva di gruppo, la prevista fideiussione, con la conseguenza che tali decisioni avrebbero definitivamente statuito in ordine alla detraibilità dell’Iva ceduta alla contribuente dalla società controllata, sicché il giudice di primo grado non avrebbe potuto procedere ad una valutazione nel merito della legittimità della pretesa sanzionatoria oggetto del giudizio.
La Commissione tributaria regionale della Calabria ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: la contribuente non aveva in alcun modo censurato il percorso logico deduttivo posto a base della sentenza appellata, non potendo trovare accoglimento l’eccezione relativa alla violazione del giudicato esterno, tenuto conto del fatto che non vi era prova del passaggio in giudicato della sentenza di altra CTR che si era pronunciata relativamente all’atto di irrogazione della sanzione notificato alla società controllata; la contribuente, peraltro, non aveva mosso alcuna censura di merito nei confronti dell’atto sanzionatorio ad essa irrogato; sussisteva una autonomia tra i due diversi giudizi, in quanto quello posto alla sua attenzione aveva ad oggetto il provvedimento sanzionatorio per mancato versamento da parte della società controllante dell’iva trimestrale, mentre quello oggetto dell’altro giudizio aveva ad oggetto il provvedimento sanzionatorio nei confronti della società controllata per mancata presentazione della fideiussione, sicché si trattava di questioni. diverse, anche se collegate.
La società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a cinque motivi di censura, illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.
Con istanza del 4 dicembre 2020 la società contribuente ha richiesto la trattazione della causa, attesa la comunicazione dell’Agenzia delle entrate di diniego dell’istanza di definizione agevolata della controversia proposta ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere omesso di pronunciare sulla estraneità all’oggetto del giudizio della questione della non detraibilità dell’Iva ceduta dalla società Arianna 80 s.r.l. alla società contribuente nell’ambito della disciplina dell’Iva di gruppo.
In particolare, parte ricorrente evidenzia che, poiché la pretesa dell’amministrazione finanziaria aveva avuto riguardo unicamente all’irrogazione della sanzione per mancato versamento dell’Iva relativa al mese di luglio 1983, con l’atto di appello aveva, fra l’altro, prospettato la questione dell’estraneità all’oggetto del giudizio della questione, che purtuttavia era stata posta a fondamento della decisione del giudice di prime cure, relativa alla inesistenza del diritto della società Arianna 80 s.r.l. (società controllata aderente all’Iva di gruppo) di portare in detrazione l’Iva sugli acquisti in quanto il volume di affari della stessa era costituito interamente da operazioni esenti.
Il motivo è fondato.
Si evince, a tal proposito, dalla sentenza censurata che il giudice del gravame ha ritenuto che, con il proprio atto di appello, la società aveva proposto un unico motivo di impugnazione, essenzialmente basato sulla eccezione della formazione del giudicato esterno in ordine alla questione della illegittima applicabilità della disciplina dell’Iva di gruppo per mancata presentazione della fideiussione, senza, tuttavia, proporre alcuna specifica ragione di doglianza sulla statuizione di merito e sul percorso logico deduttivo posto a base della decisione del giudice di primo grado.
Ciò precisato, la vicenda in esame ha riguardo alla notifica alla contribuente di un avviso di irrogazione delle sanzioni per omesso versamento dell’iva per l’anno 1983.
Risulta dal ricorso che avverso il suddetto atto irrogativo della sanzione la contribuente aveva contestato la legittimità della pretesa, evidenziando di essersi avvalsa della procedura dell’Iva di gruppo, compensando il proprio debito di imposta con il credito di pari importo della società controllata Arianna 80 s.r.l. e che, costituendosi, l’Agenzia delle entrate aveva contestato la legittimità della suddetta procedura, sia in quanto Arianna 80 s.r.l. non aveva allegato, alla dichiarazione di cui al D.M. 13 dicembre 1979, art. 6, la polizza fideiussoria a garanzia del credito, sia in quanto non risultava presentata la dichiarazione prevista dall’art. 3, del suddetto decreto ministeriale, sia, infine, in quanto la società Arianna 80 s.r.l. aveva dichiarato un volume di affari costituti per intero da operazioni esenti, con la conseguenza che, dovendosi applicare il regime del pro rata, non poteva dirsi sussistente il diritto della medesima e, correlativamente, della controllante, secondo la disciplina dell’iva di gruppo, a compensare il proprio debito.
Risulta, inoltre, dal ricorso (vd. 8-10), che il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso della contribuente facendo espresso riferimento alla sola eccezione dell’Agenzia delle entrate relativa alla insussistenza del credito in forza della previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 3, ritenendo che, poiché il volume di affari di Arianna 80 s.r.l. era costituito esclusivamente da operazioni esenti nell’anno in contestazione, la stessa non aveva diritto a portare in detrazione alcuna imposta sugli acquisti, con la conseguenza che la contribuente, quale società controllante ed operante nell’ambito della disciplina dell’Iva di gruppo, non avrebbe potuto compensare il proprio debito con il credito inesistente della controllata.
Si evince, inoltre, dal ricorso che la contribuente aveva impugnato la decisione del giudice di primo grado, e, in particolare, dal contenuto dello stesso, secondo quanto riprodotto (vd. pag. 12, ricorso), si evince che, in sostanza, quel che la parte ricorrente aveva contestato era l’estraneità al giudizio della questione della sussistenza del credito di Arianna 80 s.r.l. e, pertanto, della legittima detraibilità dell’Iva, come evincibile dalla circostanza che nell’atto di appello era stato espressamente rilevato che la suddetta questione “non gli competeva, intanto perché non era oggetto del presente giudizio”. In sostanza, sebbene in modo succinto, parte ricorrente aveva focalizzato la ragione di doglianza alla pronuncia del giudice di primo soprattutto in ordine alla non riconducibilità alla materia del contendere della questione di merito della non sussistenza del diritto della controllata alla detrazione dell’iva per avere dichiarato un volume di affari costituito interamente da operazioni esenti.
Il giudice del gravame, sul punto, ha ritenuto che, da un lato, parte ricorrente non aveva censurato la decisione sul merito della questione e, d’altro lato, si era limitata a far valere unicamente la violazione del giudicato esterno.
Tuttavia, dal contenuto della sentenza censurata si evince che, in realtà, il giudice del gravame ha omesso di pronunciare sulla questione, prospettata dalla contribuente, della non corrispondenza tra le ragioni della pretesa fatta valere dall’amministrazione finanziaria (consistente nella sanzione per omesso versamento dell’iva) e la statuizione del giudice di primo grado che, invero, aveva definito la controversia esaminando la questione della sussistenza del credito Iva della controllata Arianna 80 s.r.l..
Invero, la sentenza censurata evidenzia unicamente che non era stato censurato dalla contribuente il percorso logico deduttivo posto a base della sentenza appellata, profilo che, tuttavia, non tiene conto della prospettazione di doglianza contenuta nel motivo di appello della contribuente, relativa, come detto, al fatto che il giudice di primo grado si era pronunciato su di una questione che non trovava corrispondenza con le ragioni poste a base della pretesa impositiva, incorrendo, in tal modo, nella violazione dell’art. 112 c.p.c.. Con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere esaminato il fatto decisivo dell’estraneità al giudizio della circostanza relativa al fatto che il rilievo relativo alla indetraibilità dell’Iva da parte di Arianna 80 s.r.l. non rientrava nell’oggetto del giudizio, posto che questa era unicamente relativo alla irrogazione della sanzione per omesso versamento dell’imposta, senza che fosse preceduto dalla rettifica o accertamento dell’iva stessa.
Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per avere erroneamente ritenuto che le sentenze prodotte dalla contribuente avessero entrambe ad oggetto la questione della mancata prestazione della fideiussione.
Con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per falsa applicazione dell’art. 366 c.p.c., e del principio di autosufficienza del ricorso, nonché ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e dei principi che regolano l’onere della prova e del principio di vicinanza dell’onere della prova.
Con il quinto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), per violazione del giudicato esterno derivante dalla sentenza 104/20/99, nonché dell’art. 2909 c.c. e delle norme e dei principi che regolano il giudicato.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento dei presenti motivi di ricorso.
In conclusione, è fondato il primo motivo, assorbiti i restanti, con conseguente accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza con rinvio alla Commissione tributaria regionale anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.
PQM
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022