La responsabilità civile per i danni causati da cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui la legge regionale attribuisce il compito di cattura e custodia degli stessi, in attuazione della legge quadro nazionale n. 281/1991.
Lo ha ribadito la Terza sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 15244 del 31 maggio 2024.
Nel caso di specie, due persone hanno citato in giudizio la ASL dopo un grave incidente stradale provocato dal tentativo di evitare un cane randagio. Il sinistro ha causato danni significativi alla vettura e gravi lesioni al conducente, risultando in una invalidità permanente del 15%.
Il procedimento giudiziario iniziale si è svolto presso il tribunale di Benevento, dove la ASL ha incolpato il Comune di Vitulano per non aver controllato l'animale. Il giudice di primo grado ha però ritenuto responsabile esclusivamente il Comune, escludendo ogni colpa dell'ASL.
In seguito, la situazione si è complicata quando il Comune di Vitulano ha fatto appello, invocando la responsabilità esclusiva della ASL sulla base della legge regionale campana, dedicata specificamente alla prevenzione del randagismo. Nonostante ciò, la Corte di appello di Napoli ha deciso di condannare entrambi gli enti in solido.
Il Comune non si è arreso e ha portato la questione davanti alla Cassazione, sollevando due principali questioni legali: la prima relativa alla violazione della legge n. 16 del 2001, e la seconda concernente una nullità del verdetto per violazione dell'articolo 156, comma 2, c.p.c., attribuendo una contraddizione tra motivazione e dispositivo.
I giudici di legittimità hanno confermato che la responsabilità per i danni da cani randagi è assegnata all'ente che le leggi regionali designano per il controllo degli animali, che nel caso della Campania è l'ASL, conformemente alla legge del 2001 (Cfr. Cass. 3737- 2023 e Cass. 32884- 2021).
Pertanto, l'interpretazione errata della Corte di appello, che ha visto una condivisione di responsabilità tra Comune e ASL, è stata corretta dalla Cassazione, che ha accolto il ricorso del Comune evidenziando che la responsabilità del controllo e della prevenzione del randagismo ricade esclusivamente sull'ASL.
La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi.
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 31/05/2024 (ud. 13/05/2024) n. 15244
(Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente; Dott. CRICENTI Giuseppe - Consigliere Rel.)
FATTI DI CAUSA
1. - Fr.Cr. e Ro.Gi. hanno citato in giudizio la Asl di B sostenendo che il Ro.Gi., alla guida della vettura di proprietà della Fr.Cr., per evitare l'investimento di un cane randagio che improvvisamente aveva attraversato la strada, è andato a finire contro un muro di sostegno provocando danni alla vettura ma soprattutto riportando ferite gravi che hanno comportato una invalidità del 15%.
In quel giudizio, tenutosi davanti al tribunale di Benevento, la Asl ha chiamato in causa il Comune di Vitulano, ossia il comune nel cui territorio si è verificato l'incidente, addebitando a quest'ultimo la responsabilità dovuta alle omissioni di controllo sull'animale randagio.
Il giudice di primo grado ha ritenuto responsabile il solo comune e lo ha condannato al risarcimento dei danni subiti dagli attori, escludendo dunque una qualsiasi responsabilità in capo alla Asl.
Il Comune di Vitulano ha proposto appello facendo valere la responsabilità esclusiva della Asl, obbligata, in base alla legge regionale campana, alla prevenzione del randagismo.
La Corte di appello di Napoli ha accolto questo motivo condannando in solido il comune e la Asl.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale il Comune di Vitulano, con due motivi di censura, illustrati da memoria, e ricorso incidentale la Asl di B con 5 motivi illustrati da memoria.
Hanno proposto controricorso Fr.Cr. e Ro.Gi. che hanno altresì depositato ulteriore memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale del Comune di Vitulano.
2. - Con il primo motivo il Comune di Vitulano prospetta violazione della legge n. 16 del 2001.
La tesi del comune è che, in base a tale legge, l'unica responsabile della prevenzione del randagismo e dunque della cattura degli animali randagi, deve ritenersi essere l'azienda sanitaria locale, con esclusione dunque di ogni responsabilità in capo ai comuni, compreso ovviamente quello ricorrente.
Per contro, la Corte di appello, pur avendo preso atto di tale disposizione, ha condannato in solido il comune con la Asl, anziché solamente quest'ultima.
2.1. - Con il secondo motivo il comune prospetta una nullità della sentenza per violazione dell'articolo 156 secondo comma c.p.c. per via della contraddizione tra motivazione e dispositivo.
Osserva il comune ricorrente che la Corte di appello, dopo aver preso atto che in base alla legge regionale l'obbligo di controllo degli animali randagi grava sulla Asl, ha tuttavia condannato in solido, sia al risarcimento che alle spese, entrambe le parti mentre avrebbe dovuto condannare la sola Asl.
I due motivi, che pongono una questione comune, sono fondati.
E' principio di diritto che "La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi" (Cass. 3737- 2023, che, con riferimento alla regione Campania, ha ritenuto l'obbligo gravante sulla ASL, in base alla legge del 2001; Cass. 32884- 2021).
Poiché dunque la legge numero 16 del 2001 individua la Asl come l'ente a cui è demandato il compito di prevenzione e controllo del randagismo ne deriva chiaramente che è la Asl a doversi ritenere responsabile dei danni provocati dalla omissione di tali obblighi, e che, pertanto, non c'è ragione di ipotizzare una responsabilità solidale in capo al comune, la quale presuppone che quest'ultimo abbia contribuito al danno con una qualche condotta attiva od omissiva, che però non è individuata dalla Corte di merito.
Il ricorso incidentale della Asl di B.
3. - Il ricorso incidentale tende sostanzialmente a contestare la domanda originaria dei due danneggiati e può dirsi dunque sostanzialmente rivolto nei loro confronti piuttosto che verso il Comune di Vitulano.
È basato su 5 motivi che sono i seguenti.
3.1. - Con il primo motivo si prospetta violazione dell'articolo 342 c.p.c. per difetto di sufficiente illustrazione del motivo di appello, e specialmente contraddizione tra una prima affermazione volta ad escludere che l'incidente si fosse verificato nel territorio del comune, ed una seconda affermazione volta invece ad affermare la responsabilità della ASL: insufficienza eccepita in appello, ma rigettata dal giudice del secondo grado.
Il motivo è infondato.
Intanto, ammesso che vi fosse contraddizione tra le due tesi difensive, si tratterebbe di una ragione di infondatezza, e comunque la corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui " Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure" (Cass. 2320- 2023).
3.2. - Con il secondo motivo invece si prospetta genericamente mancanza di responsabilità della ASL.
Sostiene la ASL di avere delegato l'attività di prevenzione del randagismo, e dunque la ricerca e la cattura dei cani, all'EMPA onlus, e che dunque "alla luce di detta convenzione il compito dell'ASL B può essere considerato pianamente assolto".
Il motivo è infondato.
L'obbligo grava per legge regionale sulla ASL, e non si può dire che venga assolto semplicemente delegando, in base ad una convenzione, i propri compiti ad altri: la convenzione vale tra le parti che la stipulano, e non verso i terzi, nei confronti dei quali la legge istituisce come obbligata la ASL. E dunque la ASL resta il soggetto obbligato, salvi suoi diritti contrattuali verso il soggetto che si era impegnato nei suoi confronti.
3.3. - Con il terzo motivo si eccepisce nullità della domanda introduttiva.
Il motivo è in un certo senso collegato al primo: si sostiene che la domanda introduttiva doveva ritenersi nulla per difetto di specifica indicazione del fatto: non era chiarata la sua dinamica, il ruolo dell'animale ed altro.
Eccezione, questa, respinta in primo ed in secondo grado, ma , secondo la ASL, illegittimamente, attesa l'evidente insufficienza della descrizione del fatto come svolta nell'atto introduttivo.
Sostiene la Asl che gli attori non avevano specificato chiaramente le modalità con cui era avvenuto l'incidente, e che ciò comportava una nullità della domanda per insufficiente descrizione del fatto.
La questione della nullità era stata riproposta in appello, dove i giudici di secondo grado l'avevano rigettata ritenendo invece sufficienti gli elementi di fatto posti a base della richiesta di risarcimento.
Il motivo è inammissibile.
Non rispetta i requisiti di autosufficienza, in quanto non è chiarito per quale ragione gli elementi indicati nell'atto di citazione non sono sufficienti ad una descrizione esaustiva del fatto, a fronte invece della circostanza che, su quel fatto, si è instaurato un contraddittorio, segno evidente che esso era descritto in modo sufficiente da poter costituire oggetto di argomentazione da parte di ciascuno dei soggetti del processo.
3.4. - Con il quarto motivo si prospetta una violazione dell'articolo 2697 del codice civile.
Sostiene la Asl che era onere degli attori dimostrare che l'incidente è avvenuto non solo a causa di un animale randagio ma altresì senza colpa del guidatore, e dunque era onere dei danneggiati dimostrare che il cane che ha provocato un incidente era per l'appunto randagio, piuttosto che un cane domestico momentaneamente in giro, ed era onere dei danneggiati dimostrare di non essere in colpa nella violazione delle regole di circolazione ed in particolar modo del rispetto dei limiti di velocità.
Secondo la Asl ricorrente era chiaramente emerso, invece, sia dalle prove testimoniali che dalle altre prove, che il cane era visibile e dunque avrebbe potuto essere evitato; che la presenza di cani randagi era nota e dunque avrebbe dovuto indurre ad una maggiore prudenza; che la stessa Corte di Appello di Napoli in un caso analogo aveva escluso che le mere condizioni igieniche del cane potessero farne presumere la condizione di randagismo.
Il motivo è inammissibile.
Esso mira ad un diverso accertamento dei fatti, e ad una diversa valutazione delle prove, che non è qui possibile, anche a fronte di una sufficiente motivazione della sentenza impugnata.
Né può dirsi rilevante il precedente di merito, che ovviamente non è analogo, o reso su caso analogo, come invece suppone la ASL ricorrente, in quanto ha ad oggetto una diversa vicenda - quella di un cane in quella occasione accertato come domestico - che non è sovrapponibile a quella presente.
3.5. - Il quinto motivo si duole della erronea compensazione delle spese legali nel primo grado di giudizio.
Il motivo è inammissibile posto che si tratta di censura da far valere con l'appello, dove peraltro il regime delle spese legali è stato riformato.
Va dunque accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale.
La Asl deve di conseguenza ritenersi soccombente sia nei confronti del Comune di Vitulano che degli originari attori, con conseguente condanna alle spese in favore di entrambi.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso principale, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda originaria nei soli confronti della ASL di B e la rigetta nei confronti del Comune di Vitulano, con compensazione delle spese nei riguardi di quest'ultimo da parte degli originari attori. Rigetta il ricorso incidentale e condanna la ASL di B al pagamento delle spese di lite nei confronti sia del comune che degli originari attori che liquida in Euro 3000,00 a carico di ciascuna parte soccombente, oltre esborsi per 200,00 Euro, ed oltre spese generali.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2024.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2024.