Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l'eccezione di nullità della clausola anatocistica, allorquando essa non si fondi su di un uso normativo e non ricorrano, ovviamente, le altre condizioni legittimanti di cui all'art. 1283 cod. civ.
Vedi anche:
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 22/04/2024 (ud. 18/04/2024) n. 10786
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 14 febbraio 2014, n. 366, il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, accolse l'opposizione promossa da Finac Srl, Ma.Ac., Pi.Ac., Ac.Ca. e Le.Ma., in proprio e quali eredi di An.Ac., nonché quali fideiussori di Trasvetro Spa, avverso il decreto ingiuntivo n. 336/2011, ottenuto, nei loro confronti, da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, per la somma di Euro 134.829,02, revocò il menzionato decreto e condannò l'opposta al pagamento delle spese processuali.
2. Il gravame promosso da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa contro quella decisione fu accolto dall'adita Corte di appello di Roma, con sentenza del 24 settembre/17 ottobre 2019, n. 6227, resa nel contradittorio con gli originari opponenti.
2.1. Per quanto qui di interesse, quella corte qualificò la garanzia prestata da questi ultimi come contratto autonomo piuttosto che fideiussione (come, invece, ritenuto dal tribunale), da ciò facendone derivare la preclusione, per gli appellati, di sollevare qualsivoglia eccezione relativa ai rapporti principali di conto corrente intrattenuti dalla società da essi garantita.
3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso Ac.Ca., affidandosi a cinque motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, Siena NPL 2018 Srl, tramite la mandataria Juliet Spa, qualificatasi cessionaria del credito azionato da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa. Sono rimasti solo intimati Finac Srl, Ma.Ac., Pi.Ac. e Le.Ma..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Rileva, pregiudizialmente, il Collegio, quanto all'avvenuta costituzione, in questa sede, con un atto denominato "controricorso", - e benché non destinataria della notificazione del ricorso di Ac.Ca. - di Siena NPL 2018 Srl (affermatasi cessionaria del preteso credito di cui si discute), tramite la sua mandataria Juliet Spa, che detta costituzione deve essere qualificata come un intervento ex art. 111 cod. proc. civ., dalla stessa spiegato quale asserita subentrata a Banca Monte dei Paschi di Siena Spa nella titolarità (anche) del credito predetto.
1.1. L'ammissibilità di una tale tipologia di intervento in questa sede, benché astrattamente configurabile alla stregua delle argomentazioni tutte rinvenibili in Cass. n. 34562 del 2022 e Cass. n. 7721 del 2023 (alle cui esaustive motivazioni, sui corrispondenti specifici punti, può qui farsi rinvio ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.), deve essere valutata, tuttavia, concretamente, tenendo conto, in particolare: i) di quanto rinvenibile nella giurisprudenza di questa Corte con riguardo agli oneri di allegazione e prova gravanti sul soggetto che proponga impugnazione oppure - come avvenuto nella specie - vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio; ii) della condotta processuale mantenuta dalla parte diversa da quella interessata dalla vicenda successoria suddetta, fin da ora rimarcandosi, peraltro, che, nell'odierno giudizio di legittimità, il ricorrente, nella sua memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. - nel testo, qui applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche apportategli dal menzionato D.Lgs. n. 149 del 2022, trattandosi di ricorsi, già notificati alla data del 1° gennaio 2023, ma per i quali, a quest'ultima data, non era stata ancora fissata udienza o camera di consiglio (art. 35 del D.Lgs. n. 149 del 2022). La fissazione dell'adunanza camerale del 18 aprile 2024, infatti, è avvenuta con comunicazione alle parti del 31 gennaio 2024 - dell'8 aprile 2024, ha specificamente contestato l'essere effettivamente Siena NPL 2018 Srl cessionaria del credito di cui si discute. In detta memoria, invero, si legge tra l'altro (cfr. pag. 4-5), che, "Siena Npl 2018 Srl assume di essere legittimata a partecipare al processo perché cessionaria del credito vantato da B.m.p.s.; prospetta di averlo acquistato in una cartolarizzazione del 20 dicembre 2017, rispetto alla quale il controricorso non fornisce ragguagli ulteriori. Ac.Ca. accusa l'inesistenza della cessione; in subordine, la sua invalidità per difetto di causa e/o difetto di forma; in via maggiormente gradata, l'estraneità del credito litigioso al perimetro della cessione. Per l'effetto, chiede dichiararsi il difetto di legittimazione di Siena Npl 2018 Srl (...). Sebbene gravata del corrispondente onere fin dal momento del deposito del controricorso, Siena Npl 2018 Srl ha mancato di dimostrare la propria qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, pertanto rimasta sul piano delle mere asserzioni. La documentazione prodotta contestualmente al deposito del controricorso non prova l'esistenza del contratto di cessione. Invero, consiste in un mero avviso di cessione pubblicato in G.U.".
1.2. Orbene, va rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il soggetto che proponga impugnazione oppure vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex artt. 110 e 111 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 24050 del 2019, Cass. n. 25344 del 2010 e Cass. n. 22244 del 2006, tutte richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 5478 del 2024. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass. n. 13685 del 2006, Cass. n. 15352 del 2010 e Cass. n. 1943 del 2011, alle quali pure ha fatto riferimento la menzionata Cass. n. 5478 del 2024).
1.3. Pertanto, alla stregua dell'appena descritto indirizzo ermeneutico, -che il Collegio, condividendolo, intende ribadire - Siena NPL 2018 Srl, onde giustificare la propria legittimazione ad intervenire in questa sede perché subentrata nella titolarità del credito di cui si discute, avrebbe dovuto non soltanto allegare ma anche fornire la dimostrazione della relativa circostanza, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è, come già anticipatosi, rilevabile d'ufficio.
1.3.1. La menzionata società, in proposito, ha dichiarato di depositare, unitamente al "controricorso", tra l'altro, l'estratto Gazzetta Ufficiale del 23/12/2017, parte seconda, n. 152" (cfr. doc. indicato sub n. 3), recante l'avviso dell'avvenuta cessione, da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa a Siena NPL 2018 Srl, di alcuni dei suoi crediti (tra cui quello di cui oggi ancora si controverte), ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 1999 e 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.).
1.3.2. Così operando, tuttavia, Siena NPL 2018 Srl ha finito per confondere il requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo eseguito in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata (come accaduto nella specie per effetto di quanto si è detto in precedenza) dal debitore ceduto.
1.3.3. Richiamate, allora, le considerazioni tutte espresse dalla recente Cass. n. 5478 del 2024, pronunciatasi su questione assolutamente analoga (cfr. par. da 2.2. a 2.4.6., pag. 7-15 della relativa motivazione, cui può qui farsi rinvio ex art. 118, coma 1, disp. att. cod. proc. civ.), ne discende che Siena NPL 2018 Srl, benché gravata del corrispondente onere fin dal momento del deposito del proprio "controricorso", non ha dimostrato adeguatamente la propria qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, posto che la sola descritta documentazione dalla prima prodotta contestualmente al deposito del suo "controricorso" si rivela affatto inidonea a provare il contratto di cessione in suo favore dei crediti (tra cui quello di cui oggi si discute) già della banca da ultimo indicata. La stessa, infatti, investe il solo requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, non anche la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito.
1.4. Una tale carenza probatoria - rilevabile di ufficio anche da questa Corte, giova nuovamente ricordarlo, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione - nemmeno è stata colmata da una condotta processuale dell'odierno ricorrente comportante il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della suddetta legittimazione di Siena NPL 2018 Srl. Al contrario, Ac.Ca., come pure si è già riferito, con la propria memoria ex art. 380.bis.1 cod. proc. civ. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche apportategli dal menzionato D.Lgs. n. 149 del 2022) ne ha espressamente contestato la legittimazione ad intervenire in questa sede non avendo la stessa dimostrato il contratto di cessione dei crediti in forza del quale ha affermato di essere titolare del rapporto e/o del credito controverso.
1.4.1. È qui doveroso puntualizzare, peraltro, che la trattazione dell'odierno giudizio di legittimità è avvenuta secondo il rito previsto dal già citato art. 380-bis.1 cod. proc. civ. (rubricato Procedimento per la decisione in camera di consiglio), sicché la predetta contestazione sollevata dall'Ac. certamente poteva avvenire, per la prima volta, nella sua memoria di cui al comma 1 della citata norma.
1.4.2. È sicuramente vero, infatti, che costituisce indirizzo costante di questa Corte quello per cui le memorie di cui agli artt. 380-bis e 380-bis.1 cod. proc. civ., nei rispettivi testi anteriori alle modificazioni apportategli dal D.Lgs. n. 149 del 2022, non potevano contenere nuove censure e/o eccezioni, ma solo illustrare quelle già proposte (cfr., ex multis, Cass. n. 30878 del 2023; Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del 2016; Cass., SU, n. 11097 del 2006). Una tale conclusione, condivisa dal Collegio e ragionevolmente riproponibile, in linea generale, anche con riferimento alla memoria di cui all'art. 380-bis.1, comma 1, cod. proc. civ. come modificato dal D.Lgs. n. 149 del 2022 (non decisive, in contrario, alcune differenze del testo di detta disposizione rispetto a quello suo antecedente), si rivela, tuttavia, affatto insoddisfacente nella peculiare vicenda processuale in esame, caratterizzata dal fatto che solo per effetto dell'atto, denominato "controricorso", ad essa notificato e poi depositato da Siena NPL 2018 Srl, la parti oggi ricorrente si è trovata, in questo giudizio di legittimità, al cospetto di un soggetto diverso da quello (Banca Monte dei Paschi di Siena Spa) nei cui confronti aveva ritualmente effettuato la notifica del ricorso ed in contraddittorio con il quale si era svolto il giudizio di appello.
1.4.3. È giocoforza, allora, ritenere, onde scongiurare il potenziale verificarsi di una chiara lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito (cfr. art. 24 Cost.), che, proprio tenuto conto del concreto iter procedimentale previsto dall'indicato art. 380-bis.1 cod. proc. civ., una sua interpretazione costituzionalmente orientata non può che essere nel senso che la memoria suddetta, in una ipotesi particolare come quella appunto in esame (chiaramente differente da quella affrontata e decisa da Cass. n. 8975 del 2020, in cui era il ricorrente ad aver agito affermandosi successore a titolo particolare nel diritto controverso e tale qualità, non contestata nel controricorso, lo era stata invece, solo nella successiva memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. della parte controricorrente. In quella occasione, questa Corte sancì che "Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato a impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione dell'atto nell'intestazione dell'impugnazione, qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte. In particolare, nel giudizio di cassazione, il fatto che il controricorrente non abbia sollevato alcuna eccezione in ordine alla legittimazione del ricorrente e si sia solo difeso nel merito dell'impugnazione vale come riconoscimento implicito della dedotta legittimazione attiva e ne preclude la rilevabilità con la successiva memoria ex art. 378 c.p.c."), configurandosi come il primo ed unico atto difensivo (non essendo prevista dal rito disciplinato dall'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. la discussione della causa in pubblica udienza) a disposizione della parte ricorrente suddetta per contestare la titolarità, in capo alla Siena NPL 2018 Srl, intervenuta in giudizio, per la prima volta, solo in questo grado di legittimità, del credito di cui oggi si discute, debba consentire una siffatta contestazione (cfr. nel medesimo senso, in motivazione, la già citata Cass. n. 5478 del 2024).
1.5. Resta solo da dire che il menzionato "controricorso" di Siena NPL 2018 Srl nemmeno offre altri "elementi utili" che permettano a questa Corte di verificare l'esistenza di una prova presuntiva della cessione de qua e dell'inclusione dello specifico credito oggetto del procedimento in esame nel "blocco" dei rapporti ceduti (cfr. Cass. n. 24798 del 2020). Pertanto, essendo mancata la concreta dimostrazione di detta cessione e, conseguentemente, della effettiva titolarità del rapporto controversa in capo a detta società, il suo odierno intervento deve ritenersi inammissibile.
2. Fermo quanto precede, i formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
I) "Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.: nullità della sentenza e/o del processo per violazione e/o falsa applicazione degli arti. 112, 342, e 346 cod. proc. civ.". Viene censurata la sentenza impugnata nella parte in cui riporta, erroneamente, che Ac.Ca. ha promosso opposizione al decreto ingiuntivo n. 366/2011 del Tribunale di Tivoli, Sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, anche nella qualità di erede di An.Ac.;
II) "Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, comma 1, 1363 e 1370 cod. civ., nonché dell'art. 117, comma 6, T.U.B.". Si contesta la conclusione della corte distrettuale secondo cui quella prestata (anche) dall'odierno ricorrente non era qualificabile come fideiussione, ma contratto autonomo di garanzia;
III) "Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, comma 1, e 1372, comma 1, cod. civ.". Si ascrive alla corte capitolina di aver negato all'Ac. il diritto di sottrarsi al pagamento di tutte le somme addebitate alla debitrice principale per interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e valute da essa non dovute, e, dunque, il diritto di conseguire, prima dell'eventuale pagamento, "la rideterminazione dello stato finale del dare e dell'avere con radiazione e/o ricondizionamento delle summenzionate poste, oltre che con ricondizionamento a credito degli interessi a carico della correntista";
IV) "Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e/o falsa applicazione dei principi generali attinenti alle garanzie autonome (1322, comma 2, cod. civ.); violazione e/o falsa applicazione dei principi generali riguardanti la causa del contratto autonomo di garanzia (art. 1325, n. 2, cod. civ.); violazione e/o falsa applicazione principi generali attinenti l'eccezione di dolo e l'esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 cod. civ.". Si imputa alla corte distrettuale di avere negato all'odierno ricorrente il diritto di sottrarsi al pagamento di tutte le somme pretese dalla banca per le quali v'era prova pronta e liquida della inesistenza del debito;
V) "Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e/o falsa applicazione dei principi generali attinenti alle garanzie autonome (1322, comma 2, cod. civ.); violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1421 cod. civ.; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1462 cod. civ.". Si censura la sentenza impugnata per aver escluso che l'Ac. avesse il diritto di eccepire la nullità del contratto-base tra banca garantita e debitore principale per violazione delle norme imperative.
3. Il primo motivo di ricorso si rivela inammissibile.
3.1. Invero, nella sentenza impugnata non c'è traccia di analoga questione posta in grado di appello dall'odierno ricorrente, il quale ben avrebbe potuto contestare, in quella sede, l'affermazione, affatto simile, del tribunale (sulla quale, evidentemente, la corte di appello si era poi basata).
3.1.1. Pertanto, deve trovare applicazione il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 25909 del 2021; Cass. nn. 5131 e 9434 del 2023, Cass. n. 5478 del 2024), secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; 7981/07; Cass. 16632/2010). In quest'ottica, il ricorrente ha l'onere - nella specie rimasto completamente inosservato - di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018; Cass. n. 5478 del 2024).
4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
4.1. Esso, infatti, censura l'esito della complessiva interpretazione che la corte di appello ha fornito in relazione ad alcune clausole (in particolare quelle di cui agli artt. 7, 9, 1, 6 ed 8, di cui ha riportato, per quanto di interesse, il relativo tenore) della garanzia prestata (anche) dal ricorrente giungendo alla conclusione che la stessa doveva qualificarsi, non già come fideiussione (come ancora oggi preteso da quest'ultimo), ma come contratto autonomo di garanzia.
4.2. Va ricordato, allora, che, come ancora recentemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2607 del 2024; Cass. nn. 30878, 13408, 13005 e 7978 del 2023; Cass. nn. 35787, 35041, 29860, 19146 e 15240 del 2022; Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 25470 del 2019; Cass. n. 14938 del 2018), il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi - al di là della indicazione degli articoli di legge in materia - in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018; Cass. n. 9461 del 2021; Cass. nn. 30878, 13408 e 7978 del 2023; Cass. n. 2607 del 204).
4.2.1. In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr., ex aliis, Cass. n. 2607 del 2024; Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016).
4.2.2. La censura, poi, neppure può essere formulata mediante l'astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr. Cass. n. 2607 del 2024; Cass. nn. 13408 e 7978 del 2023; Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 25728 del 2013).
4.2.3. Nel quadro dei riportati princìpi, risulta chiaro che il motivo in esame, sebbene specificamente argomentato alla stregua di quanto si è appena detto, si risolve in una sostanziale, inammissibile, rivisitazione del merito, attraverso la proposizione di una interpretazione di clausole contrattuali (del contratto di garanzia), in senso favorevole all'odierno istante, diversa da quella, da lui contestata, preferita dalla corte territoriale la cui applicazione dei criteri ermeneutici ex artt. 1362 e ss. cod. civ. si rivela affatto scevra da vizi.
4.3. Esigenze di completezze e di coerenza, infine, impongono di precisare, che è vero che in Cass. n. 5478 del 2024 si è affermato che la semplice presenza della clausola "a prima richiesta" (lì neppure abbinata a quella "senza eccezioni") non basta a far considerare configurabile il contratto autonomo di garanzia, ma, in quella fattispecie, la corte di appello aveva completamente omesso l'esame di ogni altra clausola contrattuale, qui, invece, concretamente effettuato dalla corte capitolina.
5. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso possono scrutinarsi congiuntamente perché evidentemente connessi. Essi sono fondati nei limiti ed alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.
5.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, recependo, sul punto, un orientamento ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, hanno precisato che l'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia (così dovendosi definitivamente qualificare, atteso l'esito della precedente doglianza, quello intervenuto tra Ac.Ca. e Banca Monte dea Paschi di Siena Spa) alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causale, in queste altre ipotesi: quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia; quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario; quando il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito; quando, infine, la nullità del contratto-base o di sue clausole dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (cfr. Cass., SU, n. 3947 del 2010, in motivazione, ove i richiami a Cass. n. 3326 del 2002, Cass. n. 26262 del 2007 e Cass. n. 5044 del 2009).
5.1.1. Infatti, come sottolineato dall'appena menzionata Cass., SU, n. 3947 del 2010, l'accessorietà dell'obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale assume un carattere elastico, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare: e ciò sarebbe dimostrato, oltre che dal meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse, proprio dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante.
5.2. Va detto, a questo punto, che le clausole che prevedono una capitalizzazione degli interessi sono affette proprio da nullità per contrasto con norme imperative (cfr. Cass. n. 6518 del 2011): ovviamente rileva, in questa sede, pure il regime anteriore alla delibera CICR 9 febbraio 2000 (posto che, come riferito nel ricorso - cfr. pag. 4 - il credito azionato in via monitoria riguardava il saldo passivo di un conto corrente, assistito da apertura di credito, acceso nel gennaio del 1979 ed estinto nell'ottobre 2010), che, in conformità dell'art. 120 T.U.L.B. (nel testo novellato dall'art. 25 D.Lgs. n. 342/1999), ha ammesso l'anatocismo allorquando sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori.
5.2.1. Né, con riferimento alla fattispecie che qui viene in esame, potrebbe utilmente invocarsi Cass. 3 marzo 2009, n. 5044, secondo cui nel nostro ordinamento non sarebbe configurabile un divieto assoluto di anatocismo, essendo anzi quest'ultimo permesso alle particolari condizioni previste dall'art. 1283 cod. civ., e, per gli esercenti l'attività bancaria, dall'art. 120 T.U.L.B.. Una tale affermazione, sicuramente condivisibile su di un piano astratto, non appare difatti spendibile laddove venga concretamente in questione la proibita contabilizzazione di interessi anatocistici. Si rileva che, in assenza delle condizioni che la legittimano, la capitalizzazione è vietata, sicché la disposizione che la programma deve considerarsi affetta da nullità per violazione di una norma cogente. In particolare, l'art. 1283 cod. civ. esclude l'anatocismo quando questo non sia previsto da un uso normativo (salvo che non vengano in questione interessi maturati dal giorno della domanda, o in forza di convenzione posteriore alla loro scadenza): ma la clausola contrattuale con cui, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342/1999, sia pattuita la capitalizzazione degli interessi debitori è basata su un uso negoziale, anziché su di un uso normativo (cfr. Cass., SU, n. 21095 del 2004): ciò implica che la clausola stessa violi il precetto contenuto nella citata norma di legge.
5.2.2. Ne consegue che - non essendovi ragione di discostarsi dall'insegnamento che ammette la proponibilità, da parte del garante, delle eccezioni fondate sulla nullità del contratto-base, o di sue clausole, per violazione di norme imperative - il garante autonomo debba ritenersi pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l'eccezione di nullità della clausola anatocistica, allorquando essa non si fondi, come nella specie, su di un uso normativo (e non ricorrano, ovviamente, le altre condizioni legittimanti di cui all'art. 1283 cod. civ.). Va evidenziato, del resto, che, se si ammettesse la soluzione contraria, si finirebbe per consentire al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.
5.3. Alla stregua dei principi fin qui esposti, condivisi dal Collegio e rinvenibili in Cass. n. 371 del 2018 (in senso sostanzialmente analogo, si vedano anche Cass. n. 9071 del 2023; Cass. nn. 24011 e 3193 del 2021) e, parzialmente, pure in Cass. n. 7420 del 2024, Ac.Ca., benché garante autonomo, doveva ritenersi pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l'eccezione di nullità della clausola anatocistica (perché evidentemente non fondata su di un uso normativo, né ricorrendo le altre condizioni legittimanti di cui all'art. 1283 cod. civ.) e dell'avvenuta applicazione di interessi ultralegali non specificamente pattuiti (anche in tal caso vertendosi in fattispecie di nullità, stante la natura imperativa della norma di cui all'art. 1284, comma 3, cod. civ.. Cfr. Cass. n. 3017 del 2014, e, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 17679 del 2009, Cass. n. 23971 del 2010, Cass. n. 4564 del 2012 e Cass. n. 10516 del 2016, tutte richiamare, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 19298 del 2022), sicché la sentenza impugnata deve considerarsi insuscettibile di conferma in parte qua.
6. In conclusione, dunque, l'odierno ricorso deve essere accolto limitatamente ai suoi motivi terzo, quarto e quinto, dichiarandosene inammissibile il primo ed il secondo. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti, rinviandosi la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso proposto da Ac.Ca. limitatamente ai suoi motivi terzo, quarto e quinto, dichiarandone inammissibile il primo ed il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2024.
Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2024.