Pubblicato il

Terzo trasportato va risarcito se inconsapevole che il veicolo è rubato

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.15982 del 07/06/2023

Il terzo trasportato su un veicolo rubato, se inconsapevole del furto, ha diritto a un risarcimento da parte della compagnia di assicurazioni per eventuali danni subiti.

Lo ha stabilito la Cassazione, sezione III, con la sentenza. n. 15982 del 7 giugno 2023.

Il caso di specie riguarda un incidente stradale in cui un motoveicolo, precedentemente rubato e quindi privo di copertura assicurativa, ha causato danni a una persona trasportata sul veicolo. Il Tribunale ha stabilito che il conducente del motoveicolo, essendo l'esclusivo responsabile dell'incidente, avrebbe dovuto risarcire il trasportato per un importo di € 302.629, oltre agli interessi, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale. Tuttavia, la richiesta del trasportato di risarcimento alla società assicurativa designata per il Fondo di garanzia vittime della strada è stata respinta dai giudici di merito, spingendo il ricorrente a portare il caso in Cassazione.

Il ricorrente sosteneva che, in base a un'interpretazione più aderente al diritto comunitario, le persone trasportate contro la loro volontà dovrebbero essere equiparate a quelle che salgono a bordo di un veicolo volontariamente, ma che sono inconsapevoli del fatto che il veicolo sia stato rubato.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, sottolineando che l'articolo 1, comma 3, della Legge n. 990/69, alla luce della direttiva europea, può essere interpretato nel senso che l'espressione "contro la propria volontà" comprende sia le situazioni in cui una persona è costretta fisicamente o moralmente a salire a bordo di un veicolo, sia quelle in cui la persona è inconsapevole che il veicolo è stato rubato.

In linea con le direttive europee, la Corte ha stabilito che la vittima di un incidente ha sempre diritto al risarcimento integrale del danno, indipendentemente dalle circostanze. L'assicuratore non può negare il risarcimento sulla base di disposizioni legali o clausole contrattuali che escludono la copertura assicurativa in caso di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di patente. L'unica eccezione è rappresentata dalle situazioni in cui il trasportato è a conoscenza della circolazione illegale del veicolo, come nel caso di rapinatori, terroristi o ladri, o quando il veicolo è guidato da una persona non autorizzata e il passeggero sa che il veicolo è stato rubato.

Per cui l'onus probandi della consapevolezza del difetto di assicurazione, dovuto alla circolazione contro la volontà del proprietario, in quanto il veicolo era stato oggetto di furto, incombe, secondo la norma Eurounitaria, in capo all'assicuratore.

Pertanto, la compagnia di assicurazioni può essere obbligata a risarcire il danno subito da un terzo trasportato, a condizione che quest'ultimo sia stato inconsapevole della circolazione illegale del veicolo.

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

Cassazione civile, sez. III, Sentenza 07/06/2023 (ud. 24/02/2023) n. 15982

FATTI DI CAUSA

1. D.F.G. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 4647-18 della Corte di Appello di Napoli, che - respingendo il gravame dallo stesso esperito avverso la sentenza n. 296-13 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta dall'odierno ricorrente nei confronti della società Generali Italia s.p.a., in qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in relazione al sinistro stradale occorsogli il (Omissis).

2. In punto di fatto, per quanto ancora rileva in questa sede, il ricorrente riferisce che aveva riportato lesioni in occasione del sinistro stradale sopra meglio indicato, mentre viaggiava quale terzo trasportato sul motoveicolo tg. (Omissis), condotto da D.F.C., privo di copertura assicurativa, avendone il proprietario C.A. subito il furto nella (Omissis); aveva convenuto in giudizio D.F. e le Assicurazioni Generali s.p.a., quale Impresa designata per la gestione e liquidazione dei danni di competenza del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti; il Tribunale, all'esito della costituzione della Assicurazioni Generali s.p.a., aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società convenuta, rilevando l'inapplicabilità della L. n. 990 del 1969, art. 1, e, ritenuta la esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo, aveva condannato D.F.C. al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 302.629,00, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

3. Proposto gravame da D.F.G., il quale lamentava il contrasto della sentenza di primo grado con la direttiva 84/5/CEE del 30 dicembre 1983, la Corte d'appello di Napoli, nel confermare la sentenza impugnata, ha osservato che non era possibile attribuire alla l. n. 990 de 1969, art. 1 un significato conforme alla Seconda Direttiva, come intesa dall'appellante, ‹‹posto che l'obbligo del giudice di offrire un'esegesi delle norme nazionali conforme a quelle Eurounite non può mai portarlo ad una interpretazione contra legem del diritto interno››; discostandosi, inoltre, da quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 3296 del 2013, ha rilevato che le disposizioni della direttiva avevano un contenuto incondizionato e preciso, tale da consentirne l'immediata invocazione davanti ai giudici nazionali; tuttavia, il potere di disapplicazione della norma interna doveva escludersi quando la direttiva veniva invocata in una controversia tra privati, cui doveva essere ricondotta quella sottoposta al suo esame.

Sul punto, ha precisato che l'immediata applicazione poteva invocarsi nei confronti di uno Stato membro, di suoi organi, di autorità o organismi soggetti al controllo statale o incaricati di svolgere un compito di interesse pubblico, all'uopo muniti di poteri eccedenti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti con i singoli, ma non nei confronti di Generali Italia s.p.a., nella qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, trattandosi di società per azioni di diritto privato, soggetta ai consueti poteri di controllo statale e non dotata di poteri eccedenti quelli risultanti dalle comuni norme di diritto privato.

4. Generali Italia s.p.a., nella qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, resiste con controricorso.

5. Per la trattazione del ricorso è stata fissata l'udienza pubblica del 24 febbraio 2023, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito, con modificazioni, in L. 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato dal D.L. 10 aprile 2021 n. 44, art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), convertito con modificazioni in L. 28 maggio 2021 n. 76, nonché dal D.L. 23 luglio 2021 n. 105, art. 7, commi 1 e 2, e dal decreto L. 29 dicembre 2022, n. 198, art. 8, comma 8.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il secondo motivo, la cui disamina si appalesa logicamente preliminare, deducendo la ‹‹Violazione e falsa applicazione della L. 990 del 69, art. 1, in relazione all'art. 12 preleggi e all'obbligo di interpretazione conforme al Diritto comunitario (art. 360 c.p.c., n. 3)››, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello non ha ritenuto di aderire ad una interpretazione della norma interna più aderente alla Direttiva, volta ad equiparare i soggetti trasportati ‹‹a forza›› a quelli che sono volontariamente saliti a bordo del veicolo, ma che siano inconsapevoli della provenienza furtiva dello stesso veicolo, tenuto conto che la norma persegue lo scopo di coprire tutti i possibili rischi connessi alla circolazione stradale e che una interpretazione che segua il dettato del diritto comunitario non comporta una interpretazione contra legem del diritto interno.

1.1. Il motivo è fondato, dovendo la normativa applicabile ratione temporis - L. n. 990 del 1969, art. 1, comma 3, - essere letta, secondo l'interpretazione conforme al diritto comunitario, nel senso prospettato dal ricorrente.

1.2. Varrà premettere, come rilevato dalla Corte d'appello, che l'obbligo del giudice nazionale di interpretare il diritto interno in conformità alle norme comunitarie non può mai condurre ad una interpretazione contra legem del diritto interno (Corte di giustizia 19 aprile 216, Dansk Industri, in causa C-441/14; Corte di giustizia 5 gennaio 2014, Association de me'diation sociale, in causa C-176/12). Ciò significa che l'obbligo di interpretazione conforme del diritto interno alla luce del diritto dell'Unione Europea viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella dell'Unione, mentre permane in presenza di un margine, anche minimo, di discrezionalità che consenta all'interprete di scegliere tra più interpretazioni comunque plausibili della disposizione nazionale.

Ebbene, la dizione ‹‹contro la propria volontà››, contenuta nel disposto della L. n. 990-69, art. 1, comma 3, alla luce della direttiva unionale sopra richiamata, che prevede la non indennizzabilità del danno patito dal terzo trasportato solo ove l'organismo offra dimostrazione che questi era a conoscenza della illegale circolazione del veicolo, ben può essere intesa nel senso che la volontà cui la norma fa riferimento difetta non solo quando il trasportato prenda posto sul veicolo perché a ciò costretto da violenza, fisica o morale, ma anche quando egli sia inconsapevole della provenienza furtiva del mezzo, dovendosi presumere che, in presenza di tale consapevolezza, il trasporto non sarebbe stato assentito dal terzo.

L'attribuzione di tale significato alla norma interna non si risolve in una non consentita interpretazione contra legem.

Infatti, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, così come interpretate nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (Corte Giustizia, 1 dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), secondo il principio solidaristico vulneratus ante omnia reficiendus, la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale ne sia la veste e la qualità, non potendo l'assicuratore avvalersi per negare il risarcimento di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, con l'unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri, o quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell'incidente, è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto (Cass., sez. 3, 19/06/2015, n. 12687; Cass., sez. 3, 30/08/2013, n. 19963; Cass., sez. 3, 03/07/2020, n. 13738; Cass., sez. 3, 17/11/2021, n. 34788).

L'onus probandi della consapevolezza del difetto di assicurazione, dovuto alla circolazione contro la volontà del proprietario, in quanto il veicolo era stato oggetto di furto, incombe, secondo la norma Eurounitaria, in capo all'assicuratore.

Questa Corte, già con la sentenza n. 12231 del 9 maggio 2019, ha esaustivamente chiarito che: ‹‹La norma di cui all'art. 283, comma 2 del Codice delle Assicurazioni, anche nella versione precedente la novella del 2005, è sempre stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la deroga alla non risarcibilità del danno del terzo trasportato da parte della compagnia di assicurazioni si giustifica a condizione che sussista la condizione dell'ignoranza dell'illegale circolazione. Questa lettura è del tutto coerente con la formulazione della norma che, come riferito, prevede ipotesi derogatorie al principio della non risarcibilità del danno, rispetto alla quale l'ignoranza dell'illegalità della circolazione non può che assumere natura di fatto costitutivo del diritto e non anche di fatto estintivo della pretesa. Ne' può sostenersi che l'interpretazione del giudice ordinario sia contraria al diritto comunitario in quanto, come desumibile da casi citati dallo stesso ricorrente, anche per il diritto comunitario vi è deroga al diritto al risarcimento del danno nel caso in cui i terzi trasportati fossero a conoscenza dell'illegale provenienza del veicolo››.

1.3. La sentenza qui impugnata, nel confermare la decisione di primo grado che, interpretando la L. n. 990-69, art. 1, si era uniformata a pronunce di questa Corte che negavano la copertura assicurativa al trasportato volontario, quand'anche ignaro della provenienza furtiva del veicolo a bordo del quale viaggiava, si è discostata dall'interpretazione della norma interna conforme alla disposizione del diritto unionale, adottata dai superiori arresti giurisprudenziali, e deve, pertanto, essere cassata.

2. All'accoglimento della doglianza in discorso consegue l'assorbimento di quella relativa al primo motivo (con la quale il ricorrente, denunciando la ‹‹Violazione e falsa applicazione della Direttiva CEE del 30.12.1983 n. 84/5 (art. 360 c.p.c., n. 3)››, censura la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso ‹‹il potere del Giudice nazionale di disapplicare la norma interna non conforme (l. n. 990 del 1969, art. 1)›› nei confronti della odierna controricorrente, sostenendo che essa non si pone in linea con la sentenza di questa Corte n. 752 del 2002, che ritiene, invece, applicabile la Direttiva richiamata anche ai rapporti ed alle controversie in cui è parte l'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada).

3. In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo, assorbito il primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per il riesame, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2023.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472