Tribunale delle imprese, competenza funzionale, nullità della fideiussione, invalidità sollevata in via di azione e non di eccezione

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.13885 del 20/05/2024

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Tribunale delle imprese, competenza funzionale, nullità della fideiussione, invalidità sollevata in via di azione e non di eccezione

La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale.

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Cassazione civile, sez. I, ordinanza 20/05/2024 (ud. 13/03/2024) n. 13885

RILEVATO CHE:

1. Va.Lu., con atto di citazione notificato il 18 gennaio 2021, agiva dinanzi al tribunale di Catanzaro nei confronti della banca Monte dei Paschi di Siena, quale società incorporante per fusione la banca Antonveneta Spa, già Banca Antoniana Popolare Veneta Spa, formulando le seguenti conclusioni: a) riconoscere e dichiarare la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta in data 21 febbraio 2002 da Va.Lu. a garanzia del conto corrente n. Omissis affidato per euro 50.000,00 (conto che era collegato al conto anticipo fatture n. 10687, mai utilizzato dal correntista); b) dichiarare che l'attore, stante la nullità della fideiussione, non era tenuto a garantire la banca per i debiti contratti dall'obbligato principale, società LV Impianti.

Le ragioni della domanda erano sostanzialmente due: 1) la nullità della fideiussione bancaria per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto del contratto, in quanto, benché l'importo massimo garantito era stato indicato in euro 850.000,00, tuttavia "era di entità così alta da risultare nei fatti non obiettivamente raggiungibile dal garante nel momento in cui ha assunto la garanzia", con violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 1938 c.c.; b) nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, in quanto lo schema di fideiussione sottoscritto dal garante (contenente le clausole di cui agli articoli 2,6 e 8, denominate "di sopravvivenza, di reviviscenza e rinunzia ai termini ex art. 1953 c.c.") era stato predisposto in conformità al modello elaborato dall'ABI (associazione bancaria italiana), ma in violazione del provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005, perché contrarie all'art. 2 della legge n. 287 del 1990.

2. Il tribunale di Catanzaro, rilevava d'ufficio la questione della competenza e, con provvedimento del 24 agosto 2022, rimetteva la causa al tribunale di Napoli-sezione specializzata in materia di imprese-per la riassunzione della causa. In particolare, reputava che la materia specifica sulla violazione della legge antitrust, di cui all'art. 2 della legge n. 287 del 1990, attraeva anche la questione sulla indeterminatezza dell'oggetto della fideiussione.

3. A seguito della riassunzione del giudizio dinanzi al tribunale di Napoli, sezione specializzata per le imprese, quest'ultimo sollevava regolamento di competenza d'ufficio, reputandosi incompetente.

In particolare, il tribunale di Napoli ha provveduto alla separazione della controversia relativa alla nullità del contratto di fideiussione per la violazione delle clausole antitrust, trattenuta presso di sé, mentre ha proposto regolamento di competenza d'ufficio nei confronti dell'altra controversia, attinente alla nullità della fideiussione omnibus per indeterminatezza del limite massimo di garanzia. Il tribunale di Napoli ha dichiarato di essere di diverso avviso, rispetto a quanto opinato dal Tribunale di Catanzaro, in ordine alla competenza sulla domanda di nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto del contratto di fideiussione, non ritenendo che sussistano ragioni di connessione di cui all'art. 3, comma 3, cit., tali da poter comportare uno spostamento della competenza, mentre ha ritenuto di essere competente esclusivamente in relazione alla domanda avente per oggetto la declaratoria di nullità della fideiussione rilasciata in violazione della normativa antitrust.

Ha aggiunto il tribunale di Napoli che per dar luogo alla competenza per connessione non era sufficiente una qualsiasi relazione di interdipendenza fra due cause pendenti davanti a giudici diversi, ma era necessario che tra esse intercorresse uno dei rapporti previsti dagli articoli 31 e ss. c.p.c., quindi un'ipotesi di connessione c.d. qualificata, inquadrabile nello schema della pregiudizialità-dipendenza o della pregiudizialità tecnica, nella specie invece insussistente.

Quanto alla prosecuzione del giudizio relativamente alle domande di nullità della fideiussione, per violazione della normativa antitrust, e di condanna alle restituzioni conseguenti, il tribunale di Napoli ha provveduto con la separata ordinanza, disponendo la separazione delle cause e dichiarando la sospensione del giudizio sulla indeterminatezza della garanzia personale.

4. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'accoglimento del regolamento di competenza d'ufficio.

5. Va.Lu. ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c.

CONSIDERATO CHE:

1. Il Regolamento di competenza d'ufficio deve essere accolto.

2. Invero, l'art. 3, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunale e Corte d'appello, a norma dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella versione in vigore dal 3 febbraio 2017, prevede che "le sezioni specializzate sono competenti in maniera di: (...) c) controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287".

L'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 168 del 2003, stabilisce poi che "le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2".

L'art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, stabilisce che "le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli da I a IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'art. 1 del D.Lgs. 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni".

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (competenza territoriale delle sezioni), come modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3 , in vigore dal 3 febbraio 2017, sancisce che "fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, le controversie di cui all'art. 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'art. 1".

L'art. 4, comma 1-Lireer, del D.Lgs. n. 168 del 2003, stabilisce poi che "per le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d) , anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (...) b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari; c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria".

3. Per questa Corte, peraltro, quando il legislatore fa riferimento, nell'art. 3, comma 1, lettera c), alle "controversie" di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990, si riferisce esclusivamente alle "azioni" promosse dalle parti, ma non alle "eccezioni" sollevate dalle stesse.

Si è anche ritenuto che la competenza delle sezioni specializzate per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. 28 novembre 2023, n. 33041; Cass., sez. 1, 6 luglio 2022, n. 21429).

Per questa Corte, a sezioni unite, i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'autorità garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli articoli 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli articoli 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata-perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza-, salvo che sia desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass., sez. un., n. 41994 del 2021).

Si è ribadito che la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (Cass., n. 3248 del 2023).

Qualora, infatti, la questione della nullità parziale della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, sia fatta valere, non in via di azione, ma di eccezione, si esclude che possa radicarsi alcuna competenza in capo al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese (Cass., sez. 1, 2 febbraio 2023, n. 3248).

In tal caso, il giudice competente per la causa deve conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale, giacché la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato per volontà della legge o per esplicita domanda di una delle parti (Cass., sez. 1, 2 febbraio 2023, n. 3248).

3.1. Nella specie, effettivamente, come correttamente affermato sia dal tribunale di Napoli che da quello di Catanzaro, l'attore Va.Lu. ha espressamente chiesto la dichiarazione la nullità del contratto di garanzia per la nullità delle clausole antitrust, con effetto di giudicato ("nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/90 - legge antitrust - ").

4. Tuttavia, benché sussista la competenza della sezione specializzata con riferimento alla domanda di nullità del contratto di fideiussione per la presenza delle clausole antitrust, non vi è, però, la connessione, ex art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 168 del 2003, con la domanda di "nullità della fideiussione bancaria per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto del contratto".

Questa Corte, infatti, ha ritenuto che i casi di connessione di cui all'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 168 del 2003, i quali impongono la competenza delle sezioni specializzate, sono esclusivamente ipotesi specifiche di connessione, di cui agli articoli 31,32,34,35 e 36 c.p.c.

Si è recentemente affermato che tra l'azione di nullità del mutuo, contratto dalla società debitrice principale, che non ha la causa petendi nel rapporto societario, come richiede l'art. 3 del D.Lgs. n. 168 del 2003 (Cass. n. 22149/2020), e di restituzione degli interessi illegittimamente corrisposti, da un lato, e l'azione di nullità della fideiussione prestata per violazione della normativa antitrust, che involge la competenza della sezione specializzata per le imprese, e di restituzione dell'intero importo incassato all'esito della procedura esecutiva, dall'altro, non è ravvisabile alcuna connessione, non essendovi né identità dell'oggetto, né dei soggetti (Cass., sez. 1, 28 novembre 2023, n. 32984).

Pertanto, non qualsiasi ipotesi di connessione comporta lo spostamento della competenza a favore della sezione specializzata in materia di impresa, ma solo i casi di connessione "qualificata", in quanto altrimenti verrebbe tradita la ratio sottesa all'istituzione del tribunale delle imprese, e voluto dal legislatore quale giudice specializzato, cui è demandata la cognizione di determinate materie che, per peculiarità degli interessi coinvolti, devono anche essere decise celermente (Cass., sez. 1, n. 32984 del 2023, cit.).

Va, dunque, condiviso il ragionamento del tribunale di Napoli, che correttamente non ha ravvisato alcuna connessione tra la domanda presentata dal fideiussore della società per l'accertamento della nullità della fideiussione bancaria per indeterminatezza dell'oggetto, e l'altra domanda relativa invece alla nullità del contratto di garanzia in ragione della presenza delle clausole antitrust in violazione del diritto alla concorrenza. Trattandosi di un rapporto di connessione meramente occasionale, e non caratterizzato da pregiudizialità giuridica o tecnica.

Del resto, quando il legislatore ha voluto dare rilevanza anche alle ipotesi di connessione "impropria", lo ha fatto espressamente come nell'art. 134 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), il quale prevede al comma 1 che "sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168: a) i procedimenti giudiziari (...) in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate".

5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata la competenza del tribunale di Catanzaro in relazione alla sola domanda di nullità della fideiussione per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, dinanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per le spese della presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del tribunale di Catanzaro in relazione alla sola domanda di nullità della fideiussione per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, dinanzi al quale rimette parti, anche per le spese della presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 marzo 2024.

Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2024.

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