Gli accordi intervenuti a latere della separazione (cd. side letter) possono avere un'efficacia perdurante dopo la sentenza di divorzio?
Sul tema interviene la Terza Sezione Civile della Cassazione con la sentenza n. 5353 depositata il 21 febbraio 2023.
Nel caso di specie l'ex moglie, dopo il divorzio, notifica un precetto all'ex marito richiedendo alcune somme sulla base una side letter approvata durante il procedimento di separazione consensuale fra i coniugi.
Sennonché il Tribunale (con conferma della Corte d'appello) accoglie l'opposizione al precetto dell'ex marito sul rilievo che la side letter sottoscritta nel procedimento di separazione consensuale fosse stata superata dal successivo divorzio giudiziale, con cui erano state rideterminate le condizioni economiche previste in sede di separazione.
L'ex moglie ricorre così in Cassazione sostenendo l'autonomia della side letter rispetto al provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La Cassazione respinge il ricorso e precisa quanto segue:
In tema di accordi conclusi in vista del divorzio, è valido il patto stipulato tra i coniugi per la disciplina della modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento, che preveda il versamento da parte del genitore obbligato direttamente al figlio di una quota del contributo complessivo di cui risulta beneficiario l'altro genitore.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n. 5353 del 21/02/2023
FATTI DI CAUSA
1. C.C. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 3026/20, del 22 giugno 2020, della Corte di Appello di Roma, che - respingendone il gravame avverso la sentenza n. 6526/16, del 31 marzo 2016, resa dal Tribunale di Roma - ha confermato l'accoglimento dell'opposizione, proposta da A.G., avverso il precetto notificatogli dalla C. per l'importo di Euro 17.657,28.
2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di aver notificato all' A. il suddetto atto di precetto, in relazione ad un credito relativo all'assegno divorzile dovutole, per sé e i figli conviventi, per il periodo da aprile a luglio 2014, come da ordinanza del Presidente del Tribunale di Roma del 2 aprile 2014.
L'opposizione dell' A. era basata sul presupposto della non debenza della somma precettata, assumendo l'opponente di aver pagato integralmente quanto dovuto in forza della citata ordinanza presidenziale, nulla egli dovendo corrispondere, invece, in forza di obbligazioni stragiudiziali.
L'opposizione veniva accolta dal primo giudice, con decisione confermata in appello sul rilievo che l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, "a latere" del procedimento di separazione consensuale dagli stessi incardinato (la c.d. "side letter" del 24 dicembre 2009) fosse stato superato dal divorzio giudiziale del 2 aprile 2014, avendo tale provvedimento rideterminato le condizioni economiche previste in sede di separazione.
3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione la C., sulla base - come detto - di due motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 1322 c.c. Si evidenzia, innanzitutto, il contenuto della "side letter" intercorsa tra le parti.
In particolare, in basa ad essa, con "riferimento al ricorso per separazione personale consensuale pendente dinanzi al Tribunale di Roma (...) ad integrazione delle condizioni di separazione nello stesso specificate", l' A. e la C.C., con tale scrittura privata, "da ritenersi parte integrante del detto ricorso", convenivano che il primo, "ad integrazione della somma di Euro 2.000,00 corrisposta alla moglie per il mantenimento dei figli A.R. A.C. A.G., indicata nel ricorso per separazione, corrisponderà altresì alla medesima, sempre a titolo di mantenimento per i figli, la somma netta ulteriore di Euro 3.000,00". Del pari, la scrittura "de qua" stabiliva che l' A. "per il solo periodo compreso tra dal (Omissis) al (Omissis) corrisponderà altresì alla moglie l'ulteriore somma di Euro 1.00G,00 a titolo di contributo per le spese extra della medesima".
Si censura l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui tale "side letter" non avrebbe autonomia rispetto al provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non rinvenendosi - secondo la Corte territoriale - "nessun arresto giurisprudenziale che riconosca ad accordi intervenuti a latere della separazione una efficacia perdurante dopo la sentenza di divorzio".
Così pronunciandosi, infatti, il giudice di appello lamenta la ricorrente - non farebbe "null'altro che negare il principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c.".
Rileva, aggiuntivamente, la C. come "l'eventuale scadenza" di accordi siffatti al momento del divorzio sia "questione che attiene all'interpretazione degli accordi stessi", non potendo "tout court affermarsi", se non appunto "in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1322 c.c." che le obbligazioni contemplate da simili accordi "si estinguono automaticamente al momento del divorzio".
3.2. Il secondo motivo denuncia falsa applicazione dell'art. 1362 c.c..
A prescindere dall'error iuris in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata (ed oggetto del primo motivo di ricorso), si rileva come essa abbia finito con l'affermare che l'obbligo nascente dalla "side lette' non potesse avere durata eccedente la sentenza di divorzio.
Assume, per contro, la ricorrente che "alla luce dell'accordo", come sopra trascritto, "ed in applicazione dell'art. 1362 cod. chi.", lo stesso dovesse interpretarsi nel senso "che la durata dell'obbligazione era (ed e') stabilita per relationem, ossia in riferimento alla sussistenza dell'obbligo dii mantenere i figli, a prescindere dal "divorzio"".
Orbene, poiché non può dubitarsi della primazia del criterio dell'interpretazione letterale, dal momento che, nella specie, la "lettera dell'accordo" depone nel senso di collegare l'obbligo nascente dall'accordo al mantenimento della prole, esso era destinato a permanere, anche nella sua natura "integrativa" rispetto a quanto previsto nel ricorso per separazione consensuale dei coniugi, solo al venir meno di tale obbligo, prescindendo così dalle vicende relative alla cessazione degli effetti del loro matrimonio.
4. Ha resistito all'avversaria impugnazione con controricorso, l' A., chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
5. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un sdo Sostituto, ha presentato conclusioni scritte, chiedendo che sia accolto il primo motivo di ricorso.
6. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso va rigettato.
7.1. A tale esito, tuttavia, occorre pervenire mediante "correzione. della motivazione" della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. giacché l'impiego di tale strumento è consentito anche quando ricorra l'ipotesi - qual è la presente - di "vizio di motivazione su questione di diritto" (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 13 dicembre 2017, n. 29886, Rv. 646295-01).
Corretto e', infatti, il rilievo espresso dal Procuratore Generale presso questa Corte, secondo cui la sentenza impugnata - in ciò negando ogni valore all'autonomia privata, con violazione dell'art. 1322 c.c. - postula una generalizzata impossibilità, per tutti gli accordi intervenuti a latere del procedimento di separazione, di mantenere efficacia anche dopo la sentenza di divorzio, essendosi la Corte capitolina, in tal modo, sottratta al dovere' di esaminare il contenuto della pattuizione sottoposta al suo vaglio.
Si legge infatti nella sentenza impugnata a fondamento della decisione di respingere il gravame della C. - che non "si riviene nessun arresto giurisprudenziale che riconosca ad accordi intervenuti a latere della separazione una efficacia perdurante dopo la sentenza di divorzio".
Affermazione che, come osserva il Procuratore Generale, si pone in contrasto con il principio secondo cui tanto in caso di separazione consensuale che di divorzio congiunto, "i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare" (Cass. Sez. 1, sent. 20 agosto 2014, n. 18066, Rv. 632256-01), affermandosi anche che, "in tema di accordi conclusi in vista del divorzio, è valido il patto stipulato tra i coniugi per la disciplina della modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento, che preveda il versamento da parte del genitore obbligato direttamente al figlio di una quota del contributo complessivo di cui risulta beneficiario l'altro genitore (Cass. Sez. 1, ord. 24 febbraio 2021, n. 5065, Rv. 660758-01).
7.2. Tale rilievo, tuttavia, non giova alla ricorrente, essendo i due motivi di ricorso - da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione - non fondati, per le ragioni meglio indicate di seguito.
7.2.1. Invero, ad escludere la possibilità che la c.d. "side letter" potesse integrare un titolo esecutivo giudiziale (qual è l'ordinanza presidenziale, adottata nell'ambito del giudizio divorzile) è sufficiente la constatazione che essa come invece necessario, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. - non risulta rivestire la forma né di atto pubblico, né di scrittura privata autenticata, non essendo tale circostanza né addotta dalla ricorrente, né risultante dalla sentenza impugnata.
D'altra parte, qualora si fosse preteso - circostanza, per vero, neppure invocata dal ricorrente di attribuire a tale documento efficacia "integrativa" del suddetto titolo giudiziale, sarebbe occorso che tale circostanza risultasse dal titolo stesso.
E' noto, infatti, come questa Corte - nella sua massima sede nomofilattica abbia affermato che il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 1), c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, da valutarsi, eventualmente, anche "ex officio", da parte del giudice dell'opposizione esecutiva (Cass., Sez. Un., sent. 2 luglio 2012, n. 11066, Rv. 622929-01), ma "a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito" (Cass. Sez. 3, sent. 5 giugno 2020, n. 10806, Rv. 658033-02), e sempre che "l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione" (Cass. Sez. Lav., ord. 25 particolare, che "le relative questioni" - nella specie, la possibile persistenza dell'accordo, concluso "a latere" del ricorso per separazione, pur dopo l'adozione dei provvedimenti presidenziali adottati nel giudizio di separazione, "siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo" (Cass. Sez. 3, sent. 31 ottobre 2014, n. 23159, Rv. 633259-01).
8. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, ricorrendo "giusti motivi", ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 58, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (applicabile "ratione temporis" alla presente fattispecie, essendo stato il giudizio di primo grado instaurato con citazione notificata il 12 agosto 2014).
Essi, infatti, vanno identificati affermazione, compiuta dalla Corte capitolina (tanto da aver richiesto correzione della motivazione), nel postulare una generalizzata impossibilità, per tutti gli accordi intervenuti a latere del procedimento di separazione, di mantenere efficacia anche dopo la sentenza di divorzio.
9. In ragione del rigetto del ricorso sussiste, a carico della ricorrente l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, aì sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi del del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi - in forma camerale, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non essendo pervenuta alcuna richiesta di trattazione in presenza, il 5 dicembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2023