Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.994 del 14/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8651/2018 proposto da:

COMUNE SANTA MARIA VICO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ABBAMONTE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente e controricorrente –

contro

CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI, 326, presso lo studio dell’avvocato MALATESTA STUDIO LEGALE, rappresentato e difesa dall’avvocato CAMILLO FEDERICO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, alla VIA POLI 29, presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO CONSOLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

ACQUA CAMPANIA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3830/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/07/2021 dal Consigliere Dsott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO che:

1. Il Comune di Santa Maria Vico ha proposto ricorso per cassazione, nei confronti di Acqua Campania s.p.a. e del Consorzio per l’approvvigionamento idrico Terra di lavoro, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 21 settembre 2017, n. 3830.

Ha resistito con controricorso il Consorzio idrico “Terra di lavoro”. Controricorso è stato depositato anche dalla Regione Campania, che si è costituita per la prima volta nel processo, deducendo che Acqua Campania aveva intrapreso il processo quale mandataria della Regione sulla base di una convenzione, convenzione dalla quale la Regione è receduta, con cessazione dell’attività di mandataria di Acqua Campania e conseguente legittimazione della Regione ai sensi dell’art. 111 c.p.c..

A sua volta il ricorrente, il Comune di Santa Maria Vico, ha resistito con controricorso “a seguito della notifica in forma esecutiva della sentenza d’appello da parte della società Acqua Campania e della notifica di un controricorso in cassazione da parte della Regione Campania”.

CONSIDERATO

Che:

In data 4 febbraio 2020 il Comune di Santa Maria Vico ha depositato atto di rinuncia “al prosieguo del giudizio”, dando atto che nelle more della fissazione dell’udienza la Regione Campania aveva formulato al Comune una proposta transattiva, che con Delib. 23 dicembre 2019, il Comune di Santa Maria Vico aveva approvato lo schema di atto di regolazione del debito proposto dalla Regione Campania e che il Presidente del Consorzio aveva dato disponibilità a una regolazione del debito tra Comune e Consorzio.

L’atto di rinuncia è stato notificato a Regione Campania, ad Acqua Campania s.p.a. e al Consorzio per l’approvvigionamento idrico “Terra di lavoro”; il 30 aprile 2021 il ricorrente ha depositato atto di adesione alla rinuncia da parte della Regione Campania.

L’atto di rinuncia del ricorrente risponde ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c..

Considerata l’adesione alla rinuncia da parte della Regione Campania e la disponibilità ad una regolazione del debito da parte del presidente del Consorzio, il Collegio ritiene di compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa tra le parti le relative spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza Camerale della Sezione Seconda Civile, il 9 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022

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