Il giudice non può liquidare all’avvocato un compenso per un importo inferiore a quello concordato nel preventivo sottoscritto dal cliente.
È quanto stabilito dalla Cassazione, sezione II civile, con l’ordinanza n. 12105 dell’8 maggio 2023.
Nel caso di specie, il Tribunale di Sondrio, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di pagamento di compensi professionali per l'assistenza in un procedimento di mediazione familiare e per la difesa in un successivo giudizio civile, aveva considerato congruo l'importo già corrisposto al difensore, nonostante fosse notevolmente inferiore a quello pattuito tra le parti attraverso la sottoscrizione di preventivi. L'avvocato decide quindi di ricorrere in Cassazione.
La Suprema Corte ritiene fondati i motivi di ricorso precisando che:
Da qui la cassazione della sentenza ed il rinvio della causa al Tribunale di Sondrio, in diversa composizione.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n. 12105 del 08/05/2023
(Presidente Manna – Relatore Fortunato)
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Pronunciando sulla domanda di pagamento dei compensi professionali per l'assistenza in un procedimento di mediazione familiare e per la difesa in un successivo giudizio civile, proposta dall'avv. C. nei confronti di D.C.C. , il Tribunale di Sondrio ha ritenuto congruo l'importo già corrisposto dalla resistente, pari ad Euro 9.994,43, osservando che per la fase stragiudiziale il compenso di Euro 1268,80 appare satisfattivo", e che "non si ravvisano motivi per reputare inadeguato il compenso di Euro 2.626,42 versato per la fase giudiziale, in relazione alla quale lo stesso Tribunale aveva liquidato Euro 2.225,00".
La cassazione dell'ordinanza è chiesta dall'avv. C.C.A. con ricorso in tre motivi. D.C.C. resiste con controricorso.
2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 115 e 166 c.p.c., per non aver il Tribunale dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto congruo il compenso e privi di valenza probatoria i preventivi accettati e sottoscritti dalla parte, avendo immotivatamente riconosciuto un importo notevolmente inferiore a quello concordato dalle parti.
Il secondo motivo denuncia l'illogicità della motivazione e l'omesso esame di un fatto decisivo, per aver la pronuncia omesso di valutare la complessità della attività difensiva, le questioni esaminate anche in sede di mediazione familiare, la conflittualità delle parti e la gravosità dell'impegno profuso.
Il terzo motivo denuncia l'omessa motivazione su aspetti decisivi della decisione, sostenendo che dall'esame della pronuncia non è dato comprendere quali valutazioni abbia operato il Tribunale per respingere le richieste dalla ricorrente.
I tre motivi sono fondati.
La ricorrente aveva chiesto la liquidazione del compenso sulla scorta di taluni preventivi sottoscritti dalla cliente, ritenendo provato un accordo sulle spettanze professionali sia per la fase stragiudiziale, che per quella giudiziale, per importi significativamente superiori a quelli liquidati dal giudice.
La pronuncia si è limitata a ritenere congrue le somme versate, senza in alcun modo dar conto delle soluzioni accolte e delle ragioni per cui ha ritenuto di disattendere le deduzioni difensive della ricorrente già con riferimento all'attività stragiudiziale.
Analogamente, per l'attività giudiziale, ha riconosciuto un importo pari alle spese processuali liquidate dal giudice, senza stabilire se il preventivo avesse o meno il valore di un patto sul compenso tale da precludere l'applicazione di ogni altro criterio (art. 2333, comma 1, c.c.; Cass. 21235/2009; Cass. 17222/2011; Cass. 1900/2017; Cass. 14293/2018).
Nessuna indicazione è dato trarre dalla sentenza neppure riguardo al diverso criterio effettivamente impiegato per la liquidazione adottato: la dichiarata congruità dei compensi appare priva di reali giustificazioni, sorretta da una motivazione meramente apparente (Cass. s.u. 8053/2014).
Sono quindi accolti i tre motivi di ricorso; l'ordinanza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Sondrio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie i tre motivi di ricorso, cassa l'ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Sondrio, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.