In caso di separazione o divorzio, in presenza di un figlio maggiorenne con un grave handicap, si applicano le disposizioni previste per i figli minori sulle visite, il mantenimento e l’assegnazione della casa coniugale, ma non anche quelle sull'affidamento.
È quanto stabilito dalla Cassazione, sez. I Civile, con l’ordinanza n. 2670 del 30 gennaio 2023.
L’art. 337 septies del codice civile al comma 2° stabilisce che “ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.
La Corte sottolinea tuttavia che l'interpretazione di tale norma non deve arrestarsi al suo dato letterale ma va elaborata in modo sistematico, applicando i principi generali dell’ordinamento in tema di tutela dei disabili.
L'intento del legislatore, infatti, era quello di creare una vera e propria figura protettiva dei figli maggiorenni portatori di handicap, con la volontà di protrarre, anche dopo il compimento della maggiore età e per un tempo indeterminato, il dovere genitoriale di cura e di accudimento del figlio equiparabile a quello del genitore del figlio minore.
Permangono quindi efficaci le disposizioni che consentono al giudice di intervenire nell'ambito del conflitto familiare a tutela della prole maggiorenne portatrice di handicap grave, provvedendo in ordine alla disciplina dei tempi e delle modalità di frequentazione del genitore non convivente con il figlio maggiorenne disabile.
È invece da escludere l’applicazione delle norme sull'affidamento, sia esso condiviso o esclusivo, poiché, in caso contrario, si dovrebbe concludere che il figlio maggiorenne portatrice di handicap grave è automaticamente privo della capacità di agire, cosa che potrà essere accertata solo nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno.
In tema di regolamentazione della crisi familiare in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della L. n. 104 del 1992, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155-quinquies c.c.) trovano applicazione le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n. 2670 del 30/01/2023
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 18/2018, depositata in data 30.1.2018, il Tribunale di Isernia, dichiarò la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra D.V.N. e D.M., rigettando nel contempo la domanda di quest'ultima alla corresponsione dell'assegno divorzile; pose a carico del D.V., a titolo di contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, il versamento dell'assegno mensile di Euro 1.500,00 e dichiarò inammissibile la domanda, avanzata dalla sig.ra D., di ampliamento dei tempi di visita del padre al figlio A., portatore di handicap e l'ulteriore domanda di imposizione del versamento a carico della D. del mantenimento della figlia F., confermando nel resto le disposizioni contenute nella sentenza di separazione.
2. Dopo l'appello del provvedimento del Tribunale di Isernia da parte della sig.ra D., con la sentenza impugnata del 23.5.2019 la Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha posto a carico del sig. D.V. l'assegno divorzile nella misura di Euro 2.500,00 al mese e ha disposto le modalità concrete di visita del padre e della madre nei confronti del figlio A..
3. La Corte molisana ha ritenuto, in primo luogo, che fosse infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato in relazione all'art. 342 c.p.c. perché (a) l'atto di appello era stato sufficientemente motivato con l'indicazione specifica delle ragioni per le quali si era ritenuta ingiusta la sentenza gravata e per le quali se ne chiedeva la modifica e (b) le censure rivolte dall'appellante al provvedimento di diniego del richiesto assegno divorzile non potevano essere considerate nuove, in ragione del fatto che la domanda per il riconoscimento del predetto assegno era stata avanzata già in primo grado e si fondava sui medesimi presupposti in fatto posti a sostegno dell'appello.
La Corte di appello ha inoltre ritenuto che fosse invece fondato il gravame proposto dalla sig.ra D. in punto di assegno divorzile, in quanto il provvedimento appellato aveva fondato le ragioni del diniego sul precedente orientamento giurisprudenziale inaugurato da Cass. n. 11504/2017, da ritenersi superato dall'arresto reso a Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018, evidenziando che: (a) la sentenza appellata aveva ritenuto insussistente il diritto alla corresponsione dell'assegno divorzile sulla base della sola considerazione dell'autosufficienza economica della richiedente; (b) la convivenza coniugale era durata diciotto anni; (c) la Dott.ssa D. aveva fornito un contributo fondamentale alla gestione familiare, consentito dallo svolgimento della sua attività professionale di medico presso la sede di Isernia, in modo tale da renderle possibile la cura dei figli e da consentire al Dott. D.V. di dedicarsi alla sua attività professionale di dirigente e di progredire in carriera tramite anche i trasferimenti presso le sedi regionali della banca a (Omissis); (d) occorreva anche considerare l'assistenza prestata dalla Dott.ssa D. al figlio A., affetto dalla sindrome di Dawn, assistenza non demandabile a personale specializzato, così da consentire al Dott. D.V. di giovarsi di condizioni ideali per accrescere la propria posizione lavorativa e patrimoniale; (e) risultava congruo fissare il predetto assegno divorzile nella misura di Euro 2.500,00 al mese, considerato il mutuo gravante sulla casa coniugale (2000 Euro a semestre) e il contributo paterno al mantenimento dei figli (3.000 Euro mensili).
La Corte territoriale ha ritenuto fondato anche il motivo di gravame proposto dalla appellante relativo all'impugnata declaratoria di inammissibilità della domanda volta ad ampliare i tempi di permanenza del padre con il figlio A., maggiorenne portatore di handicap, in quanto la previsione di cui all'art. 337 septies c.c., comma 2, - secondo cui "ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori" - doveva essere interpretata nel senso che potessero trovare applicazione le norme sulla presenza, le visite, la cura ed il mantenimento da parte del genitore non convivente e non già quelle sull'affidamento, con il conseguente ampliamento del diritto di visita del figlio da parte del padre.
4. La sentenza, pubblicata il 23.5.2019 e notificata il 24.5.2019, è stata impugnata da D.V.N. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, a cui D.M. ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
5. Con ordinanza interlocutoria n. 13546 del 29.4.2022 la Corte ha ritenuto necessario rinviare la causa alla discussione in pubblica udienza, per un maggior approfondimento delle questioni prospettate nel terzo motivo di ricorso, e ciò con particolare riferimento al regime di compatibilità degli istituti protettivi disposti in favore dei figli minori dall'art. 337-septies c.c., comma 2 con la regolamentazione delle condizioni dei figli maggiorenni portatori di handicap in condizioni di gravità, all'uopo richiedendo all'Ufficio del Massimario una relazione illustrativa.
E' stata quindi fissata adunanza al 23.1.2023 per l'esame del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. In linea preliminare è opportuno dar atto che nessuna delle parti con le memorie depositate ha ritenuto di sollevare alcuna obiezione alla trattazione del ricorso in camera di consiglio, in luogo della pubblica udienza originariamente prevista con l'ordinanza 13546 del 2022 e in un contesto di perdurante, seppur attenuata, emergenza pandemica, né lo ha fatto il Procuratore generale.
7. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. e dell'art. 111 Cost..
7.1. Il ricorrente muove dal rilievo che la Corte di appello avrebbe violato le prescrizioni sul giusto processo e sul principio del contraddittorio, non accogliendo l'eccezione di inammissibilità del gravame per mancanza del requisito di specificità e per l'allegazione da parte dell'appellante di fatti diversi rispetto a quelli allegati innanzi al giudice di prime cure.
Il ricorrente evidenzia a tal proposito che innanzi al Tribunale la D. aveva richiesto l'assegno divorzile in virtù dell'allegata circostanza che la stessa non era in grado di conservare il precedente "tenore di vita" e che, formulando l'atto di appello, aveva invece cambiato prospettiva adducendo invece il contributo fornito al successo professionale del coniuge.
7.2. Il motivo appare inammissibile, in ragione della sua evidente genericità di deduzione e per difetto di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6.
Va infatti considerato che, a fronte di una motivazione - quella impugnata - che ha espressamente sottolineato l'identità delle domande avanzate in primo e secondo grado dalla D., quanto a petitum e causa petendi, in relazione alla richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile, il ricorrente, venendo meno al suo onere di allegazione, ha proposto una doglianza assolutamente generica, che non riporta, né descrive compiutamente la domanda proposta in primo grado dalla sig.ra D. e il motivo di gravame da lei formulato in punto di assegno divorzile, asseritamente diverso rispetto alle allegazioni e deduzioni avanzate in primo grado, rendendo così il motivo di censura irricevibile.
7.3. Inoltre, la Corte ritiene sia opportuno precisare che nel caso di richiesta in primo grado dell'assegno divorzile in base alla regola del tenore di vita (alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale vigente dell'epoca della domanda) la richiesta in appello dell'assegno in base anche ai sacrifici fatti e quindi in funzione perequativo-compensativa (secondo il più recente orientamento giurisprudenziale) rappresenta un quid minus (richiesta dell'assegno per ragioni cumulative non corrispondenti al tenore di vita) rispetto al quid pluris precedentemente richiesto (richiesta dell'assegno per ragioni cumulative corrispondenti al solo tenore di vita); tale richiesta, di per sé, non può essere ritenuta illegittima, visto che la parte chiede sempre l'assegno e deve essere consentita in ragione della variazione interpretativa che guida le ragioni giustificatrici della attribuzione.
8. Con il secondo mezzo il ricorrente D.V. deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 898 del 1970, art. 5 come modificato dalla L. n. 74 del 1987.
8.1. Il ricorrente muove dal rilievo che la Corte di appello avrebbe errato nella valutazione svolta in ordine alla legittimazione della sig.ra D. a percepire l'assegno divorzile.
Osserva il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe fondato la decisione di riconoscere l'assegno divorzile sul presupposto, da un lato, della palese e indiscussa disparità reddituale tra gli ex coniugi e, dall'altro, sulla durata della convivenza matrimoniale protratta per diciotto anni, da ciò desumendo che la moglie avrebbe offerto un importante contributo alla gestione della vita familiare e alla sua progressione in carriera.
Il ricorrente sostiene che tale giudizio sarebbe erroneo, parziale e contrario ai principi affermati da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità sulla base del noto arresto a Sezioni Unite n. 18287/2018, posto che la sig.ra D. nulla avrebbe provato in ordine al contributo fornito al menage familiare e alla sua crescita professionale e patrimoniale.
Diversamente, secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe dovuto rilevare che la sua progressione in carriera era coincisa temporalmente con la separazione dalla moglie, che peraltro non aveva in alcun modo sacrificato le sue scelte professionali compatibili, invece, con la ferma volontà di quest'ultima di non allontanarsi dalla sua famiglia di origine e di non seguirlo nei suoi trasferimenti per ragioni di lavoro.
Aggiunge ancora il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, il Tribunale di Isernia aveva invece correttamente valutato l'adeguatezza dei mezzi a disposizione della Dott.ssa D. per le sue esigenze di vita, come confermato dalla proprietà di un discreto patrimonio immobiliare, dalla percezione di emolumenti mensili per lo svolgimento di attività professionale di medico e di un assegno percepito dall'Inps, quale indennità di accompagnamento e pensione di disabilità del figlio e dalla disponibilità della lussuosa abitazione coniugale sita nel centro di Isernia.
8.2. Il motivo è inammissibile.
Sul punto giova ricordare che in tema di ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e', invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 3340 del 5.2.2019; Sez. 1, n. 24155 del 13.10.2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa, una volta correttamente individuata ed interpretata.
Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.
Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che e', invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 640 del 14.1.2019).
8.3. Il ricorrente, sotto l'egida formale del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, tenta in realtà di sollecitare questa Corte di legittimità a una rivisitazione della quaestio facti tramite la rilettura degli atti istruttori per accreditare un diverso apprezzamento dei presupposti fattuali che legittimano, anche secondo i principi ora fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, la richiesta del contestato assegno divorzile, e propone censure che si pongono ben al di là del perimetro delimitante l'area di cognizione del giudice di legittimità.
Ne discende l'inammissibilità del motivo di ricorso così proposto.
9. Con il terzo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell'art. 337 septies e per vizio di "contraddittoria motivazione".
9.1. Il ricorrente osserva che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che l'equiparazione normativa dettata dalla predetta norma di cui all'art. 337 septies comporterebbe l'estensione delle disposizioni relative all'affidamento e al diritto alla frequentazione. Si dovrebbe invece ritenere che non tutte le statuizioni afferenti i figli minori siano applicabili automaticamente ai figli maggiorenni portatori di handicap grave e che la predetta norma sia dettata solo per la regolamentazione di rapporti di natura patrimoniale, come si evincerebbe dal contenuto dell'art. 337 septies c.c., comma 1.
9.2. Giova precisare che la Corte molisana ha ritenuto che la condizione del figlio A., ai sensi dell'art. 37 bis disp. att. c.c. e della L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, lo facesse pacificamente rientrare tra i soggetti individuati tra i "portatori di handicap grave"; la Corte, poi, pur consapevole del fatto che la dottrina e la giurisprudenza di legittimità avevano escluso che dell'art. 337 septies c.c., il comma 2intendesse estendere ai figli maggiorenni portatori di handicap le norme relative all'affidamento, ha ritenuto che ciò non precludesse l'estensione nei loro confronti delle norme "sulla presenza, sulla cura, ed il mantenimento da parte del genitore non convivente nonché quelle in ordine all'assegnazione della casa coniugale", così come aveva affermato Cass. n. 12977/2012.
10. L'art. 337 septies c.c. rubricato "Disposizioni in favore dei figli maggiorenni (inserito nel codice civile dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, art. 55 in attuazione della L. 10 dicembre 2012, n. 219, recante "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali") dispone al comma 1 "Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto."
Il comma 2 prosegue affermando che "Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori".
L'art. 37 bis disp. att. c.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 154 del 2012, art. 96, comma 1, lett. b)) precisa che "I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'art. 337 septies c.c., comma 2, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3".
Secondo il predetto articolo è portatore di handicap "colui che presenta una minorazione fisica, psichica, sensoriale, stabilizzata e progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione". Il comma 3 aggiunge ancor che "Qualora la minorazione singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità...".
L'art. 337 septies c.c., attualmente vigente, riprende senza variazioni il contenuto dell'abrogato art. 155 quinquies c.c., introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento, che aveva novellato la parte del codice civile relativamente all'affidamento dei figli.
10. Sin dall'entrata in vigore della nuova disciplina dettata dall'art. 155 quinquies c.c. la dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate sulla portata del comma 2 della norma, con particolare riferimento alla parte che ha previsto l'estensione integrale ai figli maggiorenni portatori di handicap grave delle disposizioni previste in favore dei figli minori.
Al proposito deve ritenersi che la norma non abbia inteso determinare in via generale una generalizzata dichiarazione di incapacità dei portatori di handicap, equiparandoli ai minorenni, poiché il richiamo alla L. n. 104 del 1992 è stato effettuato al solo fine di indicare con precisione i requisiti sostanziali che il giudice civile deve incidentalmente verificare ai fini dell'applicabilità della norma.
L'interpretazione della disposizione non deve arrestarsi perciò al suo dato letterale e va elaborata in modo sistematico, avuto riguardo ai principi generali del nostro ordinamento in tema di tutela dei disabili ed in generale delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, quali l'interdizione e l'amministrazione di sostegno, istituti con i quali la nuova norma non è stata adeguatamente coordinata.
E' infatti evidente che la categoria giuridica dei portatori di handicap grave comprende anche portatori di handicap solo fisico e che quindi l'applicazione indiscriminata sia delle norme sull'affidamento, sia di quelle sul mantenimento previste per i minori, finirebbe con il produrre risultati paradossali e anzi profondamente discriminatori nei confronti dei figli maggiorenni disabili che conservino pienamente integra la propria capacità di intendere e di volere.
Non può essere revocata in dubbio peraltro la possibilità di assegnare la casa familiare al genitore convivente con il figlio maggiorenne portatore di handicap grave; occorre infatti porre in evidenza come l'assegnazione della casa al genitore convivente con il figlio maggiorenne disabile sia tesa a garantire a quest'ultimo la continuità di vita nel suo ambiente familiare, in un domicilio probabilmente dimensionato in base alle specifiche esigenze relative alla sua disabilità tale da garantirgli una soddisfacente vita di relazione.
In tal senso si era espressa la giurisprudenza di questa Corte già prima dell'entrata in vigore dell'art. 155 quinquies c.c. (Sez.1, 19.12.2001, n. 16027). In quel caso la Cassazione confermò la decisione della corte territoriale che, nell'ambito di un giudizio di separazione, aveva assegnato la casa familiare alla madre convivente con la figlia maggiorenne affetta da una grave forma di autismo, dichiarata invalida al 100% e sottolineò come il quadro normativo allora vigente fosse ispirato "ad una sempre più avvertita esigenza di solidarietà sociale in un sistema integrato di interventi e di servizi, dal quale emerge uno "statuto del portatore di handicap", come soggetto debole del quale la collettività è tenuta a darsi carico mediante opportune misure di sostegno, che si sviluppa in uno "statuto della famiglia del portatore di handicap" il cui impegno quotidiano di cura e di assistenza trova riconoscimento e promozione in determinate provvidenze sia sul piano economico che su quello dell'organizzazione domestica. In questa prospettiva l'eccezionalità e la peculiarità della posizione del disabile e della sua famiglia si saldano con piena coerenza con la richiamata eccezionalità dell'istituto dell'assegnazione della casa coniugale....la garanzia apprestata dalla legge alla continuità della convivenza del nucleo familiare nella casa a ciò destinata trova radice e fondamento nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia e ne garantiscono la funzione primaria e, d'altro canto, il sacrificio che la tutela di detto interesse può comportare per uno dei coniugi appare direttamente riconducibile al dovere imposto ai genitori dall'art. 30 Cost. di mantenere, educare ed istruire la prole, che nel caso di figli totalmente invalidi assume connotazione e pregnanza del tutto particolari, in alcun modo attenuate dall'intervenuta separazione, se non per i profili strettamente connessi agli aspetti di quotidianità e di comunanza di vita. E seppure è vero che l'indeterminatezza della durata della privazione del godimento dell'immobile subita dal genitore non convivente, specie se proprietario esclusivo, può comportare una pesante limitazione al suo diritto, è tuttavia altrettanto vero che detto genitore resta esonerato, per effetto della separazione, dai compiti quotidiani di assistenza e di accudimento, che si concentrano, anch'essi per "un tempo indefinito, sull'altro genitore convivente".
Tali principi sono stati poi ripresi dal punto di vista teorico dalla più recente pronuncia della Sez.1 del 24.7.2012 n. 12977, resa nella vigenza dell'art. 155 quinquies c.c., citata nella sentenza impugnata, sia pure pervenendo al diniego all'assegnazione della casa familiare al genitore richiedente per le peculiarità del caso concreto.
In quell'occasione la Corte osservò che "il ricordato art. 155 quinquies c.c., come si diceva, dispone applicarsi ai portatori di handicap grave le disposizioni "in favore" dei figli minorenni. E' da escludere che possano rilevare le norme sull'affidamento (condiviso od esclusivo); in caso contrario, si dovrebbe concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione od amministrazione di sostegno. Potranno invece trovare applicazione le norme sulla presenza, le visite, la cura ed il mantenimento da parte del genitore non convivente in virtù degli artt. 155 e 155 bis c.c., nonché quelle in ordine all'assegnazione della casa coniugale, ai sensi dell'art. 155 quater c.c.".
Il principio è stato fatto proprio anche dalla pronuncia della Sez. 1, n. 21819 del 29.7.2021 per affermare che, al di là della lettera della norma, che fa riferimento ad un'applicazione integrale ai figli maggiorenni portatori di handicap delle norme in favore dei figli minori, trovano applicazione, ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della L. n. 104 del 1992, le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento (compreso, quindi, il disposto dell'art. 155-quinquies c.c., ora art. 337 septies c.c.) da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo. In caso contrario, si dovrebbe, invero, concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno.
In tale circostanza, tuttavia, la Corte aggiunse, con riferimento al caso concreto (diverso da quello in esame, ove l'accertamento della gravità invalidante delle minorazioni è stato positivamente espletato dal giudice del merito) che ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, la cui condizione giuridica è equiparata, sotto tale profilo, a quella dei figli minori ex art. 337 septies c.c., il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richieda la contribuzione sia portatore di un handicap grave, ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, richiamato dall'art. 37 bis disp. att. c.c., ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni (principio poi ribadito da Sez.1 n. 18451 dell'8.6.2022).
11. Tutto ciò premesso, se pure va esclusa l'applicazione automatica e generalizzata delle norme sull'affidamento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, nel disposto dell'art. 337 septies c.c., comma 2, è possibile cogliere l'intento del legislatore di creare una vera e propria figura protettiva dei figli maggiorenni portatori di handicap, ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge, con la volontà di protrarre, anche dopo il compimento della maggiore età e per un tempo indeterminato, il dovere genitoriale di cura e di accudimento del figlio la cui condizione fisica o psichica richieda un impegno in tal senso equiparabile a quello del genitore del figlio minore.
E' così applicabile al figlio maggiorenne portatore di handicap l'art. 337 ter c.c. (già art. 155 c.c., comma 2) nella parte in cui attribuisce ai genitori il potere di spartirsi tra loro, secondo la più conveniente regolamentazione, i compiti di accudimento e di soddisfazione delle primarie esigenze di vita del figlio al quale anche dopo la rottura della convivenza coniugale essi devono prestare cura e assistenza.
Permangono quindi efficaci le disposizioni che consentono al giudice di intervenire nell'ambito del conflitto familiare a tutela della prole maggiorenne portatrice di handicap grave, provvedendo in ordine alla disciplina dei tempi e delle modalità di frequentazione del genitore non convivente con il figlio maggiorenne disabile.
Tale intervento, come sostenuto dalla dottrina e affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sia a sostegno dell'assegnazione della casa familiare al genitore convivente con il figlio disabile maggiorenne, sia, quanto ai doveri di cura ed al diritto di visita, anche dalla giurisprudenza di merito, risponde alla sempre più avvertita esigenza di solidarietà sociale in un sistema integrato di interventi e di servizi. In tale sistema emerge uno "statuto del portatore di handicap", come soggetto debole del quale la collettività è tenuta a darsi carico mediante opportune misure di sostegno e che, alla luce dei principi costituzionali di cui all'art. 30 Cost., comma 2, si sviluppa in uno "statuto della famiglia del portatore di handicap" il cui impegno quotidiano di cura e di assistenza investe pariteticamente entrambi i genitori, consentendo così di configurare il c.d. "diritto di visita" del genitore non collocatario non solo come un diritto, ma come un dovere di partecipazione e di condivisione dell'assistenza e delle cure del figlio.
12. Da quanto esposto consegue che la diversa interpretazione dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies, cod. cit.), perorata dal ricorrente, non può essere condivisa alla luce dei principi già affermati da questa Corte e qui ribaditi con l'enunciazione del seguente principio di diritto:
"In tema di regolamentazione della crisi familiare in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della L. n. 104 del 1992, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155-quinquies c.c.) trovano applicazione le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo".
13. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, tenuto conto della novità, almeno parziale, della questione.
Occorre inoltre disporre che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell'ordinanza.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell'ordinanza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 23 gennaio 2023.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2023.