In quali casi il deposito del ricorso in via telematica può considerarsi tempestivamente eseguito?
Sulla questione torna la Prima Sezione civile della Cassazione con ordinanza n. 11706 del 2 maggio 2024.
La tempestività del deposito del ricorso telematico
La Suprema Corte precisa che il deposito è considerato avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, purché tale ricevuta sia generata entro la fine del giorno di scadenza. L'art. 13, comma 2, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, conferma che i documenti informatici si intendono ricevuti nel dominio giustizia al momento della generazione della RdAC, che attesta anche l'avvenuto deposito presso l'ufficio giudiziario competente.
Il deposito telematico si articola in quattro fasi, coincidenti con altrettanti messaggi di PEC:
Solo dopo l'accettazione della cancelleria, il file viene caricato sul fascicolo telematico e la formalità del deposito può dirsi compiuta. La giurisprudenza della Cassazione stabilisce che la tempestività del deposito si basa sulla ricezione della RdAC. Tuttavia, il consolidamento definitivo dell'effetto di tempestivo deposito, prodotto in via anticipata con la RdAC, è subordinato all'esito positivo dei controlli successivi, provato dalla quarta PEC.
Nel caso di specie, il ricorrente ha tentato due volte il deposito telematico, ricevendo la prima PEC di accettazione e la seconda PEC di avvenuta consegna, ma entrambe le volte la terza PEC ha segnalato un "errore imprevisto nel deposito". Il ricorrente ha quindi depositato il ricorso in formato cartaceo, ma oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c. La Cassazione ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, non essendo validamente perfezionato entro il termine.
I ricorrenti hanno invocato la remissione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., ma la Corte ha respinto l'istanza. Per beneficiare della remissione, devono sussistere due condizioni: un fatto ostativo oggettivamente estraneo alla volontà della parte e l'immediatezza della reazione della parte stessa. Nessuna delle due condizioni è stata riscontrata nel caso in esame, poiché non vi è prova che la mancata iscrizione del ricorso fosse imputabile a un'anomalia informatica, né la reazione dei ricorrenti è stata tempestiva di fronte ai risultati negativi della procedura.
In conclusione, la tempestività del ricorso telematico è attestata dalla RdAC, ma il deposito è definitivamente perfezionato solo dopo i controlli successivi, provati dalla quarta PEC.
Al fine di accertare la tempestività del deposito occorre fare riferimento al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) e, cioè, la cosiddetta "seconda p.e.c.", la quale attesta l'ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del "sistema giustizia"; tuttavia, considerato che la struttura del procedimento di deposito telematico è a fattispecie progressiva, sicché la RdAC consente di ritenere perfezionato il deposito con effetto anticipato, ma pur sempre provvisorio, si è però ritenuto di dover precisare che il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC).
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 02/05/2024 (ud. 06/03/2024) n. 11706
FATTI DI CAUSA
1.1 I Si. ricorrono a questa Corte al fine di sentir cassare l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Roma, definendo il giudizio innescato da costoro nei confronti di Unicredit in merito alle perdite subite in relazione a taluni contratti di gestione portafogli, ha confermato l'impugnata decisione in primo grado di rigetto delle ragioni attrici ed ha perciò respinto il proposto atto di gravame rilevando che: la nullità dedotta con riferimento al primo di detti contratti per non essere stato sottoscritto dalla banca era stata disattesa dalle SS.UU. che si erano pronunciate per la validità del contratto monofirma; in considerazione, perciò, della riconosciuta validità del contratto non era sussistente la violazione dell'art. 30, comma 6, TUF; erano inammissibili per difetto di specificità dei corrispondenti motivi di appello, in ragione della loro genericità, le allegazioni in punto di inosservanza degli obblighi informativi e di inadeguatezza delle negoziazioni operate dall'intermediario; non era infine neppure sussistente la violazione in punto di operazioni concluse in conflitto di interessi, attese le specificazioni a tal fine presenti nel contratto e la mancata allegazione da parte degli appellanti di quali conseguenze si fossero prodotte in loro danno. Il mezzo ora azionato si vale di sette motivi di ricorso, seguiti da memoria, ai quali resiste Unicredit con controricorso e memoria, mentre non ha svolto attività processuale Pioneer Investiment Manegement s.g.r.
1.2. Con istanza depositata il 18.5.2021 i Si., preso atto che il ricorso non era stato iscritto a ruolo in quanto l'iscrizione di esso nel termine previsto dall'art. 369 cod. proc. civ. avvenuta in data 22.4.2021 era stata rifiutata dal sistema informatico per una causa a loro non imputabile non essendo dovuta ad "errore fatale" e non essendovi stato "riscontro da parte della Cancelleria al fine di consentire l'intervento correttivo nei termini", hanno chiesto in via principale di ritenere tempestiva l'iscrizione in data 22.4.2021 ovvero in subordine di essere rimessi in termini al fine di consentire la costituzione in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Preliminare all'esame di ogni altra questione è quella sull'improcedibilità del ricorso conseguente al fatto che, avvenuta la notificazione di esso in data 2.4.2021, il deposito di esso presso la Cancelleria della Corte non è intervenuto entro il termine di venti giorni indicato dall'art. 369, comma 1, cod. proc. civ. scadente il 22.4.2021.
3. Riepilogando in breve, sulla scorta dei fatti riferiti e dei documenti allegati all'istanza, i termini della questione va detto che a seguito della notifica del ricorso, parte ricorrente ha effettuato un primo tentativo di deposito telematico dello stesso in data 20.4.2021, ricevendo immediatamente dal sistema la prima p.e.c. di accettazione e la seconda p.e.c. di avvenuta consegna, nonché la terza p.e.c. registrante l'esito dei controlli da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 14, comma 7, Provv. DGSIA del 16 aprile 2014 e portante il messaggio "errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell'apposito ufficio ricevente". Il giorno seguente 21.4.2021, con messaggio p.e.c. delle ore 9.14, il patrocinio ricorrente veniva notiziato che all'esito delle verifiche operate l'iscrizione era risultata affetta da "errore durante verifica firma - errore fatale colore nero"; provvedeva quindi alla rinnovazione del deposito in data 22.4.2021 sortendo tuttavia il medesimo esito poiché, con messaggio p.e.c. del 23.4.2021 delle ore 7.32, veniva reso edotto che anche la nuova iscrizione risultava viziata da un "errore inatteso durante verifica firma". Apprendendo poi in data 13.5.2021 dall'avversario che la causa non era stata a quella andata ancora iscritta a ruolo, il difensore dei Si. inoltrava il 18.5.2021 l'istanza di che trattasi e nel mese di giugno, secondo quanto si riporta in memoria, provvedeva ad iscrivere il ricorso in formato cartaceo.
4. Tanto premesso reputa il collegio che nessuna delle richieste declinate dai Si. con la richiamata istanza possa trovare seguito.
5.1. Come già si è più compiutamente osservato altrove (Cass., Sez. III, 7/07/2023, n. 19307), non è inopportuno rammentare, ripercorrendo sinteticamente le coordinate normative sottese alla questione che secondo quanto recita l'art. 16-bis, comma 7, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazione dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, "il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza...". A questa prima più generale prescrizione, l'art. 13, comma 2, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione), aggiunge che "(2) I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. (3) Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente". Segue poi l'art. 14 provv. DGSIA 16 aprile 2014 a tenore del quale è previsto che "(7). Il gestore dei servizi telematici effettua i controlli automatici (formali) sulla busta telematica; le possibili anomalie all'esito dell'elaborazione della busta telematica sono codificate secondo le seguenti tipologie:a) WARN (WARNING): anomalia non bloccante; si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (ad esempio manca la procura alle liti allegata all'atto introduttivo); b) ERROR: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell'ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l'accettazione o rifiutando il deposito (esempio: certificato di firma non valido o mittente non firmatario dell'atto); c) FATAL: eccezione non gestita o non gestibile (esempio: impossibile decifrare la busta depositata o elementi della busta mancanti ma fondamentali per l'elaborazione). (8). La codifica puntuale degli errori indicati al comma precedente è pubblicata e aggiornata nell'area pubblica del portale dei servizi telematici. (9). All'esito dei controlli di cui ai commi precedenti, il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata riportante eventuali eccezioni riscontrate. (10). Il gestore dei servizi telematici, all'esito dell'intervento dell'ufficio, invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione operato dalla cancelleria o dalla segreteria dell'ufficio giudiziario destinatario".
5.2. Ne discende che in forza delle richiamate disposizioni, il deposito telematico di un atto si articola in quattro fasi, che coincidono con il rilascio di altrettanti messaggi di p.e.c. da parte del sistema informatico: 1) "ricevuta di accettazione deposito", ossia la ricevuta di presa in carico del messaggio da parte del gestore p.e.c. del mittente; 2) "ricevuta di avvenuta consegna" ("RdAC" - cd. "seconda PEC"), con la quale il gestore p.e.c del Ministero della Giustizia attesta che lo stesso è stato ricevuto nella sua casella; 3) "esito controlli automatici deposito" (cd. "terza Pec"), che viene inviata dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia contenente l'esito dei controlli che il sistema effettua automaticamente sulla busta, all'esito dei quali possono essere segnalate al depositante anomalie che sono codificate secondo specifiche tipologie (warn, anomalia non bloccante, error, anomalia bloccante, non preclusiva dell'accettazione manuale da parte della Cancelleria; fatal, anomalia non gestibile per gravi carenze dell'atto che non consentono l'elaborazione e accettazione manuale); 4) "accettazione deposito" (cd. "quarta PEC"), che viene inviata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario destinatario del deposito e contiene l'eventuale accettazione o il rifiuto del deposito, previo scrutinio delle anomalie eventualmente rilevate dal sistema.
Solo a seguito dell'accettazione, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo visibile alle controparti e la relativa formalità può dirsi perciò compiuta.
5.3. In coerenza con queste risultanze si afferma stabilmente dalla giurisprudenza di questa Corte, in linea di principio, che al fine di accertare la tempestività del deposito occorre fare riferimento al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) e, cioè, la cosiddetta "seconda p.e.c.", la quale attesta l'ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del "sistema giustizia"; tuttavia, considerato che la struttura del procedimento di deposito telematico è a fattispecie progressiva, sicché la RdAC consente di ritenere perfezionato il deposito con effetto anticipato, ma pur sempre provvisorio, si è però ritenuto di dover precisare che il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC) (Cass., Sez. U, 11/10/2023, n. 28403).
6. Ora parametrando il caso di specie alla luce del riferito quadro di diritto il collegio non può che pervenire alla conclusione, in replica alla prima richiesta contenuta nell'istanza, che siccome il procedimento di iscrizione, secondo la scansione progressiva dianzi delineata, non si è perfezionato in quanto di seguito alla terza p.e.c. il gestore ha reso noto, in esito alla prima procedura, che l'iscrizione era viziata da "errore durante verifica firma - errore fatale colore nero" ed, in esito alla seconda, che l'iscrizione era ancora viziata da un "errore inatteso durante verifica firma", che non vi è stato alcuno deposito del ricorso nel termine previsto dall'art. 369, comma 1, cod. proc. civ. e che, di conseguenza, non potendo reputarsi perciò tempestivo quello "avvenuto" il 22.4.2021, non possa che esserne dichiarata, per quanto imposto dalla norma testé richiamata, la sua improcedibilità.
7.1. Invocano i ricorrenti, di contro al rigetto di questa prima richiesta, la remissione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, cod. proc. civ.
Com'è noto, onde far luogo al beneficio di che trattasi, secondo il pensiero di questa Corte (da ultimo Cass., Sez. V, 26/04/2023, n. 11029), si rende indispensabile la ricorrenza di due condizioni. La prima attiene alla presenza, di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte e che dalla stessa non risulti governabile, riferibile, più esattamente, ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà; la seconda attiene alla cd. "immediatezza della reazione", da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo" in sé rilevante: nella prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare.
7.2. Ora né l'una né l'altra condizione sono riscontrabili nella specie. Non la prima, perché non vi è prova che la mancata iscrizione del ricorso nel termine dell'art. 369, comma 1, cod. proc. civ. sia imputabile ad un'anomalia informatica, anzi, semmai, essendovi prova - reiterata, atteso che per ben due volte la procedura ha sortito il medesimo risultato - del contrario, dato che il procedimento di iscrizione non si è perfezionato per un errore di firma non gestibile dal sistema; né, tantomeno, la seconda non potendo dirsi che, di fronte al duplice esito negativo del procedimento, la reazione dei ricorrenti sia stata caratterizzata da quella immediatezza che, se fosse stata riconoscibile la prima condizione, avrebbe reso possibile la remissione in termini e questo, perché malgrado già dal 22.4.2021 i ricorrenti fossero stati messi al corrente che il ricorso non era stato iscritto, hanno atteso fino al 18.5.2021 per formalizzare l'istanza ed hanno, addirittura proceduto, al deposito cartaceo del ricorso solo nel successivo mese di giugno.
8. Va quindi dichiarata l'improcedibilità del ricorso.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dei ricorrenti del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso improcedibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 8200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 6 marzo 2024.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2024.