Redditi d'impresa, società di capitali a ristretta base partecipativa, subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, utili extra bilancio, imputazione

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7190 del 10/03/2023

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In tema di redditi prodotti da società di capitali a ristretta base partecipativa, qualora nel corso di un esercizio sia mutata la compagine sociale, con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, gli utili extra bilancio vanno imputati esclusivamente a colui che rivesta la qualità di socio al momento della chiusura dell'esercizio sociale, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e non già al socio uscente ed a quello subentrante in relazione alla durata della rispettiva partecipazione alla società nel corso dell'esercizio, poiché la maturazione del reddito non è continua ed uniforme nel tempo ed è impossibile una sua quantificazione frazionata.

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Cassazione civile sez. VI, 10/03/2023, (ud. 14/12/2022, dep. 10/03/2023), n. 7190

Rilevato che

con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Campania rigettò l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 2406/2020 della C.T.P. di Napoli, che aveva a sua volta accolto il ricorso di A.M. per l'annullamento di un avviso di accertamento notificatole il 14.12.2018, per il recupero IRPEF e addizionali provinciali e comunali, oltre sanzioni ed interessi, anno d'imposta 2013; la ripresa era fondata su un avviso di accertamento emesso nei confronti di (Omissis) s.p.a. (di cui la A. era stata socia, per il 50% del capitale azionario, fino all'11.4.2013), divenuto definitivo per mancata impugnazione;

nel confermare la decisione di primo grado, la C.T.R. osservò in particolare che, in tema di distribuzione di utili extracontabili, ove nel corso dell'esercizio sia mutata la compagine sociale, la presunzione di percezione degli stessi non può che operare nei confronti dei soci che, alla fine dell'esercizio, hanno approvato il bilancio, non anche di chi, invece, non sia più socio;

avverso detta sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resiste Maddalena A. con controricorso.

considerato che

1.1 - con l'unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., per aver la C.T.R. ritenuto che la perdita dello status di socio da parte della contribuente fosse questione dirimente ai fini dell'invalidità dell'accertamento; rileva che, al contrario, trattandosi di società di capitali a ristretta base azionaria, la presunzione di attribuzione pro quota degli utili extracontabili vale anche nei confronti del socio uscente, salva la prova contraria eventualmente fornita, che però la A. non aveva offerto;

2.1 - il ricorso è infondato;

invero, ancora di recente questa Corte ha ribadito che "In tema di redditi prodotti da società di capitali a ristretta base partecipativa, qualora nel corso di un esercizio sia mutata la compagine sociale, con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, gli utili extra bilancio vanno imputati esclusivamente a colui che rivesta la qualità di socio al momento della chiusura dell'esercizio sociale, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e non già al socio uscente ed a quello subentrante in relazione alla durata della rispettiva partecipazione alla società nel corso dell'esercizio, poiché la maturazione del reddito non è continua ed uniforme nel tempo ed è impossibile una sua quantificazione frazionata" (Cass. n. 21295/2022);

il ricorso non offre spunti per discostarsi da tale condivisibile principio, sostanzialmente ribadito, anche per le società di capitali, da Cass. n. 21487/2022;

3.1 - in definitiva, il ricorso è rigettato; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

trattandosi di impugnazione proposta da un'amministrazione dello Stato, non sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012 (v. Cass. n. 1778/2016).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2023.

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