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Assegno sociale al padre in stato di bisogno dopo le donazioni alle figlie

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.7235 del 13/03/2023

Un uomo è ridotto in stato di bisogno dopo aver donato due immobili alle figlie: può ottenere l'assegno sociale?

La Corte di Cassazione affronta la questione nella sentenza n. 7235 depositata il 13 marzo 2023.

Nel caso di specie, l'uomo aveva presentato ricorso contro la decisione della Corte d'Appello di Napoli che aveva negato la corresponsione dell'assegno sociale, ritenendo che la situazione di bisogno fosse causata dalla scelta volontaria di donare i due immobili alla figlia. Inoltre, la Corte d'Appello aveva evidenziato l'assenza di prove riguardo all'impossibilità della figlia di fornire sostentamento al padre.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha accolto il motivo di censura dell'uomo, che lamentava violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 e dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969.

Nel dettaglio, la Suprema Corte ha chiarito che:

  • il diritto all'assegno sociale ha come unico requisito lo stato di bisogno effettivo, non rilevando la colpevole causazione dello stesso;
  • la legge non prevede alcuna indicazione riguardo alla colpa dello stato di bisogno;
  • Il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non considera l'intervento pubblico a favore dei bisognosi come sussidiario in via generale.

Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Napoli per un nuovo esame.

Assegno sociale, requisito, stato di bisogno effettivo del titolare, assenza di colpa, irrilevanza

Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole.

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Cassazione civile sez. lav., Sentenza 13/03/2023, (ud. 18/01/2023, dep. 13/03/2023), n.7235

(Dott. BERRINO Umberto -  Presidente;  Dott. CAVALLARO Luigi  -  rel. Consigliere)

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 10.2.2021, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di B.R. volta alla corresponsione dell'assegno sociale di cui alla l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che l'istante, avendo in precedenza donato alla figlia i due immobili di cui era titolare, riservandosi su uno di essi il diritto di abitazione, avesse creato un nesso di causalità diretta e immediata rispetto alla sopravvenuta situazione di bisogno, di talché, oltre a non essere stato provato che la beneficiaria della donazione non fosse in grado di garantirgli alcun sussidio, la condizione di impossidenza doveva considerarsi frutto di una sua scelta volontaria, come tale preclusiva dell'accesso alla provvidenza.

Avverso tale pronuncia B.R. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. L'INPS ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, e della l. n. 153 del 1969, art. 26, per avere la Corte di merito rigettato la sua domanda sul presupposto che lo stato di bisogno fosse conseguenza immediata e diretta della sua scelta di donare alla figlia entrambi gli immobili di cui egli era proprietario e che non fosse stata data prova dell'impossibilità per la figlia di garantirgli alcun sostentamento.

Il motivo è fondato.

Va premesso che i giudici territoriali hanno ritenuto che, sebbene in generale siano irrilevanti le ragioni per le quali il richiedente versi in stato bisogno, assumerebbe invece rilievo decisivo, ai fini del diritto all'assegno, che lo stato di bisogno non sia conseguenza immediata e diretta dell'ingiustificata rinuncia ad un diritto e, nel ravvisare per contro un nesso di consequenzialità immediata e diretta tra lo stato di bisogno dell'odierno ricorrente e la precedente donazione immobiliare da lui eseguita a beneficio della figlia, hanno altresì ritenuto che, essendo costei tenuta all'obbligazione alimentare ex artt. 433 ss. c.c., non era stata data alcuna prova della sua impossibilità di farvi fronte, per modo che, risultando lo stato di bisogno dalla rinuncia volontaria alla percezione di un reddito, la prestazione oggetto di domanda non potesse essere riconosciuta.

Così ricostruiti i fatti e il dictum dell'impugnata sentenza, giova ricordare che questa Corte ha ormai chiarito che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021).

A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi e', né nella lettera né nella ratio della l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n. 14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (così Cass. n. 24954 del 2021, cit., in motivazione).

Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto come nel caso deciso da Cass. n. 24954 del 2021, cit., derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito. Di talché, non essendo nemmeno in discussione che la condotta dell'odierno ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio il 18 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2023.

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