A quali condizioni scatta l'obbligo dei nonni di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli?
Torna sul tema la Sezione Prima civile della Cassazione con l'ordinanza n. 28446 del 12 ottobre 2023.
Nel caso di specie, una mamma di tre figlie minori conveniva davanti al Tribunale di Grosseto i propri suoceri perchè provvedessero in prima persona al mantenimento delle nipoti in assenza di contribuzione del padre. I nonni venivano condannati a versare 300 Euro per ciascuna nipote. Il provvedimento è stato confermato dalla Corte d'appello di Firenze. I nonni, tuttavia, non si sono arresi e hanno presentato ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte ricorda il disposto dell'art. 316-bis c.c., comma 1, ultimo periodo, così prevede: "quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli".
In base a tale norma il compito di mantenere i figli spetta innanzitutto integralmente ai loro genitori] Se uno dei due genitori non può o non vuole farlo, l'altro deve intervenire. L'obbligo degli ascendenti, nel nostro caso i nonni, è sussidiario rispetto a quello primario dei genitori. Non basta che un genitore non contribuisca, se l'altro può provvedere da solo.
La questione fondamentale, quindi, è determinare se l'inadempimento di un genitore sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi. La Corte territoriale doveva, infatti, verificare non solo che la madre avesse fatto tutto il possibile per ottenere il contributo dal coniuge, ma anche che entrambi i genitori non avessero mezzi adeguati per sostenere le figlie.
Per questi motivi la Cassazione accoglie il ricorso dei nonni.
L'obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai loro genitori, sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi.
Dunque, per ravvisare l'esistenza dell'obbligazione sussidiaria degli ascendenti, posto che la norma prevede espressamente che gli ascendenti siano tenuti a concorrere nel mantenimento dei nipoti "quando i genitori non hanno mezzi sufficienti", non basta l'inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall'art. 316-bis c.c., comma 1, e, nel contempo, che l'altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali.
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 12/10/2023 (ud. 26/09/2023) n. 28446
RILEVATO
che:
1. SA.Ta., nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulle figlie minori Sa., St. e S.S., nate dall'unione con il coniuge S.C.S., evocava in giudizio avanti al Tribunale di Grosseto i propri suoceri S.R.D.E. e H.G.J., perché gli stessi, in mancanza di alcuna contribuzione del padre, provvedessero in prima persona al mantenimento delle nipoti. Il Presidente del Tribunale condannava i coniugi S., in applicazione dell'art. 148 c.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis, al pagamento della somma di Euro 300 per ciascuna nipote, quale contributo al loro mantenimento in vece del padre.
2. La Corte d'appello di Firenze, a seguito dell'impugnazione presentata da S.R.D.E. e H.G.J., rilevava - fra l'altro e per quanto qui di interesse - che la SA. aveva svolto lavori di carattere temporaneo e con retribuzione irrisoria che erano risultati insufficienti a garantire il sostentamento di una prole così numerosa.
Osservava che l'appellata aveva inutilmente sollecitato il coniuge separato a contribuire al mantenimento dei figli, inviandogli ripetuti telegrammi, notificando un atto di precetto e, infine, proponendo una denuncia nei suoi confronti.
Giudicava priva di rilievo l'eccezione degli appellanti secondo cui la SA. avrebbe dovuto fare richiesta di assegno familiare in (Omissis), dal momento che ella aveva diritto ad ottenere la tutela giudiziaria nello Stato ove risiede con la prole.
Sottolineava che la circostanza che i nonni materni convivessero con le nipoti e la loro madre induceva a ritenere che gli stessi, quale sostanziale unico nucleo familiare, concorressero già al mantenimento della prole della loro figlia.
Affermava, pertanto, la sussistenza di un obbligo di contributo al mantenimento delle minori a carico dei coniugi S.- H. nella misura di Euro 300 per ciascuna di esse.
3. S.R.D.E. e H.G.J. hanno proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, pubblicata in data 10 dicembre 2021, prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso SA.Ta..
Gli intimati Sa.Il., SA.Ma. e S.C.S. non hanno svolto difese.
CONSIDERATO
che:
4. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della decisione impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c., con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: la Corte distrettuale - a dire dei ricorrenti - ha omesso di pronunciarsi sul primo motivo di appello, con il quale i coniugi S.- H. avevano denunciato la violazione del principio di sussidiarietà dell'obbligazione degli ascendenti previsto dall'art. 316-bis c.c. a causa della totale assenza di prova dell'impossibilità di entrambi i genitori, ed in particolare del padre, di adempiere al loro diretto e personale obbligo di mantenimento dei figli ai sensi dell'art. 147 c.c..
5. Il motivo non è fondato.
La Corte di merito, dopo aver registrato che i coniugi S.- H. avevano lamentato, innanzitutto, un'erronea applicazione del principio di sussidiarietà dell'obbligo contributivo degli ascendenti, ha rilevato, al chiaro scopo di vagliare e disattendere una simile eccezione, che la madre, malgrado svolgesse vari lavori, non era riuscita a percepire un reddito sufficiente a garantire il sostentamento di una prole così numerosa, mentre il padre nulla aveva versato pur a seguito delle plurime sollecitazioni ricevute dalla coniuge.
A fronte di queste argomentazioni si deve escludere che la statuizione impugnata comporti un vizio di omessa pronuncia (vizio che presuppone l'effettiva obliterazione della "postulazione di giudizio" in almeno una delle sue articolazioni e che non sussiste quando la domanda sia stata comunque esaminata, senza che rilevino i motivi di rito o di merito per cui essa sia stata disattesa; Cass. 11517/1995), dato che l'eccezione in discorso, in realtà, è stata presa in esame dai giudici distrettuali e respinta.
6.1 Il secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell'art. 316-bis c.c., perché la Corte d'appello ha ritenuto che per configurare la sussistenza dell'obbligo di mantenimento dei nipoti da parte dei nonni basti la mancanza di mezzi sufficienti di uno soltanto dei genitori, quando invece la norma richiede da una parte un'impossibilità di mezzi e non un inadempimento volontario nel pagamento dell'assegno di mantenimento, dall'altra che tale impossibilità sia comune ad entrambi i genitori.
6.2 Il quarto motivo di ricorso lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell'art. 316-bis c.c. e nel contempo si duole, a mente dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, di un'assenza di motivazione o dell'esistenza di una motivazione perplessa o incomprensibile: i coniugi S.- H. avevano fatto presente che l'attrice, pur avendo diritto di percepire dallo Stato (Omissis) un assegno mensile di mantenimento di Euro 558 quale madre di tre figli nati da genitore (Omissis), non si era mai recata in Comune per richiedere la certificazione necessaria per accedere a questo contributo economico, corrisposto automaticamente.
Il comportamento della SA., che non si era adoperata per percepire tutto quanto le competeva, impediva di ritenere che fosse sorta l'obbligazione, solo "sussidiaria", degli ascendenti, diversamente da quanto reputato dalla Corte di merito con una motivazione incomprensibile nel suo contenuto (a dire della quale risultava "di nessun rilievo.. l'ulteriore eccezione che la SA. avrebbe dovuto fare richiesta di assegno familiare in (Omissis), dal momento che ella ha diritto ad ottenere la tutela giudiziaria nello Stato, ove risiede con la prole").
7. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano ambedue fondati.
Il disposto dell'art. 316-bis c.c., comma 1, ultimo periodo, prevede espressamente che "quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli".
La giurisprudenza di questa Corte, nell'interpretare questa norma (o, in precedenza, il disposto dell'art. 148 c.c., comma 1, nel testo non più in vigore), ha - da tempo e costantemente - ritenuto che l'obbligo di mantenimento dei figli minori spetti primariamente e integralmente ai loro genitori, sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi (così, da ultimo, Cass. 13345/2023, Cass. 10419/2018, Cass. 20509/2010, Cass. 3402/1995).
Dunque, per ravvisare l'esistenza dell'obbligazione sussidiaria degli ascendenti, posto che la norma prevede espressamente che gli ascendenti siano tenuti a concorrere nel mantenimento dei nipoti "quando i genitori non hanno mezzi sufficienti", non basta l'inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall'art. 316-bis c.c., comma 1, e, nel contempo, che l'altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali.
La Corte territoriale, quindi, doveva accertare non tanto che la SA. avesse compiuto, vanamente, svariati tentativi per cercare di ottenere il mantenimento da parte del coniuge separato ma, piuttosto, che non solo la madre, ma anche il padre non avessero mezzi sufficienti per provvedere al mantenimento delle figlie.
Era poi obbligo della SA., prima di sollecitare l'adempimento dell'obbligazione sussidiaria degli ascendenti, provvedere in proprio ad affrontare la situazione, vuoi agendo in giudizio nei confronti del coniuge separato perché facesse fronte ai propri obblighi di mantenimento delle figlie, nel caso in cui questi avesse avuto una qualche disponibilità economica, vuoi sfruttando la propria capacità di lavoro e tutte le occasioni di ottenere risorse economiche a tal fine, quali, in presenza delle necessarie condizioni, i contributi messi a disposizione da uno Stato estero in favore dei propri cittadini.
L'accoglimento dei motivi in esame comporta l'assorbimento delle ulteriori doglianze presentate, di cui è superfluo l'esame.
8. La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2023.