Pubblicato il

Figli lontani ma non troppo, va rispettato il diritto alla bigenitorialità

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.12282 del 07/05/2024

Può l’ex coniuge trasferirsi con i figli a notevole distanza dalla residenza dell'altro genitore?

Questo è il quesito affrontato dalla Prima Sezione civile della Cassazione nell'ordinanza n.12282 del 7 maggio 2024.

Il Tribunale di Napoli, durante il procedimento di divorzio, aveva accolto la richiesta di una donna di trasferirsi per lavoro in un'altra città, situata a 850 km dalla residenza del padre dei suoi tre figli. La decisione era stata presa senza modificare il regime di affido condiviso e senza condurre ulteriori indagini, basandosi su un'offerta di lavoro che la donna aveva ricevuto.

L'ex marito, non soddisfatto, ha fatto appello alla Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la decisione senza fornire motivazioni dettagliate sul perché fosse appropriato consentire il trasferimento, nonostante la notevole distanza. La Corte ha preso in considerazione principalmente le dichiarazioni dei minori, che esprimevano il desiderio di trasferirsi e la promessa della madre di facilitare le visite al padre.

L'ex marito ha quindi portato il caso alla Suprema Corte, sottolineando l'assenza di una valutazione approfondita sulle ripercussioni della distanza sulla bigenitorialità.

L'argomentazione principale era che, nonostante fosse riconosciuta la "facoltà di vederli e tenerli quando desidera", la distanza limitava realisticamente le possibilità di frequentazione quotidiana, riducendo gli incontri a sporadiche visite prolungate.

In questo contesto, la Suprema Corte ha ritenuto che le procedure seguite dalle corti inferiori non avevano adeguatamente valutato come il trasferimento avrebbe impattato il diritto alla bigenitorialità, dato che non erano state considerate adeguatamente le difficoltà logistiche imposte dalla distanza. Di conseguenza, ha cassato il provvedimento impugnato, evidenziando la necessità di un equilibrio tra l'opportunità lavorativa di un genitore e il diritto dei figli di mantenere una relazione stabile e continua con entrambi i genitori.

In conclusione, l'ordinanza della Cassazione ribadisce la complessità delle decisioni riguardanti il trasferimento dei minori in contesti di affido condiviso, sottolineando l'importanza di considerare tutte le implicazioni pratiche che tali decisioni comportano per la bigenitorialità.

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

Cassazione civile, sez. I, ordinanza 07/05/2024 (ud. 21/03/2024) n. 12282

FATTI DI CAUSA


Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4138/2021, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra Te.Gi. e La.Em. disponendo la prosecuzione del giudizio in ordine alle eventuali ulteriori pronunce accessorie sui figli. Nel corso del procedimento di divorzio, dinanzi al Tribunale di Napoli (tuttora pendente), la dott.ssa La.Em., ha chiesto la conferma di quanto statuito consensualmente nel giudizio di separazione (Tribunale di Napoli sentenza n. 8826/2021) con particolare riferimento all'affido condiviso dei figli minori Al. (nato a N il omissis), Es. (nata a N il omissis) e Si. (nata a N il omissis).

Successivamente, in data 05/08/2022, la dott.ssa La.Em., ha depositato, in corso di causa, un ricorso ex art. 709-ter c.p.c., chiedendo di essere autorizzata a trasferirsi, unitamente ai tre minori, in P (a 850 km. circa da N) per motivi di lavoro, assumendo di avere ricevuto un'offerta, a mezzo raccomandata a mano del 28/07/2022 da parte di una struttura polispecialistica privata, che le avrebbe messo a disposizione uno studio per svolgere attività ambulatoriale. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 23/09/2022, senza modificare il regime di affido condiviso e senza alcuna istruttoria, ha accolto la richiesta di trasferimento in Pordenone sulla base dell'asserita offerta di lavoro.

Te.Gi. ha reclamato tempestivamente tale ordinanza dinanzi alla Corte di Appello di Napoli - Sezione minori, in cui ha richiesto, medio tempore, una pronuncia cautelare in ordine alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza. La Corte di Appello ha rigettato l'istanza e respinto il reclamo.

Avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli ricorre il Te.Gi. con tre motivi.

La.Em. resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso sono i seguenti:

1)violazione e falsa applicazione dell'art. 337-ter c.c., nullità del provvedimento ex art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. n. 4 (in relazione all'art.360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) attesa la violazione del seguente principio di diritto: Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

2)Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., nullità del provvedimento ex art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. n. 4 (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5), attesa la violazione del seguente principio di diritto: Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.

3)Violazione e falsa applicazione dell'art. 283 c.p.c., nullità del provvedimento ex art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. n. 4 (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), attesa la violazione del seguente principio di diritto: Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250,00 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. Infatti la Corte, ritenendo infondata l'istanza, ha condannato il ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 1.400,00.

4)Violazione e falsa applicazione dell'art. 70 c.p.c. e dell'art. 73 R.D. n.12/1941 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, attesa la violazione dei seguenti principi di diritto: Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio...omissis. Infatti, il Sost. Proc. Gen. avvalendosi di un modulo prestampato, in cui sono state vergate a mano (negli spazi vuoti) soltanto il cognome del reclamante ed il n. R.G. del procedimento, senza che il Magistrato abbia fornito un minimum di contezza in ordine ad almeno uno dei motivi posti a base del reclamo, ha espresso il proprio parere richiamandosi alla seguente (scarna) dichiarazione di stile: il provvedimento impugnato appare adeguatamente motivato in fatto ed in diritto.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al primo ed al terzo motivo, assorbiti gli altri.

L'odierno ricorrente lamenta che il Giudice di merito non abbia tenuto conto degli elementi dal medesimo espressi per opporsi al trasferimento dei figli. Infatti, la Corte di Appello di Napoli non ha motivato adeguatamente ed esaurientemente sulle ragioni per le quali ha consentito il trasferimento dei minori dal luogo di residenza della famiglia prima della crisi.

In particolare il Giudice di merito ha dichiarato di essere pervenuto alla impugnata decisione tenendo in considerazione le inequivoche volontà espresse dai minori, intese come favorevoli al trasferimento, in particolare sulla volontà dei minori ha affermato: "atteso che sia Al. che Es. sono parsi al giudice, che li ha ascoltati in presenza della Dr.ssa Ro.St. dell'UPP, hanno dichiarato entrambi di essere felici di trasferirsi a P, città che già conoscono per esservi stati spesso con la madre ed il suo compagno, di aver già visto le scuole presso le quali saranno iscritti, di essere certi del fatto che, in caso di loro disagio tornerebbero a N, come promesso dalla madre, di non aver alcuna intenzione di sostituire il padre con la figura del compagno della madre, di essere certi di tornare a N ogni qualvolta lo vorranno e che il padre potrà recarsi da loro senza alcun problema, di farsi portavoce anche della piccola Si."

Il primo motivo di ricorso è fondato in quanto il trasferimento dei tre figli in località distante parecchi chilometri da quella di residenza del padre non potrà non essere di ostacolo alla frequentazione del genitore coi figli nonostante al primo sia stata riconosciuta la "facoltà di vederli e tenerli quando desidera". Infatti, la Corte di merito non ha valutato quella considerevole distanza tra le due città che non consente frequentazioni giornaliere, se non della durata di poche ore, ma al contrario solo visite di più giorni, data la notevole durata del viaggio. Tenendo poi conto che i figli frequentando la scuola, corsi sportivi, palestra, etc., non possono certo assentarsi troppo tempo dalla città di residenza, quantomeno nel lungo periodo scolastico, senza individuare idonee compensazioni.

Il trasferimento potrebbe configurare una violazione del diritto alla bigenitorialità anche in quanto la Corte di merito non ha valutato in alcun modo la questione, limitandosi a riportare le dichiarazioni rese dai due fratelli Al. e Es. ma non risulta sia stata ascoltata la più piccola Si..

Alla luce dell'accoglimento del primo motivo di ricorso deve essere anche accolto il terzo in quanto la valutazione della Corte di merito di condannare il ricorrente a 1.400,00 euro di sanzione appare immotivata e perciò illegittima.

Il ricorso deve quindi essere accolto in ordine al 1° e 3° motivo, assorbiti il secondo e il quarto, cassato il provvedimento impugnato e rinviata la causa alla Corte di Appello di Napoli anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il quarto, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa alla Corte di Appello di Napoli anche per le spese del giudizio di legittimità.

Oscuramento dati personali.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2024.

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2024.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472