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Geometra redige progetto oltre le sue competenze? Nessun compenso

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.10951 del 26/04/2023

Il geometra che redige un progetto in una materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri non ha diritto a compenso.

Lo ha chiarito la Seconda Sezione della Cassazione con l'ordinanza n. 10951 del 26 aprile 2023.

La Corte ribadisce che il professionista competente deve essere responsabile della progettazione, indipendentemente dal fatto che un ingegnere possa aver controfirmato il progetto o eseguito i calcoli strutturali.

Nel caso di specie, un geometra aveva elaborato il progetto per il completamento di un edificio utilizzando una struttura in cemento armato, un'attività che, per legge, spetta esclusivamente agli ingegneri.

La competenza dei geometri, infatti, è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, ad eccezione di quelle che richiedono l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato. In via d'eccezione, il geometra è tuttavia competente in merito alle piccole costruzioni accessorie relative agli edifici rurali o industriali agricoli, a condizione che non richiedano calcoli complessi o rappresentino un pericolo per le persone.

Nel caso in questione, nonostante l'edificio fosse situato in una zona agricola, il geometra non è riuscito a dimostrare che fosse destinato all'uso agricolo (come strumento per l'attività di coltivazione o come abitazione dell'imprenditore agricolo) o all'industria agricola, piuttosto che come abitazione residenziale. Non è stato inoltre dimostrato che l'edificio fosse un piccolo fabbricato accessorio e che la sua costruzione non richiedesse calcoli particolari o rappresentasse un rischio per la sicurezza delle persone.

Pertanto, la Corte ha dichiarato l'invalidità del contratto per mancanza di iscrizione del professionista all'albo degli ingegneri, sottolineando che il rapporto tra il geometra e il cliente è nullo e che al geometra non spetta alcun compenso per l'opera svolta, ai sensi dell'art. 2231 c.c.

Geometra, competenza, progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, strutture in cemento armato, eccezione

A norma del R.D. n. 274 del 1929, art. 16, lett. m), la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a siffatte strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato.

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Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n. 10951 del 26/04/2023

FATTI DI CAUSA

1.- Con ricorso depositato il 1 agosto 1998, C.A. chiedeva al Pretore di Potenza che fosse intimato, nei confronti di L.G.S., il pagamento della somma di vecchie lire 18.642.486, oltre IVA, Cassa geometri e interessi al tasso legale, a titolo di competenze professionali spettanti in esecuzione dell'incarico conferito, in qualità di geometra, il 9 novembre 1995.

All'esito, con decreto ingiuntivo n. 441/1998, il Pretore adito ingiungeva la somma richiesta.

Con atto di citazione notificato il 14 ottobre 1998, L.S.G. conveniva, davanti al Tribunale di Potenza, C.A., proponendo opposizione avverso l'emesso provvedimento monitorio e chiedendone la revoca, in ragione delle seguenti argomentazioni: a) il ricorrente era stato interamente saldato in ordine alle sue spettanze, come da pedissequa ricevuta di pagamento per l'importo integrale dovuto al geometra incaricato, regolarmente quietanzata e sottoscritta; b) l'incarico professionale non era stato mai completato per esclusiva colpa del geometra, che non aveva redatto i calcoli statici, rendendo così inutile la concessione edilizia rilasciata.

Per l'effetto, in via riconvenzionale, chiedeva che fosse accolta la domanda di risarcimento dei danni, pari a vecchie lire 30.000.000 ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per il mancato completamento dell'incarico conferito.

Si costituiva in giudizio C.A., il quale deduceva l'infondatezza e la pretestuosità dell'opposizione, precisando che nel contratto di conferimento dell'incarico professionale era espressamente indicato che le prestazioni professionali svolte avrebbero dovuto essere corrisposte secondo tariffa professionale e che, all'esito del compiuto svolgimento dell'incarico, non aveva ricevuto il saldo delle spettanze.

Nel corso del giudizio erano assunte le prove testimoniali ammesse ed era espletata consulenza tecnica d'ufficio.

Quindi, con sentenza n. 444/2006, depositata il 23 maggio 2006, il Tribunale adito rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, rigettando altresì la spiegata domanda riconvenzionale.

In specie, la pronuncia di prime cure evidenziava che, in forza del contratto stipulato in data 9 novembre 1995, il geometra C. aveva redatto il progetto di completamento del fabbricato appartenente al L., sito in (Omissis), unitamente alle opere esterne pertinenziali, sicché sarebbe spettato il residuo compenso concordato secondo tariffa professionale.

2.- Con atto di citazione notificato il 3 luglio 2007, L.S.G. proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure, contestando: che il Tribunale aveva fatto malgoverno del principio di distribuzione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'onere di dimostrare i fatti costitutivi ricadeva sull'opposto, senza che fossero state considerate le prove offerte dall'opponente; che il Tribunale non aveva tenuto conto che il geometra C. - non abilitato alla redazione dei calcoli statici relativi alle opere in cemento armato - era stato incaricato della sola progettazione dell'opera di copertura del tetto; che doveva essere ammessa la prova con il teste Ciancia, in difetto di alcuna incapacità a deporre.

Si costituiva nel giudizio d'appello C.A., il quale ne chiedeva il rigetto, attesa la sua infondatezza in fatto e in diritto.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'appello di Potenza, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della pronuncia impugnata, dichiarava la nullità del contratto di conferimento di incarico professionale del 9 novembre 1995.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che, attraverso lo stipulato contratto di prestazione d'opera, il C. aveva assunto l'incarico di provvedere alla redazione delle attività progettuali inerenti alla copertura del manufatto di proprietà dell'appellante, copertura costituita da un solaio in calcestruzzo armato, con la predisposizione dei relativi calcoli statici; b) che tale incombenza era sottratta alla competenza di un geometra, come era stato evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio nella propria relazione versata in atti; c) che, dunque, il contratto di conferimento dell'incarico era nullo, con la conseguenza che la richiesta di liquidazione, con la vidimazione dell'Ordine, non poteva avere alcun effetto, atteso che il conteggio delle spettanze del geometra includeva il progetto relativo al tetto di copertura in cemento armato in ordine al riferito fabbricato.

3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, C.A.. E' rimasto intimato L.S.G..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame di più fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti nonché la "erronea, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sugli stessi punti decisivi della controversia", per avere la Corte distrettuale ritenuto che il conferimento di incarico del 9 novembre 1995 includesse la redazione dei calcoli statici riguardanti l'evocato tetto in cemento armato, da effettuarsi direttamente ad opera del C., e che di tali calcoli si fosse tenuto conto nel parere emesso dal competente Collegio dei geometri di Potenza e nella sottesa richiesta di parcella.

Ancora, l'istante obietta, sul punto, che dalla prova testimoniale assunta sarebbe emerso che i calcoli statici - se ed in quanto effettivamente delegati al geometra incaricato - avrebbero potuto essere effettuati attraverso ausiliari, con l'autorizzazione espressa del committente, né dalla attenta lettura della relazione del consulente tecnico d'ufficio si sarebbe potuti addivenire a tale perentoria conclusione.

Sicché - soggiunge il ricorrente - la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del più ampio conferimento e corretto espletamento dell'incarico espletato dal geometra, tale da consentire, a vantaggio del committente, il rilascio della concessione edilizia, atteso che la prestazione d'opera non sarebbe stata certamente limitata alla sola copertura del tetto.

Conclude, dunque, il ricorrente nel senso che il geometra non avrebbe assunto direttamente il compito di redigere i calcoli statici e comunque - quand'anche così fosse stato - ne sarebbe discesa la mera nullità parziale della corrispondente clausola, e non già dell'intero contratto, con conseguente vanificazione di tutto il lavoro svolto.

1.1.- Il motivo è inammissibile.

Ora, la declaratoria di nullità del contratto di prestazione d'opera professionale - di cui alla convenzione conclusa tra le parti il 9 novembre 1995 - è stata imperniata sull'assunto - dedotto dall'appellante e confermato dal tenore della relazione peritale -, secondo cui, a fronte del conferimento di un incarico di redazione di un progetto di completamento del fabbricato sito in (Omissis), unitamente alle opere esterne pertinenziali, è stata prevista la copertura di tale manufatto con un solaio in calcestruzzo armato, comprensivo dei relativi calcoli statici, attività sottratta alla competenza di un geometra - affermazione, questa, non efficacemente confutata dal ricorrente - (nella motivazione della sentenza impugnata si richiamano le pagine 3 e 5 di detta relazione tecnica).

Questi, infatti, non ha prospettato alcuna violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. quanto alla portata precettiva da attribuire alla convenzione conclusa tra le parti.

Rispetto al quadro fattuale così cristallizzato, le contestazioni sul quomodo prospettate dal ricorrente non sono esaminabili nel merito.

Ed invero, in seguito alla riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6, che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Sez. 63, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

1.2.- Ne consegue che, avendo ad oggetto la progettazione dell'opera programmata il completamento di un fabbricato, attraverso la realizzazione di una struttura in cemento armato, tale attività professionale spettava, per legge, alla competenza inderogabile di un ingegnere e non di un geometra.

Si rammenta, in merito, che il progetto redatto da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri è illegittimo, a nulla rilevando né che sia stato controfirmato da un ingegnere, né che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione, assumendosi la relativa responsabilità. Ne consegue che, nella suddetta ipotesi, il rapporto tra il geometra ed il cliente è radicalmente nullo ed al primo non spetta alcun compenso per l'opera svolta, ai sensi dell'art. 2231 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9073 del 31/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 5871 del 24/03/2016; Sez. 2, Sentenza n. 19989 del 30/08/2013; Sez. 2, Sentenza n. 6402 del 21/03/2011; Sez. 2, Sentenza n. 8543 del 08/04/2009).

Si evidenzia, sul punto, altresì che - a norma del R.D. n. 274 del 1929, art. 16, lett. m), che non è stato modificato dalla L. n. 1068 del 1971 - la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a siffatte strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 100 del 08/01/2021; Sez. 2, Sentenza n. 18038 del 02/09/2011; Sez. 2, Sentenza n. 17028 del 26/07/2006; Sez. 2, Sentenza n. 7778 del 14/04/2005; Sez. 2, Sentenza n. 6649 del 30/03/2005; Sez. 2, Sentenza n. 15327 del 29/11/2000; Sez. 2, Sentenza n. 5873 del 09/05/2000; Sez. 2, Sentenza n. 10365 del 22/10/1997), il che è quanto accaduto nella fattispecie, posto che - pur emergendo che la costruzione di specie si trovasse in zona agricola - non risulta dimostrato dal professionista che l'edificio fosse posto al servizio di terreni agricoli (ossia che fosse stato approntato per essere utilizzato in modo strumentale all'attività di coltivazione oppure quale abitazione dell'imprenditore agricolo) o destinato alle industrie agricole (anziché ad uso abitativo), né che si trattasse di piccolo fabbricato accessorio, né che l'esecuzione della copertura non richiedesse particolari operazioni di calcolo e che la relativa attuazione non implicasse pericolo per le persone.

Anzi dal tenore della censura articolata si ricava che il geometra incaricato si fosse rivolto a degli ingegneri per avere consigli sulla redazione dei calcoli statici.

Da ciò discende che la scelta inequivoca del legislatore, in ordine alla competenza inderogabile degli ingegneri per una simile tipologia di strutture, essendo dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29227 del 12/11/2019; Sez. 2, Sentenza n. 19292 del 07/09/2009; Sez. 2, Sentenza n. 27441 del 21/12/2006).

Dunque, a fronte della dichiarazione di invalidità dei contratti aventi ad oggetto prestazioni di opera intellettuale per difetto di iscrizione del professionista all'albo degli ingegneri, l'accertamento in ordine alla sussistenza in concreto di un rapporto di prestazione d'opera professionale, il cui esercizio era riservato ad iscritti ad albi, costituisce apprezzamento di fatto devoluto al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità ove adeguatamente motivato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9844 del 06/07/2002; Sez. 2, Sentenza n. 2031 del 27/03/1980; Sez. 2, Sentenza n. 2526 del 27/06/1975), come nel caso in esame.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (ossia dell'art. 112 c.p.c.), per avere la Corte territoriale ricondotto la rilevazione della nullità della convenzione di prestazione d'opera professionale ad un motivo d'appello del tutto inesistente e visibilmente discordante dai termini in cui sarebbe stato esplicitato nel corpo della motivazione della pronuncia e, comunque, attinente ad un aspetto non contestato e non veritiero della vicenda, radicalmente smentito dall'istruzione probatoria espletata.

Afferma, al riguardo, l'istante che il tema della nullità dell'incarico - mai sollevato e messo in discussione in sede di gravame - avrebbe condotto ad una decisione contraria alle richieste formulate nonché al principio di conservazione degli atti, sia pure parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 1419 c.c..

2.1.- La doglianza è infondata.

Il Giudice del gravame, infatti, ha dato atto - nel sintetizzare il secondo motivo d'appello proposto - che espressamente l'appellante aveva dedotto che il geometra incaricato non era abilitato al calcolo delle opere in cemento armato, eccezione sulla quale l'appellato avrebbe potuto debitamente controdedurre.

All'esito, sebbene l'eccezione non fosse esplicitamente mirata ad invocare la nullità del contratto, è stata dichiarata l'invalidità della convenzione conformemente a tale assunto e per tale causale.

Si rammenta, in ogni caso, sull'argomento, che - ai sensi dell'art. 1421 c.c. - la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Ne' tale rilevazione ha implicato nuovi accertamenti in fatto, essendo stata la corrispondente declaratoria desunta dalle osservazioni di cui alla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado (e in sintonia con la prospettazione della questione a cura dell'appellante).

Risulta, quindi, rispettato il principio secondo cui il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito (Cass. Sez. L, Sentenza n. 36353 del 23/11/2021; Sez. L, Ordinanza n. 11106 del 27/04/2021; Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014).

Pertanto, la dichiarazione di nullità di cui alla sentenza della Corte d'appello è stata affermata in linea con il precetto a mente del quale il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, poiché il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove pure le questioni rilevabili d'ufficio fossero soggette ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 4548 del 26/02/2014; Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013).

3.- Con il terzo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione ed errata applicazione degli artt. 2697,1181 e 1353 c.c. "e soprattutto dell'art. 1419 c.c.", per avere la Corte di merito disatteso il principio generale sulla distribuzione dell'onere probatorio, sollevando la controparte dall'onere di dimostrare l'inutilità dell'opera espletata a suo favore dal tecnico incaricato o l'eventuale suo rifiuto ad avvalersi della menzionata prestazione.

Sicché, ad avviso dell'istante, l'eventuale nullità della clausola, nella parte in cui si sarebbe demandata ad un geometra la redazione dei calcoli statici per la realizzazione di una struttura in cemento armato, non avrebbe comunque precluso la validità della restante parte del contratto.

3.1.- La doglianza è infondata.

E tanto perché, per un verso, la Corte distrettuale ha enucleato l'oggetto del contratto, individuandone la valenza nel conferimento del compito di realizzare la progettazione della copertura di un fabbricato attraverso una struttura in cemento armato, senza che il ricorrente abbia fornito elementi idonei a confutare tale assunto, alla stregua di una diversa interpretazione della convenzione.

Per altro verso, non risulta che vi sia stata un'attività residua demandata al tecnico, dotata di una propria autonomia; da ciò la Corte d'appello ha desunto la natura unitaria dell'attività svolta dal C., con la conseguente nullità del rapporto instaurato tra il geometra e il cliente e la connessa non spettanza di alcun diritto al compenso per l'opera prestata.

Conseguentemente è stata verificata l'integrazione di un'ipotesi di nullità - come prevista dall'art. 2231 c.c. -, rientrando la prestazione espletata dal professionista (recte geometra) tra quelle riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale (recte ingegneri), il cui esercizio era subordinato, per legge, all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione.

Costituisce implicito precipitato di tale inquadramento dell'oggetto del contratto l'esclusione di incombenze residue e indipendenti (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13342 del 28/05/2018; Sez. 2, Sentenza n. 14085 del 11/06/2010; Sez. 2, Sentenza n. 21495 del 12/10/2007; Sez. 2, Sentenza n. 3021 del 15/02/2005).

Pertanto, quale mero riflesso di tale inquadramento dell'incarico affidato, è stata sostenuta la nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, essendo stato privato il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che il professionista non iscritto all'albo o non munito nemmeno della prescritta qualifica professionale, per appartenere a categoria del tutto differente, non avrebbe avuto alcuna azione per il pagamento delle competenze, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa.

All'esito della valutazione circa l'unitarietà dell'incarico conferito, in relazione al suo specifico oggetto, è stato dunque fatto buon governo del principio secondo cui la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, risultando dimostrato che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2314 del 05/02/2016; Sez. 2, Sentenza n. 23950 del 10/11/2014; Sez. L, Sentenza n. 27839 del 30/12/2009).

4.- Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione ed errata applicazione del R.D. n. 274 del 1929, art. 16, della L. n. 144 del 1949, art. 17 e degli artt. 2232 e 2237 c.c., per avere la Corte d'appello trascurato di rilevare che il geometra incaricato avrebbe potuto avvalersi di sostituti e ausiliari sotto la sua diretta responsabilità, ai fini della redazione dei calcoli statici delle opere in cemento armato, dopo aver acquisito l'apposita relazione geologica richiesta, che avrebbe dovuto essere commissionata direttamente dal committente nei confronti di un geologo.

Inoltre, secondo il ricorrente, qualora il committente non avesse avuto più interesse alla realizzazione dell'opera, avrebbe dovuto comunicare al geometra incaricato il recesso dal contratto, con il conseguente rimborso delle spese fino ad allora sostenute e del compenso maturato.

4.1.- Il motivo è inammissibile.

Esso, infatti, non aggredisce specificamente alcun punto della ratio decidendi su cui si basa la pronuncia impugnata.

Al riguardo, si precisa che, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18998 del 06/07/2021; Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020).

In particolare, il riferimento alla sopravvenuta carenza di interesse del committente, che avrebbe dovuto indurlo a recedere dalla convenzione, non costituisce oggetto dell'iter argomentativo della decisione, che ha dichiarato l'invalidità assoluta del contratto per carenza dei requisiti tecnici indefettibili del prestatore d'opera professionale, e non ha - invece - pronunciato la risoluzione del negozio per inadempimento di una delle parti.

Ed ancora, nessun collegamento con il tenore della pronuncia impugnata si ravvisa nel rilievo secondo cui l'interruzione dell'esecuzione del contratto, alla stregua della non segnalata intenzione del committente di non avvalersi più dell'opera professionale del geometra, avrebbe imposto il pagamento limitatamente all'attività fino ad allora svolta.

E ciò a fronte della dichiarata nullità del contratto, che non giustifica la percezione di alcun compenso, neanche a titolo di indebito arricchimento.

Tra l'altro tali rilievi innestano nel giudizio di legittimità circostanze nuove, mai dedotte nei gradi di merito.

A fortiori, si ribadisce, per quanto anzidetto scrutinando il primo motivo, che - a fronte dell'affidamento del compito di progettazione di un'opera in cemento armato ad un geometra - non rileva, ai fini di escludere la nullità del contratto di prestazione d'opera, né che il progetto sia controfirmato o vistato da un ingegnere, né che un ingegnere delegato esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione, assumendosi la relativa responsabilità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19292 del 07/09/2009; Sez. 2, Sentenza n. 1182 del 25/02/1986; Sez. 2, Sentenza n. 286 del 13/01/1984).

5.- In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese e sui compensi di lite, atteso che la controparte destinataria del ricorso è rimasta intimata.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 27 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2023.

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